Sentenza — n. 30768/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata il Tribunale di Brescia ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. da Paloschi Michael avverso il provvedimento con il quale era stata respinta la sua istanza finalizzata a far dichiarare l'inefficacia per omesso espletamento dell'interrogatorio di garanzia della misura della custodia cautelare in carcere applicatagli per il reato di omicidio preterintenzionale. Il menzionato interrogatorio veniva effettuato il 24 marzo 2021 nelle forme previste dagli artt, 23 comma 2 dl. n. 137/2020 e 146-bis disp. att. c.p.p. mediante collegamento da remoto con l'indagato nel luogo di detenzione accanto al quale presenziava un "sostituto" del difensore, il quale invece compariva per propria scelta nell'aula di udienza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 c.p, art. 302 c.p, art. 146-bis disp. att. c.p, art. 102 c.p, art. 146 disp. att. c.p, art. 616 c.p; Sentenza — n. 30768/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A prescindere dalle argomentazioni di carattere testuale e sistematico che sorreggono le due diverse opzioni interpretative, nel caso di specie non è necessario sciogliere il nodo interpretativo illustrato, risultando pregiudiziale la valutazione dell'ammissibilità del ricorso.Anche volendo recepire l'opzione interpretativa prospettata dal ricorrente, non è anzitutto corretta la conclusione che lo stesso fa derivare dalla circostanza per cui al "sostituto" del difensore sia stato impedito di presenziare da remoto accanto all'indagato a causa della contestuale partecipazione del titolare della difesa all'interrogatorio nel luogo in cui si trovava il giudice. Non solo per questo si è determinata la nullità di cui all'art. 178 lett.
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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Paloschi Michael, nato a Brescia, il 5/8/1988; avverso l'ordinanza del 27/4/2021 del Tribunale di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Giordano, il quale ha richiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Brescia ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. da Paloschi Michael avverso il provvedimento con il quale era stata respinta la sua istanza finalizzata a far dichiarare l'inefficacia per omesso espletamento dell'interrogatorio di garanzia della misura della custodia cautelare in carcere applicatagli per il reato di omicidio preterintenzionale. Il menzionato interrogatorio veniva effettuato il 24 marzo 2021 nelle forme previste dagli artt, 23 comma 2 dl. n. 137/2020 e 146-bis disp. att. c.p.p. mediante collegamento da remoto con l'indagato nel luogo di detenzione accanto al quale presenziava un "sostituto" del difensore, il quale invece compariva per propria scelta nell'aula di udienza.
Il G.i.p., ritenendo irrituale il ricorso ad un sostituto nonostante la partecipazione del difensore all'atto, ne disponeva l'allontanamento e rigettava a verbale l'eccezione di nullità per violazione del diritto di difesa immediatamente sollevata dal difensore con motivazioni condivise sia nel provvedimento di rigetto dell'istanza successivamente proposta ex art. 302 c.p.p., che in quello oggi impugnato.
2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato deducendo violazione di legge. Secondo il ricorrente la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 146-bis disp. att. c.p.p. e richiamata dall'art. 23 comma 2 d.l. n. 137/2020, per cui è consentito al «difensore o a un suo sostituto» essere presente nel luogo in cui si trova l'imputato, deve essere interpretata nel senso per cui il primo, qualora decida di presenziare nel luogo in cui si trova il giudice, avrebbe la facoltà di nominare un sostituto per garantire effettività nell'assistenza dello stesso imputato. Ed infatti, ritenendo altrimenti, la locuzione normativa perderebbe di significato, posto che in assenza del titolare della difesa, già l'art. 102 c.p.p. attribuisce al sostituto designato i medesimi diritti di chi lo ha nominato. Illegittimamente, dunque, il sostituto nominato dal difensore è stato allontanato dal G.i.p. privando il Paloschi dell'assistenza cui aveva diritto e derivandone dunque la nullità dell'interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 178 lett.
c) c.p.p., con la conseguente perdita di efficacia della misura.
3. Con memoria del 25 giugno 2021 il difensore dell'indagato ha replicato alle conclusioni del PG insistendo nell'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il ricorrente pone la questione dell'esatta interpretazione del disposto di cui alla prima parte del quarto comma dell'art. 146 disp. att. c.p.p. ed in particolare del significato dell'evocazione da parte del legislatore della figura del "sostituto" del difensore legittimato a presenziare nel luogo in cui si trova l'imputato nel caso di partecipazione a distanza di quest'ultimo.L'applicazione di tale disposizione al caso di specie è invocata dal ricorrente poiché l'interrogatorio di garanzia è stato celebrato mediante collegamento da remoto del Paloschi dal luogo di detenzione ai sensi del combinato disposto dei commi primo e quarto del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (come convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176), in forza del quale, fino al 31 luglio 2021, è sempre previsto il ricorso a tale modalità di partecipazione dell'indagato o dell'imputato detenuto ai fini del contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19 e, per l'appunto, il rinvio alla disciplina di cui al quarto comma dell'art. 146-bis.
Il testo della prima parte del comma citato indubbiamente si presta a letture di segno diverso, posto che la frase «è sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato» può essere interpretata sia nel senso suggerito dal ricorso, che in quello invece propugnato dal provvedimento impugnato. E tracce di questo conflitto e della necessità di una integrazione della interpretazione letterale ricorrendo a quella sistematica si rinvengono anche in alcune pronunzie di questa Corte, che peraltro hanno avuto modo di affrontare la questione solo in via incidentale, per non dire "tangenziale".
Infatti, alcune decisioni attribuiscono alla frase sopra ricordata il significato per cui il difensore è chiamato ad operare una scelta tra il presenziare all'attività processuale nell'aula d'udienza al cospetto del giudice, usufruendo in tal caso del supporto tecnico necessario a garantirgli un canale di comunicazione riservato con il proprio assistito, ovvero partecipare anch'egli da remoto accanto a quest'ultimo (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 48423 del 10/05/2017, Mazzarella, Rv. 271417; Sez. 6, Sentenza n. 51019 del 19/11/2019, Cacciola, Rv. 277568), interpretazione che implicitamente relega la funzione del "sostituto" evocato dalla legge a quella di surrogare il titolare della difesa nell'eventualità in cui questi non possa o non intenda per qualunque ragione partecipare personalmente al compimento dell'atto.
Di recente è peraltro emerso anche un altro indirizzo interpretativo, secondo il quale la lettera della norma non ridurrebbe all'alternativa illustrata le opzioni del difensore, cui sarebbe invece consentito partecipare «con una contemporanea presenza sia nel luogo in cui si tiene l'udienza camerale, sia in quello di detenzione», avvalendosi per l'appunto di un "sostituto" incaricato di comparire nel sito nel quale già non è presente il titolare della difesa.
3. A prescindere dalle argomentazioni di carattere testuale e sistematico che sorreggono le due diverse opzioni interpretative, nel caso di specie non è necessario sciogliere il nodo interpretativo illustrato, risultando pregiudiziale la valutazione dell'ammissibilità del ricorso.Anche volendo recepire l'opzione interpretativa prospettata dal ricorrente, non è anzitutto corretta la conclusione che lo stesso fa derivare dalla circostanza per cui al "sostituto" del difensore sia stato impedito di presenziare da remoto accanto all'indagato a causa della contestuale partecipazione del titolare della difesa all'interrogatorio nel luogo in cui si trovava il giudice. Non solo per questo si è determinata la nullità di cui all'art. 178 lett.
c) c.p.p. pur immediatamente eccepita, posto che indubitabilmente l'indagato ha usufruito dell'assistenza del suo difensore di fiducia, non essendo stata eccepita l'indisponibilità dei mezzi tecnici previsti dalla seconda parte del quarto comma 146-bis disp. att. c.p.p., atti a garantire la comunicazione diretta e in forma riservata tra i due. Ciò che viene eccepito, dunque, non concerne l'assistenza del difensore, ma la mera presenza del suo sostituto nel luogo in cui si trovava l'indagato, ossia le modalità di esercizio nel caso concreto della difesa, la cui necessità, perché possa essere ipotizzata la lesione dei diritti di difesa, deve essere rappresentata nel formulare la relativa eccezione (cfr.
Sez. 2, n. 46245 del 23/11/2005, Filippone, Rv. 232775; Sez. 5, Sentenza n. 50394 del 22/07/2016, Bleve, Rv. 268601). Onere che nel caso di specie il ricorrente non ha assolto, limitandosi ad astratte osservazioni sull'eventualità che la presenza del "sostituto" possa risultare utile alla difesa dell'imputato, peraltro sviluppate all'esclusivo fine di sostenere l'interpretazione del quarto comma dell'art. 146-bis propugnata con il ricorso, che deve pertanto ritenersi generico.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in