Sentenza — n. 31490/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TATANGELI LUCA nato a CORTONA il 05/01/1980 avverso la sentenza del 01/02/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 31490/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Col secondo motivo sì è dedotta la violazione dell'art 62 n 6 cp e dell'art 62 bis cp poiché la Corte aveva motivata l'esclusione dell'attenuante del ravvedimento operoso osservando che il Tribunale aveva riconosciuto le attenuanti generiche ma in tal modo confondendo i presupposti per la concedibilità delle attenuanti comuni e di quelle generiche. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TATANGELI LUCA nato a CORTONA il 05/01/1980 avverso la sentenza del 01/02/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato, condannato alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art 495 cp, per aver dichiarato false generalità durante un controllo su strada ad opera dei carabinieri; fatto di Novembre 2013. 1.Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, che ha lamentato la violazione di legge e la manifesta illogicità di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'ad 62 nr 6 cp.
Il Giudicabile dopo aver dichiarato le false generalità del fratello agli operanti che dovevano procedere alla sua identificazione, dopo tre giorni si era presentato spontaneamente al Comando Polizia Municipale affermando di essere sprovvisto di patente e di aver declinato le false generalità poiché preso dal panico. La Corte aveva negato il requisito della spontaneità e, quindi la ravvisabilità dell'attenuante del ravvedimento operoso invocata. La giustificazione sul punto sarebbe errata poiché !imputato si era impegnato a presentarsi entro cinque giorni e lo aveva fatto dopo soli tre giorni e la sua condotta avrebbe limitato il danno penalisticamente rilevante.
Col secondo motivo sì è dedotta la violazione dell'art 62 n 6 cp e dell'art 62 bis cp poiché la Corte aveva motivata l'esclusione dell'attenuante del ravvedimento operoso osservando che il Tribunale aveva riconosciuto le attenuanti generiche ma in tal modo confondendo i presupposti per la concedibilità delle attenuanti comuni e di quelle generiche. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità.
La difesa dell'imputato ha depositato note di discussione scritta, con le quali ha inteso replicare alla requisitoria del PG.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. Nell'affrontare il primo motivo di ricorso occorre rammentare la lezione di questa Corte regolatrice, secondo la quale la circostanza attenuante del ravvedimento operoso, di natura soggettiva, richiede che la condotta resipiscente, posta in essere dopo la consumazione del reato, ma prima del giudizio, per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, sia spontanea e determinata da motivi interni, senza pressioni o costrizioni e non influenzata da fattori quali l'arresto e lo stato di detenzione. sez 5,Sentenza n. 17226 del 09/12/2019 Ud. (dep. 05/06/2020) Rv. 279167.
Nel caso in esame i Giudici del merito hanno correttamente escluso il requisito della spontaneità evidenziando che l'imputato era stato invitato a portarsi al Comando entro cinque giorni ed in caso di mancata ottemperanza avrebbe violato l'art 650 cp, dovendo subire,quindi un nuovo procedirrtneto per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Del tutto generica appare la deduzione difensiva secondo la quale il giudicabile avrebbe ridotto le conseguenze dannose del reato. Il secondo motivo di ricorso fraintende il senso della motivazione, con la quale, quindi / non ha alcuna relazione, poiché la Corte territoriale si è limitata ad affermare che l'ammissione dei fatti era stata tenuta presente nel giudizio di primo grado ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.
Alla luce dei principi e delle considerazioni precedenti il ricorso deve dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che in ragione delle doglianze espresse, si stima equo definire in euro quattromila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 23.3.2021 Il consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio dr Ger td,c>Sabeone \ & ) CORTE S-IN,759,731"„ V SEZIONE ! DEf- n --'F:;;;E OSTATA iti IL FUNZia,c0:'it0 C