Sentenza — n. 31492/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STURARO GIUSEPPE nato a ROVIGO il 19/06/1955 avverso la sentenza del 26/11/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 624 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31492/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata,limitatamente al punto delle pene accessorie ex art. 216 ultimo comma legge fall.,con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia.Nel giudizio di rinvio il Giudice del merito dovrà attenersi al principio, stabilito dalle SU di questa Corte che nella pronunzia del 28 Febbraio 2019, Rg 7846/18 ricorrente Suraci ed altri per cui le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale devono essere determinate in concreto dal Giudice, con valutazione discrezionale, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STURARO GIUSEPPE nato a ROVIGO il 19/06/1955 avverso la sentenza del 26/11/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Venezia ha parzialmente riformato, riconoscendo le attenuanti generiche valutate equivalenti alla contestata aggravante ed alla recidiva e rideterminando la pena , la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato Sturaro, presidente del Cda e liquidatore da Dicembre 1997 a Giugno 2003 della coop edilizia Stella del Mare per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale del valore di 45 milioni di lire derivante dalla vendita di due unità immobiliari e di bancarotta documentale, consistita nel tenere le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione dei movimenti degli affari e del patrimonio aziendale.
Epoca del fallimento : Gennaio 2006. Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia che, con unico motivo,articolato in due profili, ha lamentato la violazione dell'art 603 cpp poiché la Corte aveva ignorato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, finalizzata a dimostrare che dopo le due operazioni incriminate la cooperativa non aveva più svolto alcuna attività che fosse suscettibile di annotazione nelle scritture contabili. Per altro verso la Corte avrebbe confermato la responsabilità del giudicabile per la fattispecie dì bancarotta distrattiva in assenza di accertamenti concreti circa la dichiarazione di tale Michelini, che aveva affermato di essersi reso disponibile ad acquistare solo formalmente uno degli immobili, allo scopo di trasferirlo in seguito all'imputato.
Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile ma occorre annullare con rinvio la sentenza impugnata con riguardo alla statuizione sulle pene accessorie ex art 216 ultimo comma LF. Quanto al primo punto, con cui si lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, esso si presenta generico e privo di ogni specificità, limitandosi a censurare la mancata rinnovazione del dibattimento in appello al fine di procedere ad una non ben definita "analisi concreta e non di stile di tutte le emersioni dibattimentali" del giudizio di primo grado, deducendo genericamente la opportunità di riaprire il dibattimento per approfondire l'esame del curatore e/o di altri investigatori allo scopo di dimostrare che la fallita, dopo le due operazioni incriminate aveva cessato le attività, non essendovi alcuna operazione da annotare in contabilità.
La doglianza manca di confrontarsi con la motivazione che intenderebbe censurare, la quale ha evidenziato che già la vendita delle due unità immobiliari non era stata annotata nelle scritture contabili e che lo stesso imputato, nella veste di liquidatore, non aveva tenuto le scritture fin dal momento della sua nomina.Quanto al secondo punto, esso si presenta parimenti generico e manifestamente infondato. La Corte d'appello, infatti, ha espressamente precisato che, oltre che alla alienazione di un immobile verso tale Michelini, vi era stata la vendita del diritto di superficie per la durata di 99 anni, rinnovabili, di una civile abitazione per l'importo di 30mila, incassati da Sturaro, dei quali non vi era traccia nelle scritture contabili.
Quanto alla vendita del secondo immobile si è adeguatamente e correttamente osservato che questo era stato ceduto dall'imputato, in qualità di liquidatore della società, ad un terzo, essendo sufficiente, ai fini della consumazione del reato, l'alienazione di beni della società senza alcun corrispettivo a favore della stessa, in danno dei suoi creditori, con il fine di acquisirne la titolarità. Anche in questo caso, peraltro, il ricorrente non si confronta minimamente con le motivazioni della sentenza impugnata, lamentando un'assenza di riscontri alle dichiarazioni del teste, che non tiene in nessun modo in considerazione le argomentazioni addotte dal Giudice di appello a fondamento della dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato.
A questo punto il Collegio deve rilevare di ufficio l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c., I. fall. applicate ex lege come effetto penale della pronuncia di condanna impugnata. Con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché:
«la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Si tratta di pronuncia rientrante nel genere delle decisioni cosiddette manipolative, riconducibile alla specie di quelle sostitutive, che si caratterizzano per mantenere in vigore la disposizione denunciata soltanto sul presupposto di una modificazione del precetto in essa contenuto. Le decisioni sostitutive si compongono di una parte demolitoria, cioè dichiarazione di illegittimità parziale della norma "nella parte in cui prevede" e di una parte ricostruttiva : "anziché prevedere", così che la Corte crea un vuoto legislativo e contestualmente lo colma, sostituendo al precetto incostituzionale quello conforme a Costituzione.
La sostituzione della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina in ogni caso l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel nuovo parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale. L'illegalità sopravvenuta della previsione della durata fissa delle pene accessorie rende necessario l'annullamento con rinvio della sentenza al fine di consentire al Giudice di merito di stabilire la durata delle pene accessorie.
Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata,limitatamente al punto delle pene accessorie ex art. 216 ultimo comma legge fall.,con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia.Nel giudizio di rinvio il Giudice del merito dovrà attenersi al principio, stabilito dalle SU di questa Corte che nella pronunzia del 28 Febbraio 2019, Rg 7846/18 ricorrente Suraci ed altri per cui le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale devono essere determinate in concreto dal Giudice, con valutazione discrezionale, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.,dall'annullamento con rinvio circoscritto a tale punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato e, quindi, nella specie, per l'accertamento della responsabilità dell'imputato e per la quantificazione delle pene principali. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Venezia per nuovo esame quanto alle pene accessorie ex art 216LF ultimo comma, che sarà condotto ai sensi dell'ad 133 cp.
PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della corte di appello di Venezia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Deciso il 23.3.2021 Il consigliere estensore Il Presidente Dr. Eduar