Sentenza — n. 31497/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIALLOMBARDO ROSARIO nato a PALERMO il 10/05/1965 avverso la sentenza del 11/04/2018 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore ,
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 31497/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ex multis la recente sez. 4 , Sentenza n. 27460 del 15/03/2019 Cc. (dep. 20/06/2019) Rv. 276459. Massime precedenti Conformi: N. 20190 del 2017 Rv. 269677 - 01, N. 7455 del 2014 Rv. 259625 - 01, N. 31678 del 2015 Rv. 264561 - 01, N. 9725 del 2009 Rv. 242978 - 01, N. 41816 del 2009 Rv. 245454 - 01, N. 5576 del 2009 Rv. 243288 - 01, N. 23555 del 2009 Rv. 244235 - 01, N. 6952 del 2012 Rv. 252944 - 01, N. 42779 del 2016 Rv. 267958 - 01, N. 31650 del 2018 Rv. 273564 - 01, N. 35023 del 2016 Rv. 267770 - 01, N. 9631 del 2019 Rv. 275765 - 01, N. 20855 del 2011 Rv. 250395 - 01, N. 17784 del 2017 Rv. 269618 - 01, N. 31619 del 2016 Rv. 267952 - 01, N. 5017 del 2016 Rv. 266059 - 01.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIALLOMBARDO ROSARIO nato a PALERMO il 10/05/1965 avverso la sentenza del 11/04/2018 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore ,
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello presentato dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena di euro seicento di multa ed al risarcimento del danno, ai sensi dell'art 37 Divo 274/2000, in quanto non espressamente rivolto alle statuizioni civili. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, che ha lamentato l'errata applicazione di legge in relazione agli artt 37 dlgvo 274/2000 e 574/4 cpp poichè il Tribunale ha applicato un principio ormai superato. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato al 15.2.2021
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. E' ormai consolidato l'indirizzo interpretativo citato dal ricorrente - al quale il Collegio aderisce - per il quale è ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice dì pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale.
Ex multis la recente sez. 4 , Sentenza n. 27460 del 15/03/2019 Cc. (dep. 20/06/2019) Rv. 276459. Massime precedenti Conformi: N. 20190 del 2017 Rv. 269677 - 01, N. 7455 del 2014 Rv. 259625 - 01, N. 31678 del 2015 Rv. 264561 - 01, N. 9725 del 2009 Rv. 242978 - 01, N. 41816 del 2009 Rv. 245454 - 01, N. 5576 del 2009 Rv. 243288 - 01, N. 23555 del 2009 Rv. 244235 - 01, N. 6952 del 2012 Rv. 252944 - 01, N. 42779 del 2016 Rv. 267958 - 01, N. 31650 del 2018 Rv. 273564 - 01, N. 35023 del 2016 Rv. 267770 - 01, N. 9631 del 2019 Rv. 275765 - 01, N. 20855 del 2011 Rv. 250395 - 01, N. 17784 del 2017 Rv. 269618 - 01, N. 31619 del 2016 Rv. 267952 - 01, N. 5017 del 2016 Rv. 266059 - 01.
Va, altresì, osservato che allo stato - diversamente da quanto sostenuto dal PG nella sua requisitoria scritta - il reato non è prescritto, poiché al compimento del termine prescrizionale del 15.2.2021 vanno aggiunti i 64 giorni di sospensione ex art 83/4 dl 17.3.2020, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27; infatti il processo in fase di legittimità è stato fissato per la prima udienza alla data del 26 Marzo 2020, quindi, nel periodo dal 9 marzo al 11 maggio 2020 prima fase delle legislazione emergenziale anti Covid in cui era operativa la sospensione del termine prescrizionale già indicata, e rinviato all'udienza odierna con termine di prescrizione spostato al 19.4.2021.
PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo. Deciso il 23.3.2021 Il Consigliere estenso