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Sentenza — n. 31511/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31511/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31511/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 7 gennaio 2020 (dep. il 10 gennaio 2020) la Corte di appello di Napoli - a seguito dell'appello interposto nell'interesse di Eugenio D'ALESSIO - ha riformato limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari (art. 216, ultimo comma, legge fall.) - ridotta ad anni tre - la pronuncia del 16 maggio 2018, con la quale il Tribunale di Avellino aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale (artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, legge fall.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta (art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.), lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al pagamento delle spese processuali.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 31511/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente - nei termini appena esposti - non ha denunciato la violazione della legge penale bensì il vizio della motivazione. Difatti, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta); e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47757 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01).

Parole chiave

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irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta perseguimento penale per truffa frode all'imposta sul valore aggiunto danno patrimoniale procurato con astuzia reato economico

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
272913 - 01) e la pena per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale esorbita i limiti edittali previsti dall'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ALESSIO EUGENIO nato a SALERNO il 13/05/1967 avverso la sentenza del 07/01/2020 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI letta la requisitoria scritta in data 06/04/2021 presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 7 gennaio 2020 (dep. il 10 gennaio 2020) la Corte di appello di Napoli - a seguito dell'appello interposto nell'interesse di Eugenio D'ALESSIO - ha riformato limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari (art. 216, ultimo comma, legge fall.) - ridotta ad anni tre - la pronuncia del 16 maggio 2018, con la quale il Tribunale di Avellino aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale (artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, legge fall.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta (art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.), lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo, in relazione all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, è stata dedotta la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), segnatamente dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., in relazione all'elemento soggettivo del reato, rappresentando che nella specie non ricorrerebbe o non sarebbe stata raggiunta la prova del prescritto dolo specifico. 2.2.

Con il secondo motivo, in relazione all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale è stata prospettata la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), indicata nell'art. 216 legge fall., allegando la mancanza «di prova dell'intenzionalità dell'imputato di omettere la consegna delle fatture poste a base delle operazioni riportate nel registro IVA consegnato». 2.3. Con il terzo motivo, in ordine all'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione, sono state denunciate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen.), adducendo il difetto degli elementi soggettivi e oggettivi della fattispecie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si chiariranno, con il conseguente assorbimento del secondo motivo. È inammissibile il terzo motivo.

1. Con il primo motivo, con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in particolare per quel che attiene all'elemento soggettivo, è stata prospettata stata la violazione della legge penale. Più in dettaglio, è stato dedotto che:- non sarebbe emersa la prova che l'imputato non abbia collaborato con gli organi del fallimento ai fini della ricostruzione delle ragioni del dissesto e della ricostruzione del patrimonio dell'impresa fallita; anzi, egli ha consegnato al curatore tutti i bilanci con i conti profitti e perdite nonché i registri I.V.A. e il libro degli inventari, correttamente scritturati, tanto che il curatore ha esposto nella propria relazione di aver ricostruito il patrimonio anche grazie alla collaborazione del fallito e del suo consulente fiscale; - pertanto, nella specie difetterebbe il prescritto elemento soggettivo da ravvisarsi nel dolo specifico, secondo l'orientamento giurisprudenziale preferibile, e comunque non ricorrerebbe neppure il dolo generico, dovendosi annullare la sentenza impugnata ovvero riqualificare il fatto quale bancarotta semplice (art. 217 legge fall.), in quanto l'imputato - ignaro degli atti gestori compiuti dal proprio commercialista - ha tenuto il regime di contabilità semplificata in luogo di quella ordinaria e ciò consentirebbe al più di attribuirgli una negligenza e non un agire doloso. 1.1.

Il ricorrente - nei termini appena esposti - non ha denunciato la violazione della legge penale bensì il vizio della motivazione. Difatti, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta); e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47757 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01).

Ciò posto, con le allegazioni sopra riportate è proprio tale ultima censura che in sostanza è stata avanzata. 1.2. Nel caso di specie, nei confronti del D'ALESSIO è stata elevata - a titolo di bancarotta fraudolenta documentale - un'imputazione alternativa (così formulata: «sottraeva e occultava parte delle scritture contabili e comunque le teneva in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari dell'impresa»). Ferma restando l'ammissibilità della contestazione alternativa (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01), questa Corte ha in più occasioni chiarito che «la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico» (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611).

Sul punto la sentenza impugnata ha esposto che l'imputato ha tenuto una contabilità semplificata pur avendo superato i limiti di reddito entro i quali essa è consentita; ha affermato altresì che egli ha impedito la ricostruzione del patrimonio dell'impresa fallita non depositando né facendo reperire le fatture riportate nel registro I.V.A.; ed ha individuato l'elemento soggettivo prescritto nel dolo generico. Inoltre, la Corte territoriale ha espressamente ritenuto corretta la sentenza di primo grado che - per quel che interessa in relazione al delitto in discorso - aveva ritenuto provata la sottrazione o la distruzione di tutte le fatture (pur aggiungendo che la condotta de qua era stata «tale da rendere impossibile una ricostruzione del patrimonio del fallito»).

Sotto tale profilo, dunque, la motivazione non può dirsi congrua e logica, non comprendendosi in sostanza, se l'imputato sia stato ritenuto responsabile della sottrazione delle scritture ovvero della fraudolenta tenuta di esse, con ciò che ne consegue in relazione all'elemento soggettivo. Ragion per cui, pur non considerando le allegazioni in fatto irritualmente prospettate in questa sede dal ricorrente, il primo motivo di ricorso è fondato nei termini appena esposti. Rimane assorbito il secondo motivo di ricorso, relativo pure all'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

2. Con il terzo motivo, relativo all'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione, sono state denunciate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen.). Segnata mente: - in ordine all'elemento materiale, si è rimarcata la marginalità delle anomalie contestate e il valore contabile minimo dei beni di cui si assume la distruzione e la circostanza che essi non fossero più utilizzati nel ciclo produttivo per la loro obsolescenza e quindi fossero stati accantonati o distrutti, il fatto che secondo la giurisprudenza di legittimità la condotta distrattiva può essere ritenuta offensiva solo se ha cagionato un pericolo concreto, ossia sia atta a incidere sulla garanzia dei creditori, che la motivazione della sentenza impugnata avrebbe fatto discendere la responsabilità dell'imputato da una mera presunzione - sotto il profilo psicologico, il difetterebbe la prova del prescritto dolo specifico; - la motivazione al riguardo sarebbe carente; - ha addotto, infine, la particolare tenuità del fatto. 2.1.

Il motivo di ricorso in esame è inammissibile. Esso, infatti, è generico, perché non si confronta in effetti con la motivazione resa dalla Corte di appello che ha argomentato in ordine al delitto in discorso (in particolare, escludendo che sia stato provata in giudizio la dismissione dei beni de quibus), in sostanza muovendo censure apodittiche che ripropongono le argomentazioni già addotte con l'atto di appello e finiscono col prospettare a questa Corte di legittimità un apprezzamento di fatto. Infine, è con evidenza erroneo in relazione all'elemento soggettivo del delitto, dato che le Sezioni Unite di questa Corte - come correttamente osservato nella sentenza impugnata - hanno già chiarito che «l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte» (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01). Non occorre immorare sulla meramente asserita particolare tenuità del fatto, bastando rilevare - al di là della patente genericità dell'assunto difensivo - che essa non è stata dedotta innanzi al Giudice del gravame (cfr. Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 - 02; Sez. 3, n. 12724 del 15/02/2019, Guidi, Rv. 280945 - 01; Sez. 7, ord. n. 15659 del 08/03/2018, Cavasin, Rv. 272913 - 01) e la pena per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale esorbita i limiti edittali previsti dall'art. 131-bis cod. pen.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame sul punto. E nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 23/04/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni