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Sentenza — n. 31491/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31491/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31491/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MARIO nato a PISTICCI il 24/10/1984 avverso la sentenza del 07/12/2018 della CORTE APPELLO dì POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore

Regesto Legislator

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art. 161 cod. proc. pen, art. 182 cod. proc. pen, art. 180 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31491/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate notificazione valida censura formulata in modo carente accertamento insufficiente dei fatti presupposto processuale notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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art. 161 cod. proc. pen
art. 182 cod. proc. pen
nella notifica del decreto di citazione in appello), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen.
art. 180 cod. proc. pen
e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MARIO nato a PISTICCI il 24/10/1984 avverso la sentenza del 07/12/2018 della CORTE APPELLO dì POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'appello presentato dall'imputato, ritenendolo tardivo rispetto alla notifica dell'estratto contumaciale. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, che ha lamentato l'errata applicazione di legge in relazione agli artt 157, 163, 170 e 171 cpp.La notifica dell'estratto contumaciale sarebbe nulla in quanto l'atto era stato consegnato alla moglie del destinatario ma la difesa ha accertato che il giudicabile non è sposato; inoltre, non vi sarebbe prova che la raccomandata inviata al destinatario della notifica fosse stata ricevuta dall'interessato, mancando, quindi la prova dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato ed alla data del deposito dell'impugnazione il termine per proporla non sarebbe decorso e l'atto di appello sarebbe, quindi, tempestivo.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Nell'affrontare il motivo di ricorso occorre ricordare la lezione di questa Corte regolatrice secondo la quale le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (nella specie, dedotte in relazione alla omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata ed alla violazione dell'art. 161 cod. proc. pen. nella notifica del decreto di citazione in appello), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità.

Sez. 2 - , Sentenza n. 46638 del 13/09/2019 Ud. (dep. 18/11/2019) Rv. 278002. Nel caso in esame non risulta, né la difesa deduce qualcosa in proposito nella presente impugnazione, che con l'atto di appello abbia eccepito l'omessa notifica dell'estratto contumaciale relativo alla pronunzia di primo grado e, quindi, l'eventuale ipotizzata nullità sarebbe sanata. Va, in ogni caso annotato che dalla consultazione degli atti a disposizione del Collegio - doverosa data la natura processuale dell'eccezione proposta - emerge che l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado è stato notificato a Romeo Donatella , familiare convivente qualificatasi moglie del destinatario, che ha firmato per ricezione, essendosi, pertanto perfezionata la procedura di notifica e conseguendone la legale conoscenza della citazione a giudizio da parte dell'imputato.

Infatti, si è chiarito che in materia di notificazione all'imputato non detenuto, nell'ipotesi di notifica effettuata a familiare convivente ai sensi dell'art. 157, comma 1, cod. proc. pen., non è previsto che l'ufficiale giudiziario dia un ulteriore avviso al destinatati() mediante l'invio di una lettera raccomandata, come è invece disposto dalla / legge n.890 del 1982 con riguardo alle notifiche effettuate dall'agente postale. Sez. 5, Sentenza n. 4652 del 16/10/2017 Ud. (dep. 31/01/2018) Rv. 272276. In senso conforme :SeZ. 5 - , SENTENZA N. 40495 DEL 01/07/2019 CC. (DEP. 03/10/2019 ) RV. 277320 E' destituita di fondamento , pertanto, la prospettazione difensiva della necessità di invio della raccomandata.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore dalla cassa delle ammende. Deciso il 23.3.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr Ge arcp abeoone >4/ CORTE SUrA, CASSAZt, -u%