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Sentenza — n. 30777/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive asset seizure due to lack of admissibility and proportionality arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30777/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and fines. The appellant argued that the lower court failed to evaluate witness credibility and ignored specific factual contradictions regarding the timing and payment methods of the alleged mafia transaction. The court rejected these claims, noting the lack of specific legal attacks on the necessity and proportionality of the seizure measures.

Regesto Legislator

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Art. 321 cod. proc. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: The cassation appeal is inadmissible if it fails to specifically attack the legal grounds for the preventive measure or lacks concrete arguments regarding the necessity and proportionality of the asset seizure.

Parole chiave

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preventive asset seizure mafia organization proportionality of measures inadmissibility of appeal credibility of witnesses occultamento di beni indagine per abuso di informazioni privilegiate istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 321 cod. proc. pen.
Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 321 cod.proc.pen.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
L'impugnativa consta di tre motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione secondo quanto disposto dall'art. 173 disp.att.
Art. 416-bis, comma 7, cod. pen.
ed eccepisce l'inutilizzabilità degli atti d'indagine in quanto non preceduti dalla autorizzazione alla riapertura delle indagini in riferimento a diverso procedimento (R.G.26223/18), istaurato nei confronti dello stesso Pagano per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen., presumibilmente archiviato.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
L'impugnativa consta di tre motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione secondo quanto disposto dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen..
art. 321 cod.proc.pen
Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 321 cod.proc.pen.
art. 416-bis cod.pen
ed eccepisce l'inutilizzabilità degli atti d'indagine in quanto non preceduti dalla autorizzazione alla riapertura delle indagini in riferimento a diverso procedimento (R.G.26223/18), istaurato nei confronti dello stesso Pagano per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen., presumibilmente archiviato.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008
Sez. 1, n. 23869 del 22/04/2016
Sez. 4, n. 41151 del 23/03/2004
Sez. 4, n. 41151 del 23/03/2004, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGANO DOMENICO nato a VILLARICCA il 21/09/1962 avverso l'ordinanza del 16/03/2021 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Nell'interesse di Domenico Pagano è proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Napoli del 16 marzo 2021, di conferma del decreto di sequestro preventivo dell'intero capitale sociale e del complesso aziendale della Immobiliare Generale Srl., disposto, ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, cod.proc.pen., dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città in data 10 febbraio 2021, sull'assunto della strumentalità del bene rispetto alla specifica finalità di controllo degli appalti pubblici, perseguita dal clan dei 'Casalesi', del quale il ricorrente era partecipe.

2. L'impugnativa consta di tre motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione secondo quanto disposto dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 321 cod.proc.pen. in relazione al reato contestato. Censura l'apparenza della motivazione rassegnata in punto di fumus commissi delicti, sul rilievo che, desunto lo stesso esclusivamente dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, di costoro era stata omessa la valutazione di credibilità soggettiva, profilo, questo, censurabile ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen..

Eccepisce, in particolare, la preterizione da parte del Tribunale delle deduzioni articolate, sul tema, in una memoria versata in atti: deduzioni con le quali si erano avanzate riserve circa l'operato apprezzamento non solo delle generiche propalazione de relato di Francesco Zagaria, ma anche di quelle di altri collaboratori di giustizia (tra questi Nicola Schiavone nonché Caterino, Misso, Orabona, Cantone, Barbato), giacché prive di qualsivoglia riferimento oggettivo a specifiche condotte espressive dei concreti rapporti - improntati, quantomeno, ad uno scambio di reciproci vantaggi, da entrambe le parti effettivamente conseguiti - intrattenuti dal Pagano dapprima con il gruppo Zagaria e poi con il gruppo Schiavone.

