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Sentenza — n. 30774/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30774/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30774/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI FRANCO AGOSTINO nato a SANTI COSMA E DAMIANO il 09/08/1968 avverso l'ordinanza del 15/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; lette le conclusioni del PG KATE TASSONE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore;

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 524 cod. proc. pen, art. 581 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30774/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo è, invece, fondato. 2.1. In riferimento alla presunzione di adeguatezza della misura inframuraria applicata al ricorrente, il provvedimento impugnato ha, effettivamente, del tutto ignorato i temi introdotti nella citata memoria. 2.1.1. Quanto alla valutazione di insussistenza delle esigenze cautelari operata nel provvedimento impugnato, mette conto evidenziare le accentuazioni ermeneutiche che si registrano, nella giurisprudenza di questa Corte, sul tema dell'applicazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in seguito alla novella introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n.

Parole chiave

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atti istruttori penali estradizione aiuto all'evasione di detenuti frode nel pignoramento partecipazione al reato detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
Nel quadro così delineato, il ricorrente si limita ad evocare "motivazione apparente" e violazione di legge in riferimento all'art. 416-bis cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Il ricorrente ha esposto le sue doglianze senza evocare alcuno dei motivi di ricorso indicati dall'art. 606 cod. proc. pen..
art. 524 cod. proc. pen
193137), il ricorso per cassazione è un mezzo d'impugnazione proponibile soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge (art. 524 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
Ne consegue che, nel vigente sistema di diritto processuale, spetta soltanto all'interessato - a pena di aspecificità ex art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI FRANCO AGOSTINO nato a SANTI COSMA E DAMIANO il 09/08/1968 avverso l'ordinanza del 15/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; lette le conclusioni del PG KATE TASSONE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore;

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata del 15 febbraio 2021, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in sede dell'Il gennaio 2021, con la quale è stata applicata a Agostino Di Franco la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 416-bis, 629, 56 cod. pen. e 74 e 73 d.P.R. 309/1990.

2. Secondo le provvisorie incolpazioni, al Di Franco è contesta la partecipazione all'associazione mafiosa capeggiata da Antonio Antinozzi, oltre alla tentata estorsione in danno di Enrico Giuliano, all'estorsione Eco Car, alla partecipazione ad altra associazione, che gestisce lo spaccio di stupefacenti nei comuni di Castelforte e SS. Cosma e Damiano in contrapposizione al clan Mendico, riconducibile alla medesima fratellanza, come emerso dai servizi di captazione e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Diego Camerota. Il Tribunale - ripercorsa la compagine associativa delineata dalla piattaforma indiziaria - ha respinto la prospettazione difensiva, intesa alla negazione dell'esistenza dell'associazione mafiosa sub 1), ritenendo in essa assorbita l'ulteriore condotta associativa ai sensi dell'art. 74, comma VI, d.P.R. 309/1990, contestata al capo A), riconducendo il ricorrente al gruppo, dove svolgeva funzioni di vertice, oltre che a singoli episodi di estorsione, tentata e consumata, confermando la sussistenza delle esigenze cautelari.

3. Avverso l'ordinanza indicata ha proposto ricorso l'indagato per mezzo del difensore, Avv. Mariano Giuliano, affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., ai quali premette la ricostruzione della vicenda processuale. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge, sub specie di motivazione apparente, in riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., non avendo il Tribunale compiutamente scrutinato l'(in)sussistenza della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento ed omertà, risultando le stesse meramente asserite e risolte in chiave soggettiva, senza confutare i rilievi svolti con la memoria difensiva del 10 febbraio 2021. 2.2.

Con il secondo motivo, deduce analoga censura quanto all'attualità delle esigenze cautelari, avendo il Tribunale completamente ignorato il trasferimento dell'indagato nel nord Italia e la conseguente rescissione di ogni legame delinquenziale radicato sul territorio, con conseguente insussistenza dei presupposti di applicazione della misura, risalendo i fatti per cui si procede all'anno 2016.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 14 maggio 2021, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.4. Nell'interesse dell'indagato, il difensore ha presentato una memoria con allegata documentazione, con la quale ribadisce le ragioni dell'impugnazione e formula controdeduzioni alla requisitoria del Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è solo in parte fondato. 1.Sono inammissibilmente formulate le censure articolate nel primo motivo. 1.1. Il ricorrente ha esposto le sue doglianze senza evocare alcuno dei motivi di ricorso indicati dall'art. 606 cod. proc. pen.. Questa Corte ha, al riguardo, già evidenziato come il ricorso per cassazione sia inammissibile quando l'interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intende ricondursi, poiché tale mancanza, qualora la specificazione delle ragioni di diritto non sia - come nel caso di specie - puntuale e chiara, si traduce in difetto di specificità dei motivi (Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258).

Invero, come tradizionalmente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 3847 del 05/10/1992, Rv. 193137), il ricorso per cassazione è un mezzo d'impugnazione proponibile soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge (art. 524 cod. proc. pen. 1930 e 606 cod. proc. pen. 1988). Ne consegue che, nel vigente sistema di diritto processuale, spetta soltanto all'interessato - a pena di aspecificità ex art. 581 cod. proc. pen. dei motivi, e quindi d'inammissibilità del ricorso - di indicare, nel momento stesso in cui impugna un provvedimento, i motivi che intenda formulare, e che non può ammettersi una interpretazione d'ufficio della sua volontà, in ipotesi inespressa o non chiara, in considerazione del fatto che i motivi hanno la funzione di precisare i limiti della devoluzione e le ragioni di doglianza. 1.2.

Per altro verso, come chiarito dal supremo consesso (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822), l'impugnazione è inammissibile per difetto di specificità quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato; in particolare, il requisito della specificità dei motivi è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice dell'impugnazione, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778). 1.3.

Nel quadro così delineato, il ricorrente si limita ad evocare "motivazione apparente" e violazione di legge in riferimento all'art. 416-bis cod. pen. richiamando una memoria difensiva alla quale non sarebbe stata dedicata specifica confutazione, limitandosi, del tutto assertivamente, a contrastare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, senza specificare quale tema, potenzialmente decisivo, ai fini di un diverso epilogo decisorio, sarebbe stato introdotto e dal tribunale, invece, ignorato. Sul punto, questa Sezione ha già chiarito come l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670;

N. 38834 del 2019 Rv. 277220). Il primo motivo è, pertanto, privo di un'effettiva portata devolutiva.

2. Il secondo motivo è, invece, fondato. 2.1. In riferimento alla presunzione di adeguatezza della misura inframuraria applicata al ricorrente, il provvedimento impugnato ha, effettivamente, del tutto ignorato i temi introdotti nella citata memoria. 2.1.1. Quanto alla valutazione di insussistenza delle esigenze cautelari operata nel provvedimento impugnato, mette conto evidenziare le accentuazioni ermeneutiche che si registrano, nella giurisprudenza di questa Corte, sul tema dell'applicazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in seguito alla novella introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n.

47. Al riguardo, si è affermato che la disposizione del codice di rito pone una presunzione relativa di pericolosità sociale, che inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che sul giudice che applica o che conferma la misura cautelare non grava un positivo obbligo di dimostrazione della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione (Sez. 1, n. 45657 del 6/10/2015, Varzaru, Rv. 265419;

Sez. 1, n. 5787 del 21/1072015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265986). 2.1.2. Secondo un primo orientamento, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede una doppia presunzione: relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa, il giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis" ma deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere (Sez. 2, n. 19283 del 3/2/2017, Cocciolo, Rv. 270062;

Sez. 5, n. 48286 del 12/7/2016, Girardo, Rv. 268413). A giudizio di tale tesi, il periodo di tempo intercorso tra i fatti commessi e l'applicazione della misura non rileva ai fini di escludere la sussistenza della presunzione, sicchè, qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, non è necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall'art. 292, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., in quanto per tali reati, anche successivamente alle modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2015, la presunzione di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 3, va letta nel senso dell'obbligo di ritenere sussistenti le esigenze cautelari, salvo prova contraria (Sez. 2, n. 11029 del 20/1/2016, Franco, Rv. 267727;

Sez. 5, n. 48285 del 12/7/2016, Girardo, Rv. 268413; Sez. 5, n. 44644 del 28/6/2016, Leonardi, Rv. 268197; Sez. 3, n. 48706 del 25711/2015, 3 A, Rv. 266029). 2.1.3. Altra opzione ermeneutica, invece, valorizzando il requisito dell'attualità, espressamente richiesto dalla legge a seguito della novella attuata con I. n. 47 del 2015, ha rivisitato la giurisprudenza in tema di presunzione cautelare per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (pacifica nel senso del primo orientamento sino alle modifiche legislative del 2015: cfr. ex multis Sez. 6, n. 10318 del 22/1/2008, Licciardello, Rv. 239211), attribuendo rilievo al tempo trascorso tra i fatti di reato commessi e la verifica delle esigenze cautelari.

