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Sentenza — n. 30773/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30773/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30773/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato l'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del 2 novembre 2021 della Corte di appello di Catania che ha rigettato l'istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere applicata ad Alfio Santangelo, condannato con sentenza di primo grado del 8 luglio 2019 alla pena di anni diciannove, mesi tre e giorni tre di reclusione per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Con detta istanza si era evidenziato che il giudice di primo grado aveva ritenuto unificati dal vincolo della continuazione il delitto per cui si procedeva e altro delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso per il quale il Santangelo era stato già giudicato con sentenza ormai divenuta irrevocabile e si era sostenuto che ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 304 cod. proc. pen. doveva essere computata, nel termine di durata massima della misura cautelare, l'intera durata della custodia cautelare già sofferta per il reato già giudicato con sentenza irrevocabile, complessivamente pari a circa anni quattro e mesi nove, anche se relativa a fasi non omogenee.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen, art. 304 cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 30773/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ai fini della decisione occorre innanzitutto chiarire che l'istanza avanzata da Alfio Santangelo alla Corte di appello si fonda non soltanto sul fenomeno delle c.d. contestazioni a catena, disciplinato dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., come modificato per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 408 del 3 novembre 2005 e n. 233 del 22 luglio 2011, ma anche sull'art. 304 cod. proc. pen. e sull'unitarietà del delitto associativo per il quale si è proceduto nel procedimento già definito e per il quale tuttora si procede innanzi alla Corte di appello di Catania.

Parole chiave

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proroga della carcerazione reiterazione di reati penali criminalità persistente alleggerimento della pena formazione della pena complessiva collegamento cumulativo

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato l'appello proposto, ex art. 310 cod.
art. 304 cod. proc. pen
e dell'art. 304 cod. proc. pen.
art. 416-bis cod. pen
pen., sarebbe risultata manifestamente infondata, laddove si consideri che con la sentenza impugnata innanzi alla Corte di appello egli è stato condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Santangelo Alfio, nato ad Adrano il 09/05/1953 avverso la ordinanza del 14/04/2021 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha concluso per il rigetto dell'istanza; udito il difensore del ricorrente, avv. Roberto Afeltra, in sostituzione dell'avv. Pietro Scarvaglieri, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso ed in subordine il rinvio per l'acquisizione dei capi di imputazione;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato l'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del 2 novembre 2021 della Corte di appello di Catania che ha rigettato l'istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere applicata ad Alfio Santangelo, condannato con sentenza di primo grado del 8 luglio 2019 alla pena di anni diciannove, mesi tre e giorni tre di reclusione per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Con detta istanza si era evidenziato che il giudice di primo grado aveva ritenuto unificati dal vincolo della continuazione il delitto per cui si procedeva e altro delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso per il quale il Santangelo era stato già giudicato con sentenza ormai divenuta irrevocabile e si era sostenuto che ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 304 cod. proc. pen. doveva essere computata, nel termine di durata massima della misura cautelare, l'intera durata della custodia cautelare già sofferta per il reato già giudicato con sentenza irrevocabile, complessivamente pari a circa anni quattro e mesi nove, anche se relativa a fasi non omogenee.

Avendo il Santangelo già sofferto per il nuovo reato un periodo di custodia cautelare di anni due e mesi dieci, il periodo complessivamente sofferto per i due delitti superava il limite fissato dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.. La Corte di appello ha rigettato l'istanza evidenziando che il reato per il quale si stava procedendo era stato commesso successivamente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, citando la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, anche a Sezioni Unite, in materia di delitto associativo e contestazioni a catena (Sez.

