Sentenza — n. 31516/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della condanna, emessa in data 24 settembre 2018 dal Tribunale in sede, nei confronti di Michela Di Molfetta, ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate all'imputata riducendola ad anni quattro, con conferma, nel resto, del provvedimento impugnato. 1.1. Il primo giudice aveva condannato l'imputata alla pena principale di anni tre mesi quattro di reclusione, oltre pene accessorie fallimentari per la durata di anni dieci e interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, in relazione al reato di cui all'art. 216, 219, r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, di bancarotta fraudolenta patrimoniale relativo all'autovettura BMW, oggetto di contratto di leasing stipulato, in data 2 agosto 2011, dall'amministratore della società pro tempore, nonché bancarotta documentale, per aver sottratto i libri e le scritture contabili della fallita, fatti commessi nella veste di amministratore di diritto della C.P.A.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31516/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si sostiene, invece, che proprio il contenuto di quelle dichiarazioni rese il 8 luglio 2013, che chiariscono le circostanze nelle quali questa era stata messa in contatto con la società, senza comprendere compiutamente l'avvenuta assunzione della carica, sorreggerebbe la diversa qualificazione di cui all'art. 217 legge fall. invocata anche in sede di appello.% 2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'entità della pena.
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la seguente SENTENZA sul ricorso rgroposto da: DI MOLFETTA MICHELA nato a ROMA il 08/01/1969 avverso la sentenza del 28/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere BARBARA CALASELICE; udit-b il Pubblico Ministerc, n persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE LOCATELLI che ha concluso chiedendo t 0\f•----` kg, udito il difensore CAMERALIZZATA ‘
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della condanna, emessa in data 24 settembre 2018 dal Tribunale in sede, nei confronti di Michela Di Molfetta, ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate all'imputata riducendola ad anni quattro, con conferma, nel resto, del provvedimento impugnato. 1.1. Il primo giudice aveva condannato l'imputata alla pena principale di anni tre mesi quattro di reclusione, oltre pene accessorie fallimentari per la durata di anni dieci e interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, in relazione al reato di cui all'art. 216, 219, r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, di bancarotta fraudolenta patrimoniale relativo all'autovettura BMW, oggetto di contratto di leasing stipulato, in data 2 agosto 2011, dall'amministratore della società pro tempore, nonché bancarotta documentale, per aver sottratto i libri e le scritture contabili della fallita, fatti commessi nella veste di amministratore di diritto della C.P.A.
Service s.r.I., a far data dal 8 maggio 2012, società dichiarata fallita il 12 luglio 2013.
2. Avverso il provvedimento descritto ricorre l'imputata per il tramite del difensore di fiducia, denunciando tre vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione o erronea applicazione degli artt. 216, 219 Legge fall. La Di Molfetta non aveva stipulato il contratto di leasing risalente al precedente amministratore, né l'accettazione della carica di amministratore di diritto comporta, automaticamente, la consapevolezza dei progetti distrattivi dell'amministratore di fatto. Dunque, per la Difesa sarebbe erronea la motivazione dei giudici di merito i quali tengono conto che, in forza del contratto di leasing, comunque la società fallita risultava, alla data del fallimento, utilizzatrice del bene.
Il mancato reperimento di questo non può ascriversi, automaticamente all'amministratore di diritto in caso di accertamento della sottrazione dolosa dei beni della società da parte dell'amministratore di fatto. Inoltre, si sottolinea che la formale assunzione della carica non deve far presumere che vi sia consapevolezza di ogni violazione posta in essere dall'amministratore di diritto. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia travisamento di fatto, in relazione alle sommarie informazioni rese dalla di Mofetta, acquisite agli atti del dibattimento, rilevanti in relazione al dolo richiesto per la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Si sostiene, invece, che proprio il contenuto di quelle dichiarazioni rese il 8 luglio 2013, che chiariscono le circostanze nelle quali questa era stata messa in contatto con la società, senza comprendere compiutamente l'avvenuta assunzione della carica, sorreggerebbe la diversa qualificazione di cui all'art. 217 legge fall. invocata anche in sede di appello.% 2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'entità della pena.