Si afferma, in tal senso, che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, prevista dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., può essere superata in presenza di elementi dai quali risulti l'insussistenza di esigenze cautelari, desunti anche dal tempo trascorso dai fatti addebitati, che porti ad escludere l'attualità del pericolo di reiterazione, pur se non si evidenzi una dissociazione espressa dal sodalizio (Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, MORABITO, Rv. 280452; Sez. 6, n. 28821 del 30/09/2020, ALOE, Rv. 279780; n. 36569 del 2016, Rv. 267995;

Sez. 4, n. 20987 del 27/1/2016, C., Rv. 266962; Sez. 6, n. 12669 del 2/3/2016, Mamone, Rv. 266784 con esplicito riferimento all'esportabilità del requisito dell'attualità anche in materia di presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. 5, n. 52628 del 23/9/2016, Gallo, Rv. 268727; Sez. 6, n. 20304 del 30/3/2017, Sinesi, Rv. 269957; Sez. 6, n. 25517 del 11/5/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 29796 del 25/5/2017, Feraboli, Rv. 270348, quest'ultima con riferimento al cd. "tempo silente" inteso come rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma terzo, cod. proc. pen.).

Al rilievo del dato temporale in sede di verifica si correla l'obbligo di puntuale motivazione del giudice della cautela (cfr. Sez. 6, n. 25517 del 2017 e sez. 6, n. 20304 del 2017 cit.). 2.2. Ritiene il Collegio che, al di là dell'innegabile differenza interpretativa sul rilievo da dare al tempo che separa i fatti commessi dalla valutazione sulle esigenze cautelari, sia altrettanto indubitabile come la disposizione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. vada tuttora letta in chiave di presunzione relativa di pericolosità sociale, che determina effettivamente una inversione dell'onere di giustificazione motivazionale alla base della valutazione prognostica cautelare del giudice: a quest'ultimo sarà richiesto non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò solo se queste siano state eventualmente evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti (per tale impostazione, cfr.

Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, QUACECI, Rv. 280471 nonché le citate Sez. 1, n. 45657 del 2015 e Sez. 1, n. 5787 del 2016). In tale ottica, è ragionevole che, nel caso di indagati del reato di associazione mafiosa, un valore di per sé determinante nel senso di escludere la presunzione di pericolosità venga riconosciuto soltanto al dato della rescissione dei legami del soggetto con il sodalizio di appartenenza; mentre il decorso di un rilevante lasso di tempo dal momento della commissione dei fatti costituisce un fattore non autonomo di valutazione, ma da parametrare necessariamente alla gravità della condotta contestata. 2.3.

Applicando siffatti principi al caso in esame, deve evidenziarsi come il ricorrente abbia dedotto - e documentato con gli allegati alla memoria difensiva - lo stabile trasferimento, almeno dal 2018 e per ragioni lavorative (contratto di assunzione a tempo determinato prorogato), in altra regione del territorio nazionale (Lombardia), distante dai luoghi di insediamento dell'associazione di stampo camorristico d'appartenenza; circostanza potenzialmente idonea a superare, in uno con la accertata partecipazione associativa sino al 2016, la presunzione di pericolosità ed invece in toto ignorata.

A fronte di una contestazione temporalmente delimitata, e dell'allegazione di circostanze sopravvenute potenzialmente decisive, grava sul giudice dell'impugnazione l'obbligo di motivare dettagliatamente sulle ragioni per le quali sia stata confermata la presunzione di adeguatezza, facendo esplicito e compiuto riferimento alle allegazioni difensive sulle quali fonda il proprio convincimento, le quali, invece, sono state solo citate dal provvedimento impugnato, con mero richiamo.

3. Alla luce dì quanto sopra, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Roma perché, in piena libertà di giudizio ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi, proceda a nuovo esame sui punti indicati.

P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunal