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Sentenza — n. 30769/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30769/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30769/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa il 19/04/2021 il Tribunale della libertà di Milano ha rigettato l'istanza di riesame proposta da Molfese Sergio avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Milano, applicativa della misura della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 495 (capi I, L e O) e 497 bis c.p. (capo T), commessi nell'ambito di una articolata attività truffaldina avente ad oggetto l'acquisto di autovetture usate, utilizzando falsi documenti d'identità (utilizzando il nome di un soggetto realmente esistente) e pagamento con assegni contraffatti. , , In particolare, il modus operandi, replicato in maniera seriale, consentiva al Molfese, che si attribuiva l'identità di Alessandro De Ninno, di realizzare sei truffe, tentate e/o consumate, contattando persone che avevano messo in vendita la propria autovettura e virgola dopo averla visionata, effettuando il pagamento con assegni risultati contraffatti.

Regesto Legislator

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art. 371 cod. proc. pen, art. 12 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30769/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie, peraltro, nel corso delle indagini, è stata disposta la riunione dei procedimenti in origine pendenti dinanzi ad Autorità Giudiziarie diverse in seguito alla trasmissione degli atti dal pubblico ministero di Lecco a quello di Milano. Sul punto, al di là del fatto che la riunione potrebbe essere stata disposta per ragioni di mero collegamento probatorio ex art. 371 cod. proc. pen. e non per ragioni di connessione ex art. 12 cod. proc. pen., va osservato che i provvedimenti adottati nel corso delle indagini hanno un rilievo limitato alla definizione della specifica questione e, dunque, ben poteva il Tribunale del riesame rivalutare il tema della sussistenza della connessione.

Parole chiave

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reati seriali perseguimento penale per truffa recidiva nell'infrazione estratto del casellario giudiziale precedenti penali gravi riabilitazione

Disposizioni normative citate

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art. 371 cod. proc. pen
Sul punto, al di là del fatto che la riunione potrebbe essere stata disposta per ragioni di mero collegamento probatorio ex art. 371 cod. proc. pen.
art. 12 cod. proc. pen
e non per ragioni di connessione ex art. 12 cod. proc. pen., va osservato che i provvedimenti adottati nel corso delle indagini hanno un rilievo limitato alla definizione della specifica questione e, dunque, ben poteva il Tribunale del riesame rivalutare il tema della sussistenza della connessione.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOLFESE Sergio, nato a Torino il 15/11/1972 avverso l'ordinanza del 19/04/2021 del Tribunale della libertà di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; lette le richieste scritte, depositate ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 19/04/2021 il Tribunale della libertà di Milano ha rigettato l'istanza di riesame proposta da Molfese Sergio avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Milano, applicativa della misura della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 495 (capi I, L e O) e 497 bis c.p. (capo T), commessi nell'ambito di una articolata attività truffaldina avente ad oggetto l'acquisto di autovetture usate, utilizzando falsi documenti d'identità (utilizzando il nome di un soggetto realmente esistente) e pagamento con assegni contraffatti. , , In particolare, il modus operandi, replicato in maniera seriale, consentiva al Molfese, che si attribuiva l'identità di Alessandro De Ninno, di realizzare sei truffe, tentate e/o consumate, contattando persone che avevano messo in vendita la propria autovettura e virgola dopo averla visionata, effettuando il pagamento con assegni risultati contraffatti.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Molfese Sergio, Avv. Sheila Foti, che ha dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 297, comma 3, c.p.p. La difesa aveva eccepito la perdita di efficacia della misura cautelare in corso per scadenza dei termini di fase, invocando l'applicazione dell'art 297, comma 3, in relazione all'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Milano in data 22/03/2021, a fronte della declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare applicata allo stesso ricorrente dal Gip del Tribunale di Lecco con ordinanza del 24/12/2020 e della riunione dei due procedimenti.

L'effetto automatico della retrodatazione operante nel caso in cui le ordinanze cautelari che siano state adottate nel medesimo procedimento, come nel caso di specie, è stato escluso dal Tribunale della libertà per ritenuta insussistenza della connessione qualificata. Tuttavia, lamenta il ricorrente, la riunione dei due procedimenti è stata disposta proprio in considerazione della sussistenza di tale connessione tra i reati, ed il Tribunale di Milano ha logicamente escluso che vi fosse connessione fra i suddetti reati, essendo peraltro palese l'unicità del disegno criminoso tra i reati oggetto dell'ordinanza emessa dal Gip di Lecco e quelli oggetto dell'ordinanza emessa dal Gip di Milano, trattandosi di truffe nell'ambito di compravendite di autovetture, commesse in alcuni casi con l'ausilio dello stesso correo, Perri Vincenzo Francesco, in un ristrettissimo arco temporale e spaziale mediante l'esibizione di documenti d'identità contraffatti, attribuendosi sempre le false generalità di Alessandro De Ninno, e la consegna in pagamento di assegni circolari contraffatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Giova rammentare al riguardo che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, con la sentenza 'Librato', che, nel caso di emissione nello stesso /, procedimento di più ordinanze che dispongono nei confronti di un imputato la medesima misura cautelare per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti diversi, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive opera automaticamente, ovvero senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure (art. 297, comma terzo, prima parte cod. proc. pen.).

Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate nello stesso procedimento riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., la retrodatazione opera solo se al momento dell'emissione della prima esistevano elementi idonei a giustificare le misure applicate con le ordinanze successive (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235911). Di recente, le Sezioni Unite sono intervenute nuovamente, con la sentenza 'Mazzitelli', per affermare che, in tema di pluralità di misure cautelari emesse in procedimenti pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione del termine di durata può riconoscersi esclusivamente qualora, tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari, sussista una delle ipotesi di connessione qualificata previste dall'art.297, comma 3, cod. proc. pen., consistente nel concorso formale di reati, nel reato continuato o nella connessione teleologica, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri (Sez.

U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347 - 02). Le Sezioni Unite hanno, nell'occasione, evidenziato che tanto l'esistenza della connessione rilevante ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv. 240099), quanto la desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari (Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829) costituiscono quaestiones facti, la cui valutazione è riservata ai giudici di merito ed è sindacabile dal giudice di legittimità esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatorie, nonché della congruenza e non contraddittorietà delle relative analisi e dei pertinenti passaggi argomentativi.

3. Nel caso in esame, il Tribunale del riesame, con adeguata motivazione, ha escluso che tra i fatti-reato oggetto della prima ordinanza cautelare e quelli relativi alla seconda sussistesse un vincolo di connessione, ritenendo altresì che gli elementi che hanno condotto all'adozione del secondo provvedimento non fossero già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima. Invero, il Tribunale ha escluso che sussistesse una connessione qualificata tra le contestazioni mosse nell'ambito dei due procedimenti originariamente distinti, avendo le condotte sicuramente il carattere della serialità, ma non presentando certo il vincolo della continuazione o del nesso teleologico: il ricorrente ha sicuramente reiterato condotte caratterizzate da identico modus operandi (creazione di falsi documenti, contatto con soggetto che poneva in vendita auto usate, contrattazione del prezzo, acquisto con falsa identità e pagamento con assegno contraffatto), ma tra le condotte contestate a Lecco (formazione di carta d'identità falsa trovata in possesso di Molfese in occasione dell'arresto del 22/12/2020, falsa dichiarazione sulla propria identità alle agenzie di pratiche auto Spluga, formazione di seconda carta d'identità falsa, dichiarazione di falsa identità ai funzionari pratiche auto ACI di Torino il 27/11/2020) e le condotte contestate a Milano (false dichiarazioni ai funzionari ACI di Bologna, false dichiarazioni ai funzionari ACI di Garbagnate, false dichiarazioni di funzionari ACI di Torino, formazione di due carte d'identità false), non sussiste alcuna connessione qualificata, trattandosi di condotte illecite commesse nell'ambito di una scelta delinquenziale 'settoriale', ma nella quale non si scorgono né gli estremi del reato continuato, né il nesso teleologico, che al più può sussistere tra i falsi e le relative truffe in cui i documenti contraffatti sono stati utilizzati.

In particolare, la decisione del tribunale appare conforme all'indirizzo secondo cui, ai fini del riconoscimento della continuazione, non basta il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (seppur in tema di giudizio di esecuzione, tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Nel caso di specie, peraltro, nel corso delle indagini, è stata disposta la riunione dei procedimenti in origine pendenti dinanzi ad Autorità Giudiziarie diverse in seguito alla trasmissione degli atti dal pubblico ministero di Lecco a quello di Milano. Sul punto, al di là del fatto che la riunione potrebbe essere stata disposta per ragioni di mero collegamento probatorio ex art. 371 cod. proc. pen. e non per ragioni di connessione ex art. 12 cod. proc. pen., va osservato che i provvedimenti adottati nel corso delle indagini hanno un rilievo limitato alla definizione della specifica questione e, dunque, ben poteva il Tribunale del riesame rivalutare il tema della sussistenza della connessione.

Del resto, nel prosieguo del procedimento potrebbe essere disposta la separazione dello stesso, ove ritenute insussistenti ragioni di competenza per connessione. Infine, se è vero che, ai fini della retrodatazione nel caso di emissione nello stesso procedimento di più ordinanze che dispongono nei confronti di un imputato una misura custodiale per fatti diversi, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive opera automaticamente, ovvero senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure (Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235911), va tuttavia evidenziato che l'automatica retrodatazione presuppone che, fin dall'inizio, i fatti connessi fossero relativi al medesimo procedimento, e non, come nella specie, che nello stesso procedimento fossero confluiti due distinti procedimenti, in ragione della trasmissione degli atti per riunione. Come pure ripetutamente chiarito dalle Sezioni Unite, la regola della retrodatazione concerne normalmente misure adottate nello stesso procedimento e può applicarsi a misure disposte in un procedimento diverso solo nelle ipotesi di connessione qualificata e desumibilità dagli atti (Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909). In questo caso, infatti, non pare sussistere lo scopo della norma che è quello di evitare "la diluizione dei termini In ragione dell'episodico concatenarsi di più fattispecie cautelari" (C. cost. n. 89 del 1996). In tali ipotesi, infatti, la retrodatazione sembra comunque presupporre la desumibilità dagli atti degli elementi che hanno condotto all'adozione della seconda misura all'epoca di emissione della prima, momento nel quale i procedimenti erano ancora separati. Presupposto che, nella fattispecie, non sussiste, essendo gli elementi posti a fondamento della seconda misura cautelare emersi successivamente all'esecuzione della prima misura.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co.1-ter disp.at