U., n. 48109 del 19/07/2018, Giorgi, non massimata; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235910; Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222) secondo la quale tale circostanza preclude l'applicazione della disposizione invocata dal Santangelo. Avverso detta ordinanza ha proposto appello il Santangelo insistendo nella sua originaria istanza, che pure è stata rigettata dal Tribunale del riesame che ha condiviso le argomentazioni esposte nel provvedimento impugnato.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso Alfio Santangelo, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione degli artt. 297 e 304 cod. proc. pen. e la illogicità e la contraddittorietà della motivazione. In particolare, egli sostiene che non si è in presenza di un fatto diverso e successivo a quello già giudicato, ma dinanzi ad un unico fatto e che l'istituto della continuazione, così come aveva effetti positivi sul trattamento sanzionatorio, doveva produrre effetti anche in fase cautelare ed in particolare sui termini di durata massima della misura coercitiva, conformemente all'indirizzo della Corte costituzionale che ha progressivamente ampliato la sfera di operatività dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.., estendendola anche alle ipotesi in cui per uno dei reati sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile ed a prescindere dalla omogeneità delle fasi processuali.Peraltro, nel nuovo processo si discute della mera protrazione della condotta associativa, cosicché, sostanzialmente, le due ordinanze di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere si riferiscono al medesimo fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. Ai fini della decisione occorre innanzitutto chiarire che l'istanza avanzata da Alfio Santangelo alla Corte di appello si fonda non soltanto sul fenomeno delle c.d. contestazioni a catena, disciplinato dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., come modificato per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 408 del 3 novembre 2005 e n. 233 del 22 luglio 2011, ma anche sull'art. 304 cod. proc. pen. e sull'unitarietà del delitto associativo per il quale si è proceduto nel procedimento già definito e per il quale tuttora si procede innanzi alla Corte di appello di Catania.

L'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. prevede, in caso di emissione di più ordinanze applicative di misure cautelari nei confronti dello stesso soggetto, la retrodatazione del termine iniziale di durata massima della misura cautelare applicata con la seconda ordinanza a quello in cui è stata eseguita o notificata la prima, sempre che i fatti per i quali è stata emessa la seconda ordinanza fossero già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima ordinanza. Le Sezioni Unite (Sez. U. n. 23166 del 28 maggio 2020, Mazzitelli) hanno recentemente affermato che «la "retrodatazione" mira ad evitare, in perfetta aderenza con i valori di certezza e di «durata minima» della custodia cautelare, che la rigorosa predeterminazione dei termini di durata massima delle misure cautelari possa essere elusa tramite la diluizione nel tempo di più provvedimenti restrittivi nei confronti della stessa persona, con il conseguente impedimento al contemporaneo decorso dei termini relativi a plurimi titoli custodiali nei confronti del medesimo soggetto.

Mediante il ritardo nell'adozione della seconda ordinanza cautelare ed in assenza del correttivo previsto dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., si determinerebbe l'indebita espansione della restrizione complessiva della libertà personale dell'imputato, tramite il «cumulo materiale» - totale o parziale - dei periodi di custodia afferenti a ciascun reato. Effetto che non si verificherebbe, invece, qualora l'indagato, pur versando nella medesima situazione sostanziale, fosse stato raggiunto da provvedimenti cautelari coevi.». Il Santangelo non ha chiesto la retrodatazione del termine dal quale far decorrere la durata della misura cautelare applicata per il fatto ancora sub iudice alla data in cui è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare emessa per i fatti giudicati con la sentenza ormai passata in giudicato, ma si è limitato a chiedere di sommare i due periodi di custodia cautelare sofferti nell'ambito dei due processi, sostenendo che all'unitarietà del reato continuato debba corrispondere un unico termine di durata massima della custodia cautelare al quale imputare entrambi i suddetti periodi.

Peraltro, l'istanza del Santangelo, anche laddove fosse stata basata esclusivamente sul disposto dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sarebbe risultata manifestamente infondata, laddove si consideri che con la sentenza impugnata innanzi alla Corte di appello egli è stato condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso dal maggio 2009 all'aprile 2015, mentre con la sentenza passata in giudicato egli è stato condannato per il delitto associativo commesso dal gennaio 2006 all'aprile 2009. Il fatto per il quale si procede in questa sede, in quanto successivo, certamente non poteva essere desunto dagli atti alla data di emissione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare emessa per i fatti poi giudicati con la sentenza irrevocabile.