Evidenzia, infine, che le dichiarazioni di Nicola Schiavone, nei passaggi in cui riferivano della societas sceleris dal propalante stipulata con il ricorrente quanto all'affare del c.d. 'Palazzo delle cento persone' di Capua, destinato ad ospitare una RSA, i cui utili gli si sarebbero dovuti corrispondere 'pro -quota', risultavano confutate dai dati oggettivi allegati dalla difesa e travisati dal Tribunale; ciò con particolare riferimento: all'epoca di acquisto dell'immobile, avvenuto nel 2008 e non nel 2010, come, invece, indicato dal collaboratore di giustizia; ai mezzi di pagamento, tramite assegni circolari, alimentati da uno sconfinamento di conto corrente poi ripianato tramite l'erogazione di un mutuo bancario; alla lettura della distinta di versamento riportante la transazione bancaria, per un ammontare di Euro 100.000,00, intercorsa il 30 aprile 2010 tra la Immobiliare Generale Sri. (acquirente dell'immobile di cui si discute, della quale Pagano era socio) e la Consorzio Impresud Costruzioni, interpretata in malam partem come riscontrante quanto riferito dallo Schiavone in ordine al versamento in contanti della di Euro 500.000,00 da lui effettuato in favore della Immobiliare Generale Sri. per partecipare all'acquisto del detto immobile, e, invece, documentalmente ricostruita alla stregua di un'operazione di pagamento, effettuato tramite un assegno bancario (solo descritta nel linguaggio convenzionale bancario come operazione di giroconto), di una fattura emessa dalla Impresud per i lavori di ristrutturazione del palazzo.

Rileva, infine, l'assenza di motivazione in punto di qualificazione della condotta ascritta dall'indagato. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 191 e 273 cod.proc.pen. ed eccepisce l'inutilizzabilità degli atti d'indagine in quanto non preceduti dalla autorizzazione alla riapertura delle indagini in riferimento a diverso procedimento (R.G.26223/18), istaurato nei confronti dello stesso Pagano per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen., presumibilmente archiviato. 2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 321 cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del 'periculum in mora', non avendo il Tribunale spiegato come la società sottoposta a sequestro preventivo potesse continuare a svolgere la sua funzione strumentale rispetto alla finalità di controllo degli appalti pubblici perseguita dai sodalizi di camorra facenti capo a Michele Zagaria e a Nicola Schiavone, dal momento che: costoro erano detenuti o avevano intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia; era intercorso un notevole lasso di tempo dalla cessazione delle condotte contestate; le imprese del gruppo 'Pagano' erano state, tutte, o poste in liquidazione o spostate nel Nord Italia.

3. Con requisitoria in data 2 luglio 2021, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dottoressa Delia Cardia, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.1.1. Questa Corte ha affermato che, in sede di riesame di un provvedimento di sequestro preventivo, il tribunale è chiamato a valutare la sussistenza del "fumus commissi delicti", non tramite l'accertamento della fondatezza della notizia di reato, ma attraverso la verifica della concreta possibilità di sussumere un fatto in una fattispecie di reato alla luce delle evidenze disponibili e delle deduzioni difensive (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017 - dep. 24/04/2018, Rv. 272927; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Rv. 265433); donde il diritto vivente ha enunciato la regula iuris secondo cui: <<In tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi» (Sez.

U, n. 7 del 23/02/2000, Rv. 215840; nello stesso senso Sez. U, n. 23 del 20/11/1996 - dep. 29/01/1997, Rv. 206657). Al lume di tali principi, deve prendersi atto, allora, che i rilievi difensivi, protesi a dimostrare l'insussistenza del fumus del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui alla contestazione provvisoria elevata nei confronti del ricorrente Domenico Pagano, mediante le censure rivolte alla valutazione di credibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia e di attendibilità oggettiva delle loro dichiarazioni, e, quindi, in ordine alla concreta fondatezza dell'accusa, esorbitano dai limiti dello scrutinio che il Tribunale del riesame era chiamato a compiere.

