Sentenza — n. 30776/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANell'interesse di Repino Gabriele e di Repino Giuseppe, quali terzi interessati, è proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Napoli del 16 marzo 2021, di conferma del decreto di sequestro preventivo dell'intero capitale sociale e del complesso aziendale della Immobiliare Generale S.r.l., disposto, ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, cod.proc.pen., dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città in data 10 febbraio 2021, sull'assunto della strumentalità del bene rispetto alla specifica finalità di controllo degli appalti pubblici, perseguita dal clan dei 'Casalesi', del quale Domenico Pagano, titolare di quote della Immobiliare Generale Sri., era partecipe secondo l'addebito provvisoriamente mossogli in sede di procedimento cautelare personale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp.att. cod.proc.pen, art. 416-bis cod.pen; Sentenza — n. 30776/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò premesso, avuto riguardo al perimetro del giudizio cautelare, una volta accertata l'esistenza di una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione dell'impresa e le attività riconducibili al sodalizio criminale, anche l'intera impresa, esercita in forma societaria, comprensiva della relativa azienda con tutti i suoi beni, può essere fatta oggetto di vincolo reale in funzione dell'ablazione ex art. 416-bis, comma 7, cod.pen., in quanto «strumento» del reato associativo, a nulla rilevando l'intestazione in capo a terzi - finanche ignari della descritta strumentalizzazione per fini illeciti - di parte delle quote societarie.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: REPINO GIUSEPPE nato a MUGNANO DI NAPOLI il 12/06/1959 REPINO GABRIELE nato a NAPOLI il 20/03/1961 avverso l'ordinanza del 16/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA 'r2c, udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Nell'interesse di Repino Gabriele e di Repino Giuseppe, quali terzi interessati, è proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Napoli del 16 marzo 2021, di conferma del decreto di sequestro preventivo dell'intero capitale sociale e del complesso aziendale della Immobiliare Generale S.r.l., disposto, ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, cod.proc.pen., dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città in data 10 febbraio 2021, sull'assunto della strumentalità del bene rispetto alla specifica finalità di controllo degli appalti pubblici, perseguita dal clan dei 'Casalesi', del quale Domenico Pagano, titolare di quote della Immobiliare Generale Sri., era partecipe secondo l'addebito provvisoriamente mossogli in sede di procedimento cautelare personale.
2. La comune impugnativa consta di un solo motivo, enunciato secondo quanto disposto dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen., che denuncia il vizio di carenza assoluta di motivazione, in violazione degli artt. 125 e 321, commi 1 e 2, cod.proc.pen.. A sostegno è dedotto che il Tribunale, a partire dall'errata interpretazione della conversazione intercettata tra Carmine Antropoli, Sindaco di Capua, e Giuseppe Repino, ritenuta dimostrativa della consapevolezza da parte dei fratelli Repino - a loro volta titolari di quote della Immobiliare Generale Srl. - della caratura criminale del Pagano e della strumentalità della società loro riconducibile rispetto al perseguimento degli interessi dell'articolazione del dan dei 'Casalesi' - facente capo anche a Michele Zagaria del quale il Pagano sarebbe stato un prestanome -, avrebbe reso una motivazione apparente, perché colma di incongruenze e priva di qualsivoglia addentellato, men che meno critico, con la documentazione prodotta dalla difesa, atta a comprovare che:
1) vi era discrasia tra le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, Nicola Schiavone, che collocava l'acquisto da parte della Immobiliare Generale Srl. del 'Palazzo delle cento persone' nel 2010, e le risultanze oggettive, che lo collocavano nel 2008;
2) che nulla di concreto vi era a fondamento dell'affermazione dello Schiavone, secondo la quale egli avrebbe versato in favore della Immobiliare la somma in contanti di Euro 500.00 tramite Domenico Pagano, di modo che, anche a volere assegnare credito al collaboratore, il finanziamento indicato non poteva che essere qualificato come destinato unicamente alla persona del Pagano;
3) che era da escludere che costituisse valido riscontro delle dichiarazioni di Schiavone quanto annotato nella distinta di versamento della somma di Euro 100.000, 00, effettuato da Immobiliare Generali Srl. al Consorzio Innpresud il 30 aprile 2010, essendo stato provato che si trattava della negoziazione di un assegno bancario, tratto su conto corrente sedente presso lo stesso istituto bancario presso il quale era acceso il conto corrente della società destinataria, emesso per corrispondere a quest'ultima il pagamento delle prestazioni di cui alla fattura n. 2 del 2010;
4) che non vi era prova che Domenico Pagano, solo perché titolare di quote della immobiliare Generale S.r.l., avesse la disponibilità dell'intero complesso aziendale.
3. Con requisitoria in data 2 luglio 2021, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottoressa Delia Cardia, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. Le doglianze cui il motivo di impugnazione è affidato risultano non consentite nel presente giudizio di legittimità. 1.1. Tali si rivelano le diffuse argomentazioni difensive dirette a screditare il narrato di Nicola Schiavone, siccome corroborato da quello di Francesco Zagaria, in ordine all'affare del cd. 'Palazzo delle cento persone' di Capua, cui Schiavone, capo dell'omonima articolazione del clan dei 'Casalesi', secondo l'impostazione accusatoria condivisa dai giudici della cautela, avrebbe partecipato finanziandolo con la consegna di Euro 500.000,00 in contanti nelle mani di Domenico Pagano, tramite Giacomo Capoluongo, nonché i risultati della valutazione della documentazione acquisita a riscontro dalla polizia giudiziaria.
Le stesse, infatti, si appalesano dirette a censurare, inammissibilmente, l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione resa dal Tribunale per respingere le eccezioni circa la regolarità e la trasparenza dell'operazione immobiliare in esame; motivazione che, avendo compiutamente dato conto di come la somma versata da Schiavone, proprio perché in contanti, potesse essere stata utilizzata dalla Immobiliare Generale «secondo modalità non immediatamente rilevabili» (ossia, ad esempio, per ripianare spese effettuate dalla società in occasione dell'acquisto o ratei di mutuo, nonché per avviare la ristrutturazione del 'Palazzo delle cento persone') ed avendo esaminato le questioni prospettate come cruciali dalla difesa nella memoria versata in atti, significativamente osservando che nulla era stato dimostrato in ordine alla specificità della prestazione erogata da Impresud a Immobiliare Generale, atta a giustificare lo spostamento di denaro dalla seconda alla prima, non può dirsi affetta da «vizi così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez.
U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). I medesimi rilievi non possono che valere anche per la censura che si appunta sull'interpretazione, offerta dal Tribunale, della conversazione intercettata, intercorsa tra il Sindaco Antropoli e Giuseppe Repino, risolvendosi la stessa nella denuncia di travisamento della prova che attiene al vizio di motivazione, non deducibile in questa sede. 1.2. Le deduzioni difensive circa la mancata dimostrazione della disponibilità da parte di Domenico Pagano dell'intero complesso societario, e, quindi, anche delle quote detenute dai ricorrenti, si caratterizzano per genericità, perché sono frutto dell'omesso confronto con le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza impugnata circa il nesso di pertinenzialità, stimato come esistente, tra la società e il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, provvisoriamente contestato allo stesso Domenico Pagano, ai sensi dell'art. 416-bis cod.pen., norma, questa, che, con la disposizione di cui al comma 7, prevede che alla condanna per il delitto di associazione mafiosa segua «la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego», in tal modo assegnando, in ragione della gravità dell'allarme sociale procurato dalla consumazione del delitto e dalla utilizzazione dei beni nelle attività delle associazioni criminali, carattere obbligatorio alla confisca medesima.
Ciò premesso, avuto riguardo al perimetro del giudizio cautelare, una volta accertata l'esistenza di una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione dell'impresa e le attività riconducibili al sodalizio criminale, anche l'intera impresa, esercita in forma societaria, comprensiva della relativa azienda con tutti i suoi beni, può essere fatta oggetto di vincolo reale in funzione dell'ablazione ex art. 416-bis, comma 7, cod.pen., in quanto «strumento» del reato associativo, a nulla rilevando l'intestazione in capo a terzi - finanche ignari della descritta strumentalizzazione per fini illeciti - di parte delle quote societarie.
2. Per le ragioni illustrate i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20/07/2021. Il Consigliere estensore Il Pre