La rilevata assenza di elementi positivi al riguardo non soddisfa, per la ricorrente, l'onere di motivazione a fronte di un motivo di appello, sul punto, incentrato sulla valorizzazione del comportamento processuale, delle sommarie informazioni rese, nonché circa l'epoca di insorgenza del dissesto della società, risalente a momento temporale antecedente alla formale assunzione della carica.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 01/04/2021, n. 44, del cui deposito risulta inoltrato avviso all'imputata, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo è infondato. Va rilevato che è consolidato il principio affermato da questa Corte secondo il quale integra il reato di bancarotta patrimoniale la distrazione di beni entrati nell'effettiva disponibilità della società fallita, in virtù di un contratto di leasing, posto che risulta rilevante a tal fine, la disponibilità di fatto, in capo all'utilizzatore, dei beni successivamente distratti. Ciò in quanto, comunque, la sottrazione del bene comporta un pregiudizio per la massa fallimentare, la quale viene gravata dell'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione, ai sensi dell'art. 79 Legge fall. (Sez. 5, n. 44350 del 17/06/2016, Guerri, Rv. 268469).
Rileva, dunque, la disponibilità di fatto — la sola configurabile in capo all'utilizzatore — la quale postula, pur sempre, l'avvenuta consegna del bene oggetto di contratto di leasing; verificatosi tale indefettibile presupposto, la relativa appropriazione integra distrazione, in quanto la sottrazione (o la dissipazione) del bene comporta un pregiudizio per la massa fallimentare che viene privata del valore dello stesso — che avrebbe potuto essere conseguito mediante riscatto al termine del rapporto negoziale — e, al tempo stesso, gravata di ulteriore onere economico scaturante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione (Sez. 5, n. 44898 del 01/10/2015, Cantore, Rv 265509;
Sez. 5, n. 33380 del 18/07/2008, Bottamedi; Sez. 5, n. 9427 del 03/11/2011, dep. 2012, Cannarozzo). Oneri, dunque, che si registrano anche nella odierna fattispecie concreta, a nulla rilevando la circostanza che il contratto fosse stato stipulato da amministratore di diritto diverso, essendo il bene, secondo i provvedimenti di merito, pervenuto in uso in forza di contratto con la società poi fallita. Tanto coerentemente al disposto del già evocato art. 79 legge fall., in base al quale "se le cose delle quali il fallito deve la restituzione non si trovano più in suo possesso il giorno della dichiarazione di fallimento, e il curatore non può riprenderle, l'avente diritto può far valere nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento".
Del resto, la pronuncia è in linea con il consolidato indirizzo di questa Corte secondo il quale la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22/09/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7/03/2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295;
Sez. 5, n. 3400/05 del 15/!2/2004, Sabino, Rv. 231411). 1.1.11 secondo motivo è inammissibile. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in relazione ai vizi deducibili con il ricorso di legittimità, anche in seguito alle modifiche dell'art. 606, comma primo, lett.
e) ad opera dell'art. 8 della L. n. 46 del 2006, non è consentito prospettare il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito decisione (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217, N. 27429 del 2006 Rv. 234559, N. 39048 del 2007 Rv. 238215,; n. 25255 del 2012, Rv. 253099), mentre può essere dedotto il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su un elemento dimostrativo inesistente o su un risultato conoscitivo incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, bensì di verificarne la sussistenza.
In sostanza, si invita la Corte ad una inammissibile rilettura della testimonianza, non consentita in questa sede. 1.2. Il terzo motivo relativo al vizio di motivazione circa il diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. e all'entità della pena è inammissibile. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, dep. 23/10/2014, Rv. 260610;
Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic, Rv. 256172). Del resto, si rileva che con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, il provvedimento impugnato ha motivato il diniego in ragione anche dell'assenza di elementi favorevoli (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).( Quanto all'entità della pena, la stessa non si discosta in modo consistente dal minimo edittale. La censura, dunque, sfugge al sindacato di legittimità, in quanto investe un potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale).
2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6/05/