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Sentenza — n. 31508/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31508/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31508/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 21 novembre 2019 (dep. il 22 novembre 2019) la Corte di appello di Roma - a seguito dell'appello interposto nell'interesse di Orazio LA ROCCA - ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante (di aver commesso più fatti di bancarotta), ha rideterminato la pena principale in anni tre di reclusione e stabilito in tre anni la durata delle pene accessorie fallimentari, ed ha confermato nel resto la pronuncia del 18 luglio 2018, con la quale il Tribunale di Roma - per quel che qui rileva - aveva affermato la responsabilità del LA ROCCA per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, quale amministratore di fatto della s.r.l. IL VECCHIO BORGO ANTICO.

Regesto Legislator

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art. 646 cod. pen, art. 238-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 31508/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il terzo motivo di ricorso è fondato, ragion per cui deve disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con assorbimento del secondo e del quarto motivo. Deve, comunque, rilevarsi l'inammissibilità del primo motivo.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione del divieto di bis in idem in relazione all'imputazione di bancarotta per distrazione (capo 1 della rubrica), rappresentando che l'imputato è stato assolto con sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 15 gennaio 2015 (irrevocabile il 1° aprile 2015) dall'imputazione di appropriazione indebita avente ad oggetto gli stessi beni rispetto ai quali gli è stata ascritta la distrazione.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie cattiva gestione appropriazione indebita di fondi danno patrimoniale procurato con astuzia curatore del fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 646 cod. pen
art. 238-bis cod. proc. pen
art. 238-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA ROCCA ORAZIO nato a ROMA il 26/07/1967 avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE DI APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUCIA ODELLO, che si è riportato alla requisitoria scritta e ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna per bancarotta per distrazione e il rigetto del ricorso nel resto; e, per il ricorrente, l'avvocato ANGELO STANISCIA che ha insistito per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 21 novembre 2019 (dep. il 22 novembre 2019) la Corte di appello di Roma - a seguito dell'appello interposto nell'interesse di Orazio LA ROCCA - ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante (di aver commesso più fatti di bancarotta), ha rideterminato la pena principale in anni tre di reclusione e stabilito in tre anni la durata delle pene accessorie fallimentari, ed ha confermato nel resto la pronuncia del 18 luglio 2018, con la quale il Tribunale di Roma - per quel che qui rileva - aveva affermato la responsabilità del LA ROCCA per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, quale amministratore di fatto della s.r.l. IL VECCHIO BORGO ANTICO.

2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo, in relazione all'imputazione di bancarotta per distrazione (elevata al capo 1 della rubrica), ha dedotto la violazione del divieto di bis in idem posto dall'art.649 cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), poiché l'imputato è stato assolto con statuizione definitiva dall'imputazione di appropriazione indebita relativa ai medesimi beni. 2.2.

Con il secondo motivo, sempre in ordine all'imputazione di bancarotta per distrazione (elevata al capo 1 della rubrica), è stato denunciato il vizio di motivazione, segnatamente il travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), in relazione all'allegazione, svolta con atto di appello, secondo cui vi era in atti la prova documentale che gli unici beni aziendali presenti nel bilancio al 31 dicembre 2012 non erano stati rinvenuti dal curatore perché donati con delibera dell'assemblea ordinaria. 2.3. Con il terzo motivo, relativo ai capi 1 e 2 della rubrica, è stato prospettato il vizio di motivazione e, in particolare, il travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen.) con riguardo all'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto della società fallita. 2.4. Con il quarto motivo, relativo all'imputazione di bancarotta documentale (capo 2 della rubrica), sono stati allegati il vizio di motivazione, e in particolare il travisamento della prova, nonché la mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, comma 1, lett.

d) ed e) cod. proc. pen.), e in particolare della testimonianza di Federico BAZZARI ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il terzo motivo di ricorso è fondato, ragion per cui deve disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con assorbimento del secondo e del quarto motivo. Deve, comunque, rilevarsi l'inammissibilità del primo motivo.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione del divieto di bis in idem in relazione all'imputazione di bancarotta per distrazione (capo 1 della rubrica), rappresentando che l'imputato è stato assolto con sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 15 gennaio 2015 (irrevocabile il 1° aprile 2015) dall'imputazione di appropriazione indebita avente ad oggetto gli stessi beni rispetto ai quali gli è stata ascritta la distrazione.

