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Sentenza — n. 30772/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30772/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30772/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Pistoia ha rigettato l'appello proposto, ex art. 322-bis cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del 3 ottobre 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia che ha rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo, anche per equivalente, di diversi beni disposto, con ordinanza del 12 maggio 2020, nei confronti di Alberto Galligani, sottoposto ad indagini per i delitti di concorso in bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale e per il delitto di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000.

Regesto Legislator

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art. 322-bis cod. proc. pen, art. 273 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30772/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il conflitto tra i due indirizzi giurisprudenziali è, tuttavia, solo apparente atteso che il sequestro deve trovare fondamento su elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre la condotta dell'imputato ad una fattispecie di reato pur non essendo necessario che tali elementi di fatto integrino il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen. per l'applicazione di misure cautelari personali.

Parole chiave

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irregolarità finanziarie inchiesta per appropriazione indebita occultamento di beni cattiva gestione omissione della contabilità appropriazione indebita e appropriazione di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 322-bis cod. proc. pen
In particolare, egli deduce di avere proposto appello ex art. 322-bis cod. proc. pen.
art. 273 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Galligani Alberto, nato a Montecatini Terme il 13/02/1962 avverso la ordinanza del 05/11/2020 del Tribunale di Pistoia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Pistoia ha rigettato l'appello proposto, ex art. 322-bis cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del 3 ottobre 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia che ha rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo, anche per equivalente, di diversi beni disposto, con ordinanza del 12 maggio 2020, nei confronti di Alberto Galligani, sottoposto ad indagini per i delitti di concorso in bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale e per il delitto di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000.

Al Galligani si contesta di avere, quale amministratore di diritto dal 5 gennaio 2005 al 30 giugno 2009 e poi quale amministratore di fatto della Metropole s.r.l. fino al suo fallimento dichiarato il 12 luglio 2018, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, distrutto o sottratto le scritture contabili e di averle tenute, a partire dal 2012, in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, nonché di avere distratto beni e somme di pertinenza della società per un valore di euro 92.130,92. Inoltre, gli si contesta di avere, nella suddetta qualità, al fine di sottrarre la società suddetta al pagamento delle imposte per complessivi euro 142.486,68, compiuto atti fraudolenti volti a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva sui beni della fallita, occultando i libri e le altre scritture contabili e così ostacolando la ricostruzione dell'attivo patrimoniale della società e, attraverso le distrazioni sopra indicate, sottraendo beni e valori alla procedura di riscossione coattiva.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso Alberto Galligani, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta l'apparenza, la illogicità e la contraddittorietà della motivazione. In particolare, egli deduce di avere proposto appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. articolando tre motivi. Con il primo motivo, aveva dedotto la assenza di indizi in ordine alla sua qualità di amministratore di fatto della fallita, avendo egli operato solo quale dipendente della stessa e precisamente come direttore d'albergo.

Con il secondo motivo, aveva sostenuto che non gli potevano essere addebitati i prelievi in contanti effettuati nel 2011, atteso che egli, a partire dal 2009, non aveva alcuna delega ad operare sui conti della società. Con il terzo motivo, aveva dedotto l'insussistenza del fumus commissi delicti in relazione alla distrazione delle disponibilità liquide al 30 settembre 2012, pari a euro 64.796,16, in quanto la contabilità della società, dalla quale era stata desunta la condotta delittuosa, era incompleta ed inattendibile ed era necessario procedere alla sua integrale ricostruzione.

Il Tribunale del riesame, lamenta il ricorrente, non ha affatto motivato sul secondo motivo e sugli altri due si è limitato ad affermare che la pronuncia avrebbe richiesto valutazioni di merito non consentite in sede cautelare reale e che gli elementi concreti posti dal Giudice per le indagini preliminari a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza erano idonei a sostenere la ricorrenza del fumus commissi delicti sotto il profilo dell'astratta configurabilità della fattispecie contestata, mentre le circostanze indicate dalla difesa non erano in grado di inficiare in modo evidente detto fumus.

Sostiene il ricorrente che la motivazione è illogica e contraddittoria e anche apparente, in quanto egli non aveva chiesto un riesame del merito, ma aveva indicato alcuni elementi in grado di scemare il fumus commissi delicti, mentre il Tribunale del riesame era tenuto ad un controllo non meramente cartolare ed astratto, ma fattuale e concreto, del fumus del reato ipotizzato, sulla base degli elementi specifici addotti dalle parti. Il Tribunale del riesame aveva preferito gli elementi indicati dal Giudice per le indagini preliminari a quelli sottoposti dal Galligani, senza chiarire le ragioni di tale scelta, cosicché la motivazione risulta solo apparente, non permettendo essa di ricostruire il ragionamento logico giuridico a base della decisione e senza neppure indicare quali elementi consentirebbero di ritenere sussistente il presupposto del sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069) ha affermato in tema di sequestro preventivo che non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, ossia la astratta possibilità di sussumere in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato. Parte della giurisprudenza di questa Corte di cassazione (vedi Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 272927) ha tuttavia affermato che nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice deve verificare la sussistenza di un concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa.

Il conflitto tra i due indirizzi giurisprudenziali è, tuttavia, solo apparente atteso che il sequestro deve trovare fondamento su elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre la condotta dell'imputato ad una fattispecie di reato pur non essendo necessario che tali elementi di fatto integrino il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen. per l'applicazione di misure cautelari personali.

3. Nel caso di specie lo stesso ricorrente ammette la sussistenza degli elementi di prova sulla base dei quali il Giudice per le indagini preliminari ha emesso il decreto di sequestro preventivo, ossia le dichiarazioni dell'amministratore di diritto, Massimo Muretti, che ha indicato il Galligani quale amministratore di fatto, le dichiarazioni rese dal consulente del lavoro, Paolo Lippi, e le dichiarazioni di alcuni dipendenti, ma sostiene che tali dichiarazioni sarebbero false o inverosimili e sarebbero state mal interpretate, mentre egli si sarebbe limitato a svolgere le funzioni di direttore di albergo in virtù di un contratto che lo legava alla società fallita.

Correttamente il Tribunale del riesame ha osservato che le doglianze formulate dal ricorrente implicano accertamenti e valutazioni che attengono alla gravità del quadro indiziario, piuttosto che alla mera sussistenza del fumus commissi delicti, e che, avendo ad oggetto la valutazione della attendibilità del Muretti e degli altri soggetti che hanno riferito sui fatti per i quali si procede, non possono trovare spazio nel giudizio di appello ex art. 322-bis cod proc. pen., ma devono essere espletati nel giudizio di merito. Deve escludersi che il Tribunale del riesame, in tema di sequestro preventivo, possa spingersi ad esercitare un sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa che è invece riservato al giudice del merito (Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Vecchione, Rv. 253508;

Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, De Stefani, Rv. 247134). Nel caso di specie il Tribunale ha confermato che dalle dichiarazioni del Muretti e dei dipendenti della società, oltre che dalla relazione del curatore fallimentare, emerge il fumus commissi delicti, mentre gli elementi addotti a sostegno della richiesta di revoca non sono idonei a far apparire ictu ocu/i insussistente il suddetto presupposto, cosicché la motivazione non risulta apparente o mancante.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in