3. L'istanza del Santangelo, che, invece, poggia sulla unitarietà del reato continuato alla quale dovrebbe corrispondere un unico termine di durata massima della custodia cautelare al quale imputare entrambi i periodi di custodia cautelare sofferti nell'ambito dei due processi, è comunque manifestamente infondata. Deve considerarsi che i termini di durata massima della custodia cautelare sono stati fissati in attuazione dell'art. 13, quinto comma, Cost. e allo scopo di assicurare effettività alla regola, fissata dall'art. 27, secondo comma, Cost., secondo la quale l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Onde evitare che la custodia in carcere si trasformi in una espiazione anticipata della pena, il legislatore ha fissato dei limiti temporali alla sua durata, in modo da impedire che sia stravolta la sua funzione cautelare. Laddove l'imputato venga condannato, la custodia cautelare sofferta dovrà essere detratta dalla entità della pena inflitta, al fine di determinare l'entità della pena residua da eseguire. Tuttavia, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., in ogni caso sono computate solo la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

Costituisce principio del tutto pacifico che, in ogni ipotesi in cui debba valutarsi la fungibilità della pena ingiustamente espiata al fine della decorrenza di diversa sanzione, il presupposto da verificare per l'eseguibilità dello scomputo è la precedente consumazione del reato in relazione al quale la sanzione deve essere nel concreto applicata. Tale principio opera anche in relazione al reato continuato. Ai fini del computo della fungibilità della pena di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., nel caso di riconoscimento della continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi diversi, l'esecuzione di pena o custodia cautelare avvenuta per uno di essi è valutata con esclusivo riferimento al singolo reato cui detta esecuzione si riferisce e non al trattamento determinato per effetto della continuazione (Sez. 1, n. 18308 del 23/02/2018, Iannicelli, Rv. 273133, che ha affermato che, quanto al calcolo della pena complessiva da espiare, occorre sottrarre il presofferto per i reati-satellite uniti in continuazione al reato più grave successivo nei limiti del minor periodo corrispondente all'aumento di pena rispetto ad essi applicato).

Pertanto, quando è applicata la continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi diversi e per uno dei quali vi è stata esecuzione di pena o custodia cautelare, quest'ultima, nel giudizio di fungibilità, è valutata con riferimento al reato per il quale è stata applicata, in modo autonomo rispetto al trattamento determinato dalla continuazione. Ciò perché, altrimenti, sarebbe violato il principio - sancito dall'art. 657, comma 4, c.p.p. - di non consentire ad alcuno di fruire di crediti di pena che possano agevolare la commissione di fatti criminosi nella consapevolezza della assenza di conseguenze sanzionatorie (Sez. 1, n. 5537 del 11/11/1998 - dep. 1999, Cartillone G, Rv. 212215, che ha ritenuto corretta la decisione del giudice della esecuzione che aveva calcolato in favore del condannato non l'intero periodo di detenzione subito per i reati minori, ma soltanto il minor periodo corrispondente all'aumento di pena per essi applicato in sede di continuazione con un reato più grave successivamente commesso).

Il principio è dettato dall'esigenza di non consentire la precostituzione di riserve di impunità e deve ritenersi operante anche nella fase cautelare, non potendo consentirsi di imputare il periodo di custodia cautelare già sofferto a fatti commessi successivamente a tale periodo. Diversamente ragionando, laddove un soggetto venga sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere e questa sia poi venuta meno per decorrenza dei termini di durata massima, egli non potrebbe essere nuovamente sottoposto alla stessa misura per altro reato meno grave commesso in continuazione con quello per il quale ha già subito la misura custodiale, poiché, attraverso la imputazione al reato commesso successivamente della custodia già sofferta in precedenza, il termine di durata massima risulterebbe per ciò stesso già decorso.

