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Sentenza — n. 31515/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31515/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31515/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il primo motivo è inammissibile. La mancata assunzione di una prova decisiva — quale motivo di impugnazione per cassazione — può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. e non nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (ex multis, Sez. 2, n. 841/13 del 18/12/2012, Barbero, Rv. 254052).

Regesto Legislator

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art. 110 cod. pen, art. 81 cod. pen, art. 603 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 507 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31515/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria'Pdi inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta, fatta pervenire ai sensi dell'art. art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 01/04/2021, n. 44, con la quale ha chiesto dichiarare il ricorso inammissibile. 3.1. Il difensore ha fatto pervenire conclusioni scritte e di replica alla requisitoria della parte pubblica, ribadendo i motivi di ricorso chiedendone l'integrale accoglimento .

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta perseguimento penale per truffa irregolarità finanziarie falsificazione di monete indagine su reati finanziari cattiva gestione

Disposizioni normative citate

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art. 110 cod. pen
267 del 16 marzo 1942), b) (art. 110 cod. pen., 216, comma 1, n.
art. 81 cod. pen
1, 223, Legge fall.), riuniti con il vincolo della continuazione fallimentare ed ex art. 81 cod.
art. 603 cod. proc. pen
L'eccezione non può ritenersi ammissibile nemmeno sotto il diverso profilo della violazione dell'art. 603 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
Si motiva in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 507 cod. proc. pen
e non nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen.
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Testo completo

a ,;eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STORAI GIUSEPPE nato E MONSUMMANO TERME il 09/08/1955 avverso la sentenza del 03/10/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta da Consigliere BARBARA CAl_ASELICE; il Pubblico Ministerc „ •n persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE LOCATELLI che ha concluso chiedendo n t , Off. il difensore ../---(2- CAMERALIZZATA

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della condanna, emessa in data 31 maggio 2018, dal Tribunale in sede, nei confronti di Giuseppe Storai, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo c) per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena irrogata all'imputato in quella di anni quattro mesi sei di reclusione, con pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, rideterminando, altresì, la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando, nel resto, l'appellata sentenza anche in relazione alle statuizioni civili. 1.1.11 primo giudice aveva condannato Storai alla pena di anni cinque di reclusione, in relazione ai reati di cui ai capi a) (artt. 110 cod. perì. 216, comma 1 n. 2 , 223 r.d. n. 267 del 16 marzo 1942), b) (art. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1 223 comma 1, Legge fall. ) c) (artt. 61 n. 2, 110, 367 cod. pen.) ed e) (artt. 216, comma 1, n. 1, 223, Legge fall.), riuniti con il vincolo della continuazione fallimentare ed ex art. 81 cod. pen., oltre alle pene accessorie fallimentari, interdizione perpetua dai pubblici uffici e al risarcimento del danno in favore della parte civile, con attribuzione di una provvisionale, in relazione alla fallimento del Gruppo Italiano s.r.I., dichiarato in data 4 marzo 2011, società della quale il ricorrente è stato riconosciuto amministratore di fatto.

2. Avverso il provvedimento descritto ricorre l'imputato, con tempestiva impugnazione per il tramite del difensore di fiducia, denunciando tre vizi. 2.1. Con il primo motivo si deduce mancata assunzione di prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. Si sarebbe trascurata l'assunzione della teste Claudia Violante, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo e), relativo a numerose paia di scarpe e un furgone della società, escussione già richiesta nel corso del giudizio di primo grado, quale teste di riferimento. Si tratta di prova a discarico, non assunta nemmeno dalla Corte di appello in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ex art. 603 cod. proc. pen., perche ritenuta non decisiva, mentre si sarebbe trattato, per la Difesa, di prova idonea a verificare il momento della distrazione (prima o dopo il fallimento) se l'automezzo fosse stato o meno posto a disposizione della curatela e se la Violante fosse stata a conoscenza della data del fallimento della società di cui Storai è stato considerato amministratore di fatto. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alla distrazione di beni di pregio, risultanti nel magazzino della società sostituiti, secondo la contestazione, con altri di valore inferiore, ritenendo che la giustificazione offerta dalla Corte di appello sul punto sarebbe soltanto apparente.2.3.

Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si motiva in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. senza considerare l'incensuratezza dell'imputato e l'assenza di recidiva specifica per i medesimi reati.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria'Pdi inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta, fatta pervenire ai sensi dell'art. art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 01/04/2021, n. 44, con la quale ha chiesto dichiarare il ricorso inammissibile. 3.1. Il difensore ha fatto pervenire conclusioni scritte e di replica alla requisitoria della parte pubblica, ribadendo i motivi di ricorso chiedendone l'integrale accoglimento .

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato o comunque, perché relativo a censure non consentite in sede di legittimità.

1. Il primo motivo è inammissibile. La mancata assunzione di una prova decisiva — quale motivo di impugnazione per cassazione — può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. e non nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (ex multis, Sez. 2, n. 841/13 del 18/12/2012, Barbero, Rv. 254052).

L'eccezione non può ritenersi ammissibile nemmeno sotto il diverso profilo della violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. pure evocato incidentalmente dal ricorrente. Ed infatti con il ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (ex multis Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236).

In tal senso deve allora rilevarsi come il ricorso, non solo non abbia disvelato le ragioni della presunta decisività della testimonianza non ammessa dal giudice dell'appello ma, altresì, non si è confrontato con l'articolata motivazione con cui la sentenza ha evidenziato l'esatto contrario in ragione dell'avvenuta acquisizione processuale dei medesimi dati a conoscenza della teste non escussa (cfr. pag. 13 della pronuncia: pochi giorni prima del fallimento la merce presente in magazzino sarebbe stata portata via con un / furgone). Peraltro, la prospettazione della decisività della testimonianza contenuta nel ricorso è perplessa, posto che il ricorrente si esprime in termini probabilistici, circa la ricavabilità, dalla deposizione della teste, di una ricostruzione alternativa rispetto a quella recepita nei provvedimenti di merito, sia rispetto alla conoscenza della data del fallimento da parte della Violante, sia in ordine alla natura dei beni trasportati. 1.1.11 secondo motivo è inammissibile per genericità.

La motivazione della Corte d'appello è articolata e logica in ordine alla ritenuta distrazione di beni di pregio dal magazzino della società. L'ente commercializzava questo tipo di prodotti, come si evince, secondo la motivazione non manifestamente illogica della Corte territoriale dalle testimonianze raccolte in dibattimento e dalla tipologia dei clienti della società. Al contrario, al momento del fallimento, la merce reperita era risultata, al valore di realizzo, pari a euro quattromila, a fronte di quello che si ricavava dalla situazione economica al 31 dicembre 2010 (euro 643.330,00).

Si tratta di motivazione immune da censure e perfettamente congrua rispetto al motivo di appello, nonché in linea con l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22/09/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7/03/2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262740;

Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15/!2/2004, Sabino, Rv. 231411). A fronte di detta motivazione il motivo di ricorso è del tutto generico e si limita a contestare come apparenti le ragioni poste a fondamento della decisione. Decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) è, invece, l'enunciazione dei motivi di impugnazione per i quali il requisito della specificità è riferito alle ragioni di diritto e agli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. 1.2.

Il terzo motivo è inammissibile in quanto attinge un giudizio rimesso al giudice del merito, nella specie, esplicitato attraverso motivazione congrua e logica. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, dep. 23/10/2014, Rv. 260610;

Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic, Rv. 256172).2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo alle ragioni della rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricor o e condanna il ricorrente al pagamento delle spese M. processuali e della somma di euro quattfernifer in favore della Cassa delle ammende. Cos