A ciò deve aggiungersi che, a fronte di un apparato argomentativo contrassegnato da completezza e congruità, quanto all'operata sussunzione del fatto, delineato nella contestazione provvisoria a carico di Domenico Pagano siccome raffrontata agli elementi probatori in atti - ossia quella di partecipazione al dan dei Casalesi, attuata mediante la messa a disposizione del sodalizio indicato dell'articolata struttura imprenditoriale a lui riconducibile per consentire ai vertici dei gruppi, in esso ricompresi, imperanti nel territorio di Capua e dell'alto casertano (segnatamente a Michele Zagaria fino al 2007 e a Nicola Schiavone dal 2007 al 2010) di conseguire il controllo sulle assegnazioni degli appalti pubblici e privati nella zona di loro influenza ed anche un accrescimento della propria vitalità, essendosi egli dimostrato pronto a corrispondere loro, sua sponte, una porzione dei suoi profitti ricevendone in cambio l'immunità da richieste estorsive -, tutte le doglianze articolate disvelano un'inammissibile deriva verso il non consentito vizio di motivazione (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). A rilievi di inammissibilità del medesimo tenore si espongono pure le diffuse argomentazioni difensive dirette a screditare il narrato di Nicola Schiavone, siccome corroborato da quello di Francesco Zagaria, in ordine all'affare del cd. 'Palazzo delle cento persone' di Capua - che Nicola Schiavone avrebbe finanziato mediante la consegna della somma di Euro 500.000,00 in contanti nelle mani di Domenico Pagano, tramite Giacomo Capoluongo -, nonché i risultati della valutazione della documentazione acquisita a riscontro dalla polizia giudiziaria.

Le stesse, infatti, risultano dirette a censurare, in maniera non consentita, l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione resa dal Tribunale per respingere le eccezioni circa la regolarità e la trasparenza dell'operazione immobiliare in esame; motivazione che, avendo compiutamente passato in rassegna le scansioni temporali della stessa, evidenziando, ad esempio, la decisiva circostanza che, a dispetto dell'acquisto del palazzo, avvenuto nel 2008, il mutuo era stato erogato alla Immobiliare Generale Sri. soltanto nel marzo 2010, ed avendo esaminato le questioni prospettate come cruciali dalla difesa nella memoria versata in atti, significativamente osservando come nulla fosse stato dimostrato in ordine alla specificità della prestazione erogata da Impresud a Immobiliare Generale, atta a giustificare lo spostamento di denaro dalla seconda alla prima, non può dirsi affetta da <<vizi così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).

2. Il secondo motivo è inammissibile. Nulla di specifico è stato addotto a sostegno dell'eccezione di inutilizzabilità di non meglio indicati atti d'indagine compiuti dall'Ufficio requirente nell'ambito di altro procedimento penale istaurato nei confronti del ricorrente per fatti analoghi. A fronte della non perspicua e, comunque, perplessa esposizione del motivo, va, comunque, ribadito che a nessun approfondimento della questione proposta era tenuto il Tribunale del riesame: è, infatti, jus receptum che il tribunale del riesame è privo di poteri istruttori in relazione ai fatti relativi all'imputazione, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale de libertate, dovendo limitarsi, ai fini della decisione, alla valutazione delle risultanze processuali già acquisite o degli elementi eventualmente prodotti dalle parti nel corso dell'udienza (Fattispecie relativa alla richiesta di verifica della data di iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato al fine di farne discendere l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza di un determinato termine) (Sez. 1, n. 23869 del 22/04/2016, Rv. 267993;

Sez. 4, n. 41151 del 23/03/2004, Rv. 231000).

3. Il terzo motivo è inammissibile. Va, preliminarmente, rilevato come il ricorrente non abbia aggredito la seconda delle rationes decidendi sottese alla conferma del provvedimento impugnato in punto di periculum in mora: ossia, l'essere stato il sequestro adottato anche ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod.proc.pen., in funzione della confisca obbligatoria ex art. 416-bis, comma 7, cod.pen., essendo stata riscontrata l'utilizzazione della società Immobiliare Generale Srl. come strumento dell'organizzazione di stampo mafioso per il perseguimento degli scopi del sodalizio (scilicet, la realizzazione di iniziative imprenditoriali effettuate con investimenti di esponenti apicali del 'clan Tanto premesso, occorre, comunque, prendere atto che tutte le censure che si appuntano sull'efficacia impeditiva della misura cautelare reale disposta rispetto alla reiterazione di condotte di reato dello stesso tipo di quelle descritte nell'addebito provvisorio elevato nei confronti del ricorrente sono interamente versate in fatto e non contengono alcun riferimento, giuridicamente apprezzabile, all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari da tutelare e alla proporzionalità del presidio applicato.

4. Per le ragioni illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00