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Sentenza — n. 31502/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on defamation, upholding timely complaint and rejecting health-based appearance impediment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31502/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Giovanni Pisaniello's appeal against the Second Instance Court's partial reform of a defamation judgment. The appellant argued that the court erred in excluding the defense of criticism and failed to properly address the timeliness of the complaint regarding specific posters. The court held that the complaint was timely based on the third poster alone and correctly dismissed the claim of health-related impediment to appear in court.

Regesto Legislator

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Art. 50 c.p.; Art. 100 c.p.: The defense of criticism is not applicable to facts of local public interest where the accused initiated the complaint; the complaint is timely if filed regarding a specific defamatory act sufficient to constitute the offense; a lumbar sciatica does not constitute a legitimate impediment to court appearance.

Parole chiave

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defamation by public means defense of criticism timeliness of complaint legitimate impediment to appear moral damages assessment perseguimento penale per diffamazione reato politico propaganda politica

Disposizioni normative citate

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Art. 50 c.p.
Art. 100 c.p.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PISANIELLO GIOVANNI nato a AVELLINO il 22/06/1961 avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno per il delitto di diffamazione con mezzi di pubblicità,nei confronti dell'imputato Pisaniello,revocando la dichiarazione di immediata esecutività della condanna al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili e riconoscendo in favore delle stesse una provvisionale di 1500 ciascuno, confermando nel resto la pronunzia. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il giudicabile per il tramite del difensore di fiducia, articolando tre motivi. 1.Con il primo si lamenta l'inosservanza della legge penale ed illogicità della motivazione per avere il Giudice d'appello escluso la sussistenza della scriminante del diritto di critica, trascurando che si trattava di fatti di notevole interesse per l'opinione pubblica locale, che già ne discuteva anche perché lo stesso imputato aveva sporto denunzia relativamente agli stessi fatti. 2.Con il secondo motivo di ricorso ci si duole della carenza e contraddittorietà della motivazione, per non avere la Corte d'Appello fornito una risposta in relazione alla intempestività della querela dedotta con l'atto di appello in riferimento ai manifesti affissi in data 12.07.2013 e 13.08.2013 e per aver desunto l'offensività del fatto del 31.10.2013 da quelli precedenti.

Ha sostenuto il ricorrente che il terzo manifesto sarebbe privo di contenuto denigratorio, trattandosi di una legittima critica politica nei confronti del Sindaco priva di alcun riferimento offensivo sul piano personale; altrettanto nei confronti del Comandante i Vigili Urbani, criticato sotto il profilo lavorativo nella sua qualità di pubblico ufficiale. La Corte avrebbe omesso di chiarire se la querela fosse tempestiva o meno per quanto riguarda i primi due manifesti e si sarebbe prodotta in una motivazione contraddittoria, affermando che la diffamazione sarebbe integrata già solo in relazione all'ultimo stampato mentre poco dopo precisava che la condotta diffamatoria non può essere apprezzata se non mettendo in correlazione i tre manifesti, in quanto è proprio la progressione criminosa delle invettive e delle insinuazioni in esse contenute contro il Sindaco ed il Comandante della Polizia Municipale che consente di apprezzare in pieno la lesione della reputazione patita dalle due persone offese e l'intento diffamatorio perseguito da Pisaniello. 3.Con il terzo motivo lamenta il mancato riconoscimento dell'impedimento a comparire dell'imputato da parte del Giudice di merito, il quale avrebbe disatteso un certificato medico attestante la prescrizione di giorni di riposo. 4.Con l'ultimo motivo lamenta l'omessa motivazione in relazione al quantum della tutela risarcitoria oltre che la sproporzionalità rispetto al fatto contestato.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità.E' pervenuta nota di conclusioni presentata dal difensore dell'imputato mentre le tre parti civili costituite hanno depositato conclusioni e note spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo di ricorso lamenta il mancato riconoscimento del diritto di critica per il notevole interesse che i fatti denunziati dal giudicabile rivestivano per l'opinione pubblica locale, all'interno della quale vi sarebbe stata una discussione sui temi di riferimento. La doglianzaitche/peraltro fa riferimento ad uno solo dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di ravvisabilità del diritto di critica e già per questa caratteristica appare non condivisibile, non considera che anche in tema di diritto di critica politica la lezione esegetica di questa Corte, dopo aver premesso che il diritto di critica trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, sottolinea come sia necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui.

Sez. 5 , Sentenza n. 31263 del 14/09/2020 Ud. (dep. 09/11/2020 ) Rv. 279909. In senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 48712 del 26/09/2014 Ud. (dep. 24/11/2014) Rv. 261489 e Sez. 5 , Sentenza n. 9566 del 16/12/2020 Ud. (dep. 10/03/2021 ) Rv. 280809 hanno ribadito il principio secondo il quale non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che pure tollera l'uso di espressioni forti e toni aspri, ove tali espressioni siano generiche e non collegabili a specifici episodi, risolvendosi in frasi gratuitamente espressive di sentimenti ostili.

La motivazione della Corte partenopea si pone correttamente all'interno delle coordinate fornite dalla giurisprudenza di legittimità in tema di scriminante per diritto di critica politica, evidenziando per l'appunto la gratuità delle espressioni adoperate dal ricorrente nei manifesti diffusi nel paese. Sul punto si è sottolineata la sicura valenza offensiva della reputazione delle parti civili derivante da espressioni quali arrivista, approfittatore, facilmente ricattabile rivolte al Sindaco e lei non è persona integra.., ha le spalle coperte dai poteri forti..

è un uomo non dotato di grande intelletto, indirizzate al Comandante dei Vigili, senza che per nessuna delle due persone prese di mira vi fosse riferimento a fatti o elementi concreti in base ai quali ritenere che potessero essere funzionali alla critica che si intendeva manifestare, restando, pertanto, le espressioni usate confinate nell'ambito della gratuità e dell'attacco personale, significativo di sentimenti ostili.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, poiché la Corte territoriale ha affermato esplicitamente che la querela è stata tempestiva solo in relazione alla "pubblicazione" del terzo manifesto, il cui contenuto è giudicato da solo sufficiente ad integrare la condotta diffamatoria; infatti nella motivazione presente alla pagina tre del provvedimento impugnato si fa coerentemente riferimento solo alle frasi scritte nel suddetto terzo manifesto, mentre i riferimenti alle frasi presenti negli altri stampati sono generici ed usati al solo scopo di desumere l'intento diffamatorio ravvisato nei confronti del giudicabile, che è apparso più evidente in considerazione della progressiva ripetitività degli attacchi censori verso i destinatari degli stessi. 3.11 terzo motivo riguardante il legittimo impedimento a comparire dell'imputato nel giudizio di secondo grado appare manifestamente infondato, poiché la Corte lo ha correttamente escluso valutando inidonea ad integrare legittimo impedimento per motivi di salute la presenza di una lombo-sciatalgia.

In tema di legittimo impedimento dell'imputato,infatti, è legittimo il provvedimento con il quale il giudice, acquisito il certificato medico prodotto dal difensore, valuti, anche indipendentemente da verifiche fiscali e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza debitamente esposte nella motivazione, l'insussistenza di una condizione tale da comportare l'impossibilità per l'imputato di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute. 4.11 quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché la liquidazione del danno morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito il quale ha, tuttavia, il dovere di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali ha determinato il quantum del risarcimento.

Obbligo di motivazione che nel caso in esame è stato adempiuto dai Giudici del merito, che hanno fatto riferimento alla rilevante lesione dell'onore e della reputazione delle persone offese, involgenti sia la loro integrità morale che la capacità e correttezza professionale. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. L'imputato, inoltre, per il principio della soccombenza va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che sono liquidate in complessivi euro 4.200,00, oltre accessori di legge.

PQM Rigetta il ricorso e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 4.200,00, oltre accessori di legge. Dec