Sentenza — n. 30771/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa il 23/12/2020 il Tribunale della libertà di Reggio Calabria, in sede di giudizio di rinvio disposto all'esito dell'annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 35208 del 18/09/2020, ha accolto l'istanza di riesame proposta da Fiorenzuoli Attilio avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Reggio Calabria, applicativa della misura della custodia in carcere in relazione al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 1), per avere partecipato al locale di 'ndrangheta di Santa Eufemia d'Aspromonte, capeggiato da Laurendi Domenico.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30771/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391). Tanto premesso, con le censure proposte il P.M. ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione assenta mente sbagliata del compendio probatorio posto a fondamento del dubbio, a livello di gravità indiziaria, della individuazione dell'odierno ricorrente in Nino Testuni quale partecipe al locale di 'ndrangheta.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIOCALABRIA nel procedimento nei confronti di: FIRENZUOLI Attilio, nato a Sant'Eufemia d'Aspromonte il 26/11/1971 avverso l'ordinanza del 23/12/2020 del Tribunale della libertà di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che, nel richiamare le richieste scritte già depositate ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. Pasquale Condello, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 23/12/2020 il Tribunale della libertà di Reggio Calabria, in sede di giudizio di rinvio disposto all'esito dell'annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 35208 del 18/09/2020, ha accolto l'istanza di riesame proposta da Fiorenzuoli Attilio avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Reggio Calabria, applicativa della misura della custodia in carcere in relazione al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 1), per avere partecipato al locale di 'ndrangheta di Santa Eufemia d'Aspromonte, capeggiato da Laurendi Domenico.
In particolare, l'annullamento con rinvio veniva disposto in relazione alla dubbia identificazione del partecipe della associazione in Fiorenzuoli Attilio, evidenziandosi che, in una precedente informativa, il soggetto nei cui confronti contestare il delitto era stato individuato in Fiorenzuoli Antonino, nato il 03/09/1952. Il Tribunale di Reggio Calabria, nel ricostruire la vicenda processuale e i motivi dell'annullamento con rinvio della precedente decisione che aveva identificato l'autore del delitto in Fiorenzuoli Attilio, ha concluso nel senso che, "svalutata la valenza indiziaria degli elementi fattuali passati in rassegna nel provvedimento annullato, residua in questa fase oggettiva incertezza circa l'identificazione del nominativo "Ninu Testuni" aderente alla cosca eufemiese, alimentata dalla duplice identificazione operata dagli investigatori, dalla considerazione che l'appellativo "Testuni" contraddistingue tutti i discendenti del nominato Fiorenzuoli Attilio cl. 1905, quindi anche Fiorenzuoli Antonino (Nino) cl. 52, dalla constatazione che in una delle conversazioni captate nel corso delle indagini (...) Laurendi Domenico, pur non evocando l'epiteto "Testuni", faceva riferimento a tale "Nino di mastro Rocco" quale soggetto che avrebbe dovuto essere avvisato in vista della procedura per l'attribuzione della più elevata dote di 'ndrangheta a Speranza Giuseppe" 2.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria che ha dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione. In particolare, con un ricorso articolato in diffusissimi richiami di conversazioni intercettate, che fondano il quadro indiziario di partecipe al locale di 'ndrangheta di "Nino Testuni", si sostiene che la identificazione di Fiorenzuoli Attilio si fonda su tre dati:
a) sugli elementi identificativi di "Nino Testuni" in Fiorenzuoli Attilio, tratti dalla lunga conversazione ambientale del 4 novembre 2018, tra Cannizzaro Cosimo, alias "spagnoletta", e Laurendi Domenico, entrambi soggetti apicali del locale di 'ndrangheta di Santa Eufemia;
b) sulla circostanza che, nella rubrica telefonica di Speranza Giuseppe (elemento di spicco del locale 'ndranghetista di Santa Eufemia), alla voce "Nino u Testuni" veniva associata la sim card nr 338-1360628 intestata a Fiorenzuoli Attilio;c) sulla circostanza che, nelle conversazioni captate sull'utenza telefonica di Fiorenzuoli Attilio, lo stesso veniva costantemente chiamato con il nome "Nino", ancorché quello di battesimo sia Attilio.
3. Con successiva memoria il difensore di Firenzuoli Attilio, Avv. Pasquale Condello, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del P.M., per il mancato confronto argomentativo con l'ordinanza impugnata, e la mera reiterazione dei medesimi elementi già evidenziati con la stessa ordinanza genetica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché le doglianze sono eminentemente di fatto, sollecitando, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art.606 c.p.p., sono ictu °culi dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (Sez.
U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, va ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza (o, come nella specie, sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628); in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione; sicché il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019;
Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391). Tanto premesso, con le censure proposte il P.M. ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione assenta mente sbagliata del compendio probatorio posto a fondamento del dubbio, a livello di gravità indiziaria, della individuazione dell'odierno ricorrente in Nino Testuni quale partecipe al locale di 'ndrangheta.
Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del merito cautelare, va al contrario evidenziato che l'ordinanza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla persistenza dei dubbi in merito alla identificazione di "Ninu Testuni" in Fiorenzuoli Attilio, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.
Va al riguardo evidenziato che gli argomenti formulati dal P.M. ricorrente, mediante copioso (e scarsamente selettivo, ai fini del giudizio di legittimità) richiamo di esiti di intercettazioni, in parte risultano reiterativi di elementi già ritenuti neutri dalla stessa sentenza rescindente della Corte di Cassazione - con particolare riferimento alla circostanza della memorizzazione sulla rubrica di Speranza Giuseppe del numero telefonico in uso a Fiorenzuoli Attilio sotto la voce "Nino u Testuni", non collegata a contatti tra i due, o comunque a collegamenti di rilievo investigativo con l'attività criminosa oggetto di ricostruzione -; sotto altro profilo, con riferimento alla conversazione del 4 novembre 2018 tra Laurendi Domenico e Cosimo Cannizzaro, detto "Spagnoletta", concernente l'aspirazione di "Nino Testuni" ad attivarsi per perorare la 'causa' dello zio presso il "locale" di 'ndrangheta insediato in Australia, in quanto degradato per avere intrecciato una relazione sentimentale con la cognata, dopo il decesso della moglie, l'elemento è stato espressamente ritenuto non significativo dal Tribunale di Reggio Calabria, che ha sottolineato come la sentenza rescindente avesse obliterato tale circostanza, perché evidentemente ritenuta non significativa.
In effetti, oltre al rilievo che si tratta di contatti neutri (utenza memorizzata nel cellulare di Speranza) o scarsamente significativi (proposito di protestare per la degradazione dello zio in seno all'articolazione mafiosa insediata in Australia) di un inserimento organico nel "locale" di 'ndrangheta, tenuto altresì conto della fonte di conoscenza, integrata da conversazioni intercettate tra terzi, va evidenziato che il Tribunale della libertà ha ritenuto persistere un'oggettiva incertezza circa l'identificazione di "Ninu Testuni" quale partecipe della cosca eufemiese, alimentata: - dall'originario dubbio investigativo, che aveva condotto ad una duplice identificazione; - dalla considerazione che il soprannome "Testuni" è utilizzato per individuare in ambito locale l'intero nucleo familiare dei Fiorenzuoli, in quanto discendenti di Fiorenzuoli Attilio, cl. 1905, padre di Luigi - a sua volta padre di Attilio (l'odierno indagato) - e di Rocco - a sua volta padre di Antonino, detto Nino, cl. 52 -; - dalla constatazione che in una delle conversazioni captate nel corso delle indagini (31 gennaio 2018) Laurendi Domenico, pur non evocando l'epiteto "Testuni", faceva riferimento a tale "Nino di mastro Rocco" quale soggetto che avrebbe dovuto essere avvisato in vista della procedura per l'attribuzione della più elevata dote di 'ndrangheta a Speranza Giuseppe, evidentemente alludend a Fiorenzuoli Antonino, figlio di Rocco, quale partecipe ai riti di affiliazione dell cosca.
Va osservato che, con tale ultimo significativo elemento il P.M. ricorren non risulta essersi c