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Sentenza — n. 31504/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31504/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31504/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MERENDONI MORENA nato a FOSSOMBRONE il 07/10/1965 avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore

Regesto Legislator

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art. 606 c.p, art. 341 bis c.p; Sentenza — n. 31504/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La ricorrente evidenzia, inoltre, che all'epoca dell'istanza di deposito di ammissione al gratuito patrocinio era agli arresti domiciliari. 2.11 Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l'erronea applicazione della norma penale, e in particolar modo della fattispecie prevista all'art. 341 bis c.p., di cui si ritengono insussistenti gli elementi costitutivi. La difesa non condivide la decisione del Giudice di secondo grado, che ha ritenuto sussistente il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, poiché la frase ingiuriosa, era stata sentita da altri Colleghi del soggetto oltraggiato.

Parole chiave

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oltraggio alla corte corrispondenza con il difensore perseguimento penale per diffamazione rinuncia al dibattimento orale censura formulata in modo carente notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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art. 606 c.p
1.Con il primo si lamenta ex art. 606 c.p.p.
art. 341 bis c.p
2.11 Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l'erronea applicazione della norma penale, e in particolar modo della fattispecie prevista all'art. 341 bis c.p., di cui si ritengono insussistenti gli elementi costitutivi.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MERENDONI MORENA nato a FOSSOMBRONE il 07/10/1965 avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Firenze in parziale riforma della pronunzia emessa in primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputata per i reati di cui agli artt 56, 624 cp e 341 bis cp ha proceduto alla rideterminazione della pena inflitta, definendola nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 80 di multa. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata tramite difensore fiduciario articolando due motivi. 1.Con il primo si lamenta ex art. 606 c.p.p. l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità per l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Invero il difensore di fiducia si lamentava dell'omessa notifica all'imputata del decreto di citazione ma la Corte fiorentina, rigettando l'eccezione, replicava che la giudicabile era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, quindi, il domicilio coincideva con quello dello studio del difensore, secondo il protocollo adottato dalla Corte d'Appello di Firenze. 1.1La difesa rappresenta di non aver mai avuto notizia del decreto di ammissione al patrocinio gratuito, poiché dalla lettura del decreto di citazione a giudizio emergeva che l'atto era notificato non già al difensore nominato dall'appellata, bensì ad altro, per un mero errore di fatto nella trascrizione del nominativo.

La ricorrente evidenzia, inoltre, che all'epoca dell'istanza di deposito di ammissione al gratuito patrocinio era agli arresti domiciliari. 2.11 Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l'erronea applicazione della norma penale, e in particolar modo della fattispecie prevista all'art. 341 bis c.p., di cui si ritengono insussistenti gli elementi costitutivi. La difesa non condivide la decisione del Giudice di secondo grado, che ha ritenuto sussistente il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, poiché la frase ingiuriosa, era stata sentita da altri Colleghi del soggetto oltraggiato.

Ha sostenuto la difesa che ai fini dell'integrazione del delitto occorrerebbe la presenza di più persone estranee al pubblico ufficiale ed ha richiamato una pronunzia di questa Corte regolatrice. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità. In data 12 Marzo la difesa dell'imputato ha depositato memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.La difesa ha impugnato, insieme alla sentenza, l'ordinanza con la quale la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione circa l'omessa notifica all'imputata del decreto di citazione per il giudizio di appello. La doverosa consultazione degli atti a disposizione del Collegio, in ragione della questione di natura processuale sollevata dalla ricorrente, impone l'accoglimento del motivo di ricorso. Invero, la Corte fiorentina ha constatato che l'imputata era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, quindi, il domicilio coincideva con quello dello studio del difensore, secondo il protocollo in proposito adottato dalla Corte d'Appello di Firenze, ove era avvenuta la notifica del decreto di citazione a giudizio per l'imputata.

Non è oggetto di specifica deduzione da parte della difesa la validità del suddetto protocollo in tema di domicilio della persona ammessa al gratuito patrocinio e, quindi, il Collegio non si sofferma sul punto. Occorre, tuttavia, dare atto che dall'esame dell'incarto processuale si evince chiaramente che - come denunziato dalla ricorrente - il decreto ammissivo al gratuito patrocinio risulta emesso a favore dell' avvocato Pantone e non Pantalone, effettivo difensore di fiducia della giudicabile; tale errore è rilevabile ictu oculi anche dall'intestazione della sentenza impugnata, ove Merendoni risulta elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Paola Pantalone e come si ricava dall'allegato alle conclusioni depositate dalla difesa della giudicabile .

Certamente, quindi, il decreto di citazione a giudizio in grado di appello non è stato notificato al difensore domiciliatario e la giudicabile non ha ricevuto alcuna notifica della chiamata in giudizio e non ha avuto conoscenza del processo per l'omessa notifica dell'atto di citazione. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio,previa notifica del decreto di citazione in appello all'imputata. Tanto premesso in relazione alla peculiarità della fattispecie in esame, va posto in evidenza come questa Corte più volte ha affermato il principio per il quale la nomina del difensore di fiducia con contestuale elezione di domicilio presso il suo studio , effettuata nell'ambito della procedura incidentale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, vale come elezione di domicilio nel procedimento principale , a cui sia espressamente riferita ( Sez 1 45785 del 2.12.2008 rv 242576, sez 4 n 7300 del 29.1.2009 rv 242868, Sez. 6, Sentenza n. 20532 del 01/03/2018 Ud. (dep. 09/05/2018) Rv. 273420.

Il secondo motivo di ricorso è assorbito dalla precedente statuizione. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Firenze. Il Consigliere estensore Il Presidente