Sentenza — n. 31505/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUERZIZ HAMZA nato il 04/10/1987 avverso la sentenza del 15/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 31505/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Era emerso, infatti, dagli esiti del giudizio abbreviato che alcuni Carabinieri avevano assistito all'intera operazione furtiva, potendo interromperla in ogni momento. Si sarebbe in presenza del tentativo di furto, poiché la refurtiva sarebbe rimasta sempre nella sfera di controllo delle forze dell'ordine e gli autori del reato mai ne avrebbero conseguito un effettivo ed autonomo impossessamento. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUERZIZ HAMZA nato il 04/10/1987 avverso la sentenza del 15/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato a pena di giustizia per il delitto di furto di un telefono cellulare aggravato dalla destrezza ed ai sensi dell'art 625 nr 6 per essere stato compiuto all'interno della Stazione Termini. Fatto di Maggio 2019. 1.Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato,tramite difensore di fiducia, lamentando con unico motivo la manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge, per la mancata riqualificazione giuridica del fatto in furto tentato.
Era emerso, infatti, dagli esiti del giudizio abbreviato che alcuni Carabinieri avevano assistito all'intera operazione furtiva, potendo interromperla in ogni momento. Si sarebbe in presenza del tentativo di furto, poiché la refurtiva sarebbe rimasta sempre nella sfera di controllo delle forze dell'ordine e gli autori del reato mai ne avrebbero conseguito un effettivo ed autonomo impossessamento. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità.
In data 18 Marzo 2021 la difesa ha depositato conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1.L'esame del ricorso necessita di una rapida puntualizzazione in diritto, poiché il ricorrente ha richiamato, sia pure in modo implicito, il principio affermato dal massimo consesso di questa Corte di legittimità (SU Sentenza n. 52117 del 17/07/2014 Ud. dep. 16/12/2014) Rv. 261186, secondo il quale in caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto; essso resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo.
In senso conforme: Sez. 5, Sentenza n. 26749 del 11/04/2016 Ud. (dep. 27/06/2016 )Rv. 267266;Sez. 5 Sentenza n. 48880 del 17/09/2018 Ud. (dep. 25/10/2018 ) Rv. 274016, hanno sottolineato come l'impossessamento, se pure per breve tempo, della cosa furtiva da parte dell'imputato, integri l'ipotesi di furto consumato e non tentato mentre la pronunzia di Sez. 5, Sentenza n. 2726 del 24/10/2016 Ud. (dep. 20/01/2017) Rv. 269088 ha ravvisato la fattispecie di furto perfezionato e non tentato in caso di autore della sottrazione che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia ivi occultato la refurtiva, così sottraendola al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso.1.1 In altre parole il criterio discretivo tra il furto consumato ed il furto tentato è stato individuato, nella giurisprudenza citata, nella uscita o meno del bene oggetto di furto dalla sfera di vigilanza e controllo del soggetto passivo, che nel primo caso produce l'impossessamento della res furtiva da parte dell'agente, il quale ne consegue l'autonoma disponibilità anche se per breve tempo, recidendo il legame tra il legittimo detentore e la cosa sottratta, mentre nella seconda ipotesi la possibilità dell'intervento a difesa del possesso da parte del soggetto passivo o di persone a lui riferibili, impedisce il perfezionamento dell'impossessamento da parte del soggetto che agisce, a causa del permanere del controllo da parte del titolare del diritto nei modi indicati.
2. Applicando tali chiari principi - ai quali il Collegio intende dare continuità - alla fattispecie in esame, va osservato che dalla sentenza impugnata e dall'atto di ricorso si ricava agevolmente che l'attuale giudicabile ed il coimputato sottrassero il cellulare dalla tasca del soggetto passivo riuscendo ad allontanarsi dalla Stazione Termini per essere poi bloccati all'angolo di due strade dagli agenti che ne avevano osservato da lontano i movimenti. La sottrazione del telefono al legittimo detentore e l'impossessamento da parte degli autori del furto si è, pertanto, concretizzato - come correttamente ritenuto dai Giudici del merito - recidendoscosì, il rapporto di dominio e/o controllo e vigilanza sul bene mobile da parte del legittimo possessore. 2.1 Manifestamente infondata è la tesi difensiva, che vuol desumere dal monitoraggio delle Forze di Polizia la mancata perdita di controllo da parte del legittimo detentore della cosa mobile rubata.
Sul punto è agevole replicare che l'osservazione dello svolgersi delle condotte furtive da parte della Polizia giudiziaria non ha alcuna incidenza sulla configurabilità della fattispecie di furto consumato, poiché la Polizia giudiziaria non agisce per conto del possessore della refurtiva e questi non esercita indirettamente il suo potere di controllo e vigilanza sulla res in sua disponibilità tramite gli organi di polizia, ragion per cui neppure astrattamente è ipotizzabile - per tornare al caso concreto - che il telefono non sia uscito dall'ambito della sfera di disponibilità del possessore, nonostante l'osservazione dell'azione criminosa ad opera delle Forze di Polizia.
Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore cassa ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 23