Deve, quindi, concludersi che, ai fini del termine di durata della custodia cautelare, non è possibile imputare il periodo di custodia cautelare già sofferto ad un reato commesso successivamente, anche quando i due reati siano legati dal vincolo della continuazione. Ne è conferma la giurisprudenza di questa Corte che in più occasioni ha affermato che il riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza così formatasi sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell'art. 657, comma quarto, cod. proc. pen., per cui a tal fine vanno computate solo custodia cautelare sofferta e pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618; vedi anche Sez. 1, n. 13646 del 12/02/2019, Cammareri, Rv. 275327;

Sez. 6, n. 48644 del 27/09/2017, Iamonte, Rv. 271651). Ad identiche conclusioni questa Corte è pervenuta anche quando il vincolo della continuazione sia stato riconosciuto dal giudice della cognizione tra reati già giudicati e reati da giudicare. Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di perdita di efficacia della custodia cautelare ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., che nel caso in cui la sentenza di condanna riconosca il vincolo della continuazione tra più violazioni dell'art. 416-bis cod. pen., individuando la più grave in quella per la quale è in corso di esecuzione la misura cautelare e il reato satellite in una violazione per la quale l'imputato è stato condannato con sentenza irrevocabile ad una pena già espiata, il «credito di pena» determinato dall'applicazione del cumulo giuridico ex art. 81, secondo comma, cod. pen., in luogo del cumulo materiale, non può essere imputato alla durata della custodia cautelare in atto per la violazione più grave, in assenza dei presupposti di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 33230 del 16/05/2019, Capizzi, Rv. 277001, relativa a fattispecie nella quale, avendo l'imputato espiato la pena irrogata per il reato satellite in epoca anteriore alla data di consumazione della condotta associativa dedotta nel titolo cautelare in corso, la Corte ha escluso l'applicazione del principio di fungibilità, che attiene unicamente alla custodia cautelare o alle pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato; in tal senso anche Sez. 4, n. 27467 del 09/04/2019, D'Ambrogio, Rv. 277447).

Peraltro, questa Corte di cassazione già in passato aveva affermato che in caso di condanna non ancora definitiva per reato considerato come unito per continuazione ad altro per il quale vi sia già stata condanna irrevocabile, non può considerarsi come «custodia cautelare», ai fini del non superamento dei termini di durata massima previsti dall'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., la privazione della libertà sofferta in espiazione della pena a suo tempo inflitta con la condanna irrevocabile (Sez. 1, n. 1976 del 26/03/1996, Anobile, Rv. 204593).

Ne consegue che, ai fini della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare applicata al Santangelo per i fatti per i quali egli è stato condannato con la sentenza impugnata innanzi alla Corte di appello di Catania, non può tenersi conto del periodo di custodia cautelare già sofferto per i fatti per i quali egli è stato condannato con la sentenza ormai passata in giudicato.

4. La tesi sostenuta dal ricorrente non può trovare conforto nei principi affermati dalle Sezioni Unite nella recentissima sentenza Mazzitelli sopra citata. E' ben vero che in detta sentenza si afferma che la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. deve essere effettuata computando l'intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee. Neppure si disconosce che nella stessa sentenza si richiama il dictum della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 22 luglio 2011 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 297 comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui, con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi, non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente alla adozione della seguente ordinanza.

In particolare, per effetto della sentenza della Corte costituzionale appena citata, risulta possibile applicare il disposto dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. anche quando per taluno dei reati la misura cautelare non sia più in corso di esecuzione. Tuttavia, i principi sopra affermati operano laddove ricorrano gli altri presupposti indicati dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., tra i quali spicca la possibilità di desumere il fatto contestato con la seconda ordinanza di custodia cautelare dagli atti del procedimento nel momento in cui è stata emessa la prima ordinanza applicativa della misura, il che necessariamente richiede che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva.

Tale condizione non sussiste nel caso di specie. Tale presupposto esclude che in relazione al fenomeno delle contestazioni a catena possa entrare in gioco il principio ispiratore dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen..5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle