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Sentenza — n. 31498/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31498/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31498/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: GELAO VITTORIA nato a BARI il 21/12/1982 inoltre: NAVARRA LUCIA avverso la sentenza del 11/10/2018 del GIUDICE DI PACE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 31498/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.

Parole chiave

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omissione di soccorso abbandono per lesioni personali termine di una settimana restituzione del termine scaduto violazione del principio di celerità termini di ricorso
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: GELAO VITTORIA nato a BARI il 21/12/1982 inoltre: NAVARRA LUCIA avverso la sentenza del 11/10/2018 del GIUDICE DI PACE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Bari ha assolto l'imputata, ai sensi dell'ad 530 cpv cpp dal delitto di lesioni guaribili in sette giorni ai danni di Navarra ; fatto del 18 Aprile 1.Avverso la decisione ha proposto ricorso il Pg presso la Corte d'Appello territoriale che, con il primo motivo, ha lamentato la manifesta illogicità della motivazione, poiché il giudice di pace non aveva riportato il contenuto delle testimonianze acquisite al dibattimento, limitandosi ad annotare genericamente che le stesse non avrebbero confermato quanto lamentato dalla querelante;né aveva dato conto dei certificati medici attestanti le lesioni rilasciati nella medesima data del fatto, né di quelli successivi. 2.Col secondo motivo si è dedotta l'errata applicazione dell'art 192 cpp, poiché il Giudice aveva immotivatamente svalutato la dichiarazione della persona offesa, ritenendo che, essendosi questa costituita parte civile, la prova non fosse sufficiente a fondare la responsabilità dell'imputata;per altro verso la motivazione, nella sua assertività, sarebbe apparente.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. La questione posta dal ricorrente inerente il tema della valutazione della persona offesa costituita parte civile è risolta, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, nel senso che il Giudice può fondare il proprio convincimento sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che, peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella di un qualsiasi testimone.

A tal fine è necessario che il Giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata. In caso di costituzione di parte civile può essere solo opportuna la verifica di elementi di riscontro a conferma. Nel caso in esame il giudice di pace in alcun modo ha spiegato le ragioni della ritenuta inattendibilità della parte civile/ apoditticamente e scorrettamente fatta discendere dalla costìtuzione di parte civile.

Pure condivisibile è la censura relativa al mancato apprezzamento delle testimonianze e dei certificati medici rilasciati alla persona offesa nello stesso giorno della riferita aggressione. In proposito è necessario rammentare che questa Corte ha più volte ritenuto che è congruamente motivata la sentenza di condanna per il reato di lesioni personali che, a conforto delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzi un certificato medico frutto di un accertamento I diretto, e non di una mera riproduzione del narrato della persona offesa. Sez. 5, Sentenza n. 9675 del 14/07/2014 Ud. (dep. 05/03/2015 ) Rv. 263112 .

La fondatezza dei motivi di ricorso consente al Collegio di rilevare la prescrizione del delitto di lesioni compiuto, a tenore dèèlle sentenze di merito in data 18/04/2013, ed il cui termine prescrizionale deve calcolarsi compiuto al 18.10.2020. Sulla declaratoria di prescrizione del delitto non ha incidenza la sospensione di gironi 64 ex art 83/4 dl 17.3.2020, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27; infatti il processo in fase di legittimità è stato fissato per la prima udienza alla data del 25 Marzo 2020, quindi, nel periodo dal 9 marzo al 11 maggio 2020 prima fase delle legislazione emergenziale anti Covid in cui era operativa la sospensione del termine prescrizionale già indicata, e rinviato all'udienza odierna con termine di prescrizione spostato al 22.12.2020.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per prescrizione. Deciso il 23.3.2021 Il consigli