Più in particolare, la Corte territoriale avrebbe rigettato in maniera erronea il motivo di gravame con il quale era stata allegata l'emissione della pronuncia liberatoria, poiché: - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di fallimento è condizione obiettiva di punibilità e dunque è elemento estraneo all'offesa tipica del reato e alla sfera di volizione del soggetto agente; - dunque, l'appropriazione indebita che abbia il medesimo oggetto della condotta distrattiva non si distinguerebbe in nulla da quest'ultima; - pertanto, per lo stesso fatto per cui l'imputato è stato assolto non potrebbe sopravvenire una pronuncia di condanna; - in ogni caso, alla medesima conclusione si dovrebbe pervenire in quanto nella specie vi sarebbe quantomeno un giudicato parziale logicamente incompatibile con la condanna per il delitto di bancarotta per distrazione. 1.1.

Questa Corte ha affermato che «il giudizio irrevocabile per il delitto di appropriazione indebita di beni aziendali impedisce, in ragione del divieto di bis in idem, di giudicare l'imputato per il delitto di bancarotta per distrazione in relazione agli stessi beni, in quanto la dichiarazione di fallimento, che distingue il secondo reato dal primo, costituisce mera condizione obiettiva di punibilità e non è quindi elemento idoneo a differenziare il fatto illecito naturalisticamente inteso» (Sez. 5, n. 25651 del 15/02/2018, Pessotto, Rv. 273468 - 01).

Tuttavia, ciò è a dirsi allorché la condotta oggetto dell'imputazione di bancarotta per distrazione non sia diversa da quella già oggetto di giudizio a titolo di appropriazione indebita. Difatti, rimane «la possibilità di procedere per la bancarotta dopo la formazione del giudicato sull'appropriazione» qualora nella bancarotta possa leggersi «un fatto diverso rispetto all'appropriazione, sulla base degli elementi identitari del reato, tradizionalmente compendiati nella triade condotta, nesso causale, evento», in quanto «un nuovo giudizio è consentito [...] se il fatto che si vuole punire [è], naturalisticamente inteso, diverso» (ivi; cfr. pure Sez. 5, n. 13399 del 08/02/2019, Callegari, Rv. 275094 - 01). 1.2.

Nel caso di specie, la sentenza emessa dal Tribunale all'esito del primo grado di giudizio - come esposto, confermata dalla Corte di appello - ha dato conto delle ragioni per cui il fatto oggetto dell'imputazione di bancarotta per distrazione debba ritenersi diverso rispetto a quello per cui l'imputato è stato giudicato per appropriazione indebita. In particolare, il Tribunale ha affermato che, pur avendo avuto ad oggetto gli stessi beni, le due condotte in discorso sono distinte, ritenendo che dapprima il LA ROCCA abbia continuato a gestire l'attività (già svolta dalla fallita) presso gli stessi locali aziendali, commettendo quindi un'appropriazione indebita in danno della stessa società; mentre la bancarotta distrattiva gli è stata ascritta per essersi appropriato dei medesimi beni successivamente, poiché essi non sono stati rivenuti nei locali in discorso.Con tale ricostruzione il ricorrente non si è confrontato, offrendo peraltro in produzione una copia della citata sentenza avente a oggetto il delitto di cui all'art. 646 cod. pen., priva dell'epigrafe, non constando allora quale sia la specifica condotta per cui la detta imputazione era stata elevata e non emergendo, dunque, che essa fosse la medesima rispetto alla quale è stato ascritta all'imputato la bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Il motivo in esame, allora, è inammissibile perché generico e per difetto di autosufficienza del ricorso.

2. Deve, quindi, aversi riguardo al terzo motivo di ricorso che - come anticipato - merita accoglimento, nei termini che si espongono, con assorbimento dei rimanenti motivi. Con esso, in relazione ai delitti di cui ai capi 1 e 2 della rubrica, è stato dedotto il vizio di motivazione sull'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto della società fallita. Ad avviso del ricorrente vi sarebbe un palese contrasto, denunciato innanzi ai Giudici di merito: - tra quanto esposto dai soci Diego CAVANIGLIA e Elio CIULLO nella querela sporta il 2 ottobre 2010 e quanto lo stesso CAVANIGLIA ha dichiarato nel giudizio innanzi al Tribunale di Roma già citato in ordine al fatto che il LA ROCCA trattenesse o meno le somme esatte a titolo di ricavo ed al ruolo dello stesso CIULLO, amministratore di diritto; - nonché tra quanto esposto dal consulente della società fallita, dott.

Federico BAZZARI e quanto rappresentato dai soci Diego CAVANIGLIA e Elio CIULLO in ordine al soggetto che aveva la custodia delle scritture contabili (da questi ultimi, a differenza del primo, indicato nell'imputato); - ciò incrinerebbe la genuinità della testimonianza resa dal CIULLO nel giudizio di primo grado, su cui si fonda la condanna e su tale profilo dedotto con il gravame la Corte territoriale si sarebbe limitata a ritenere sufficiente il narrato dello stesso CIULLO. 2.1. Vero è che con l'atto di appello il punto in discorso era stato oggetto di doglianza.

E la Corte territoriale ha attribuito all'imputato la qualità di «reale amministratore» della società fallita, al di là della qualifica formale assunta da Elio CIULLO: - sulla base delle dichiarazioni dello stesso CIULLO, che aveva negato di aver mai svolto l'attività di amministrazione ed aveva attribuito all'imputato la gestione del locale; - nonché da quanto risulta dalla sentenza in data 15 gennaio 2015 del Tribunale di Roma (già citata); - senza argomentare in alcun modo sui profili indicati dalla difesa (sopra esposti) al fine di negare l'attendibilità del narrato dello stesso CIULLO, profili che non possono dirsi superati per il tramite del riferimento alla pronuncia irrevocabile resa in altro procedimento per la dirimente considerazione che questa ex se non è idonea a provare quanto in essa accertato, dovendo essere valutata a tal fine unitamente agli altri elementi di prova (cfr. art. 238-bis cod. proc. pen. che richiama l'art. 192, comma 3, dello stesso codice)./ La sentenza impugnata deve, perciò, essere annullata con rinvio per nuovo esame in ordine alla qualifica di amministratore di fatto del LA ROCCA, presupposto soggettivo perché possa essere chiamato a rispondere dei delitti per cui ha riportato condanna anche all'esito del secondo grado di giudizio.

Rimangono, pertanto, assorbiti i rimanenti motivi di ricorso. Non occorre, perciò, dilungarsi per osservare che, come denunciato con il secondo motivo di ricorso, la Corte di appello non ha esaminato neppure la prospettazione difensiva - specifico oggetto di gravame - finalizzata a negare la sussistenza del delitto di bancarotta per distrazione e relativa alla destinazione dei beni strumentali de quibus, prospettazine secondo cui dalla relazione del consulente del Pubblico ministero in data 8 agosto 2014 e dalla relazione in data 21 giugno 2013 redatta dal socio CIULLO e consegnata al curatore fallimentare, risulterebbe che gli unici beni aziendali (stigliature e arredi) presenti nel bilancio al 31 dicembre 2012, per un valore contabile di euro 11.455, non sono stati rinvenuti dal curatore perché donati con delibera dell'assemblea ordinaria del 14 febbraio 2012 alla società locatrice dei locali aziendali, IMMOBILIARE CASALI VALERI s.r.I., a seguito di sfratto per morosità.

3. In conclusione, per le ragioni sopra esposte la sentenza impugnata deve essere annullato con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 23/04/2021. Il Consiglie