Sentenza — n. 30767/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato. Come accennato l'intervento cautelare è stato disposto dal Tribunale di Locri dopo aver pronunziato la sentenza di condanna nei confronti del Marvelli per il reato di partecipazione ad un sodalizio 'ndranghetista, reato originariamente contestato in permanenza attuale. Va allora ricordato che in caso di sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 275, comma 3, c.p.p., il giudice investito contestualmente o successivamente della richiesta di applicazione di una misura cautelare nei confronti dell'imputato condannato non deve fondarsi esclusivamente sul tempo trascorso tra la condotta giudicata e la presentazione dell'istanza cautelare o sulla gravità del fatto, ma deve valutare complessivamente i presupposti previsti dal comma 1-bis del medesimo articolo, tenendo conto del fatto specifico accertato con la sentenza di condanni e degli ulteriori elementi utili a rafforzare o ad affievolire la presunzione di un attuale periculum libertatis (Sez. 3, Sentenza n. 13632 del 28/02/2020, Pm in proc.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis c.p, art. 274 c.p, art. 275 comma 3 c.p; Sentenza — n. 30767/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Lupia, Rv. 272435). In altri termini, il c.d. "tempo silente" non è di per sé circostanza dirimente ai fini dell'esclusione dell'attualità delle esigenze cautelari, ma la sua rilevanza dipende, oltre che ovviamente dalla sua estensione, dalla complessiva valutazione di tutti gli elementi disponibili in grado di evidenziarne la sintomaticità di un effettivo allontanamento dell'imputato dal contesto mafioso.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Marvelli Giuseppe, nato a Careri, il 5/1/1973; avverso l'ordinanza 16/2/2021 del Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Giordano, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. Giovanni Passalacqua, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere adottato ai sensi dell'art. 275 comma 1-bis c.p.p. nei confronti di Marvelli Giuseppe a seguito della condanna del medesimo per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.
2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui alle lett.
b) e c) dell'art. 274 c.p.p. In tal senso il ricorrente lamenta che il giudice del riesame, nell'argomentare sulla permanenza delle suddette esigenze dal ruolo apicale ricoperto dal Marvelli nel sodalizio `ndranghetista oggetto di contestazione, avrebbe trascurato di considerare come dallo stesso capo d'imputazione risulterebbe che tale ruolo sarebbe stato svolto nell'ambito di una articolazione dell'organizzazione operante in un territorio assai limitato e, soprattutto, come mero referente di altri soggetti sovraordinati e, dunque, senza una effettiva autonomia.
In maniera del tutto apodittica, poi, il provvedimento impugnato avrebbe ritenuto irrilevante ai fini del superamento della presunzione di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. il tempo trascorso dall'imputato in custodia cautelare tra il 2010 ed il 2015 e il difetto della prova di contatti intrattenuti dal Marvelli con altri sodali successivamente alla sua scarcerazione. Il ricorso censura altresì il provvedimento impugnato in merito alla configurabilità del pericolo di fuga, ritenuto sussistente dal Tribunale in maniera apodittica ed astratta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato.
2. Come accennato l'intervento cautelare è stato disposto dal Tribunale di Locri dopo aver pronunziato la sentenza di condanna nei confronti del Marvelli per il reato di partecipazione ad un sodalizio 'ndranghetista, reato originariamente contestato in permanenza attuale. Va allora ricordato che in caso di sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 275, comma 3, c.p.p., il giudice investito contestualmente o successivamente della richiesta di applicazione di una misura cautelare nei confronti dell'imputato condannato non deve fondarsi esclusivamente sul tempo trascorso tra la condotta giudicata e la presentazione dell'istanza cautelare o sulla gravità del fatto, ma deve valutare complessivamente i presupposti previsti dal comma 1-bis del medesimo articolo, tenendo conto del fatto specifico accertato con la sentenza di condanni e degli ulteriori elementi utili a rafforzare o ad affievolire la presunzione di un attuale periculum libertatis (Sez. 3, Sentenza n. 13632 del 28/02/2020, Pm in proc.
Martinone, Rv. 279379). Allo stesso modo deve essere ribadito come il citato terzo comma dell'art. 275 ponga una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari che comporta, sul piano della giustificazione della decisione, la necessità non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione prospettate dalla difesa o comunque evincibili dagli atti (e dunque anche dalla sentenza di condanna). Ciò significa, con riferimento alla specifica fattispecie di cui risponde l'odierno imputato, che, tra le ragioni di esclusione, la sola comprovata rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza assume valore dirimente, mentre la possibile rilevanza del tempo trascorso dai fatti deve essere parametrata alla gravità della condotta (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 57580 del 14/09/2017, Pm in proc.
Lupia, Rv. 272435). In altri termini, il c.d. "tempo silente" non è di per sé circostanza dirimente ai fini dell'esclusione dell'attualità delle esigenze cautelari, ma la sua rilevanza dipende, oltre che ovviamente dalla sua estensione, dalla complessiva valutazione di tutti gli elementi disponibili in grado di evidenziarne la sintomaticità di un effettivo allontanamento dell'imputato dal contesto mafioso.
3. Di tali principi il giudice del riesame ha fatto buon governo, inferendo l'incapacità del tempo trascorso a superare la presunzione di legge da alcuni fatti accertati nel giudizio di cognizione, selezionati secondo criteri tutt'altro che illogici, nonché dalla natura e consolidata strutturazione del sodalizio del quale l'imputato è risultato intraneo ed ha dunque motivatamente escluso che il dato temporale possa ritenersi significativo dell'insussistenza del pericolo di recidivanza in quanto non indicativo del distacco del Marvelli dal contesto mafioso, così come il fatto che abbia trascorso un periodo di alcuni anni in custodia cautelare, essendosi protratta la consumazione del reato fino alla pronunzia della sentenza di condanna.
Versate in fatto sono invece le obiezioni relative all'effettiva portata del ruolo ricoperto in seno al sodalizio mafioso dall'imputato, tanto più che in proposito il ricorrente non si confronta con le specifiche circostanze emerse nel giudizio di primo grado valorizzate dal giudice del riesame. Quanto alla mancata acquisizione di elementi indicativi della prosecuzione, dopo la scarcerazione, dei rapporti con altri sodali, come ricordato dal Tribunale questa Corte ha già avuto modo di evidenziare come si tratti di circostanza non decisiva per vincere la presunzione di pericolosità.
Deve, infatti, ribadirsi l'insufficienza a tal fine del mero dato negativo, rappresentato dall'assenza di elementi che supportino ex art. 274 comma 1, lett. c), c.p.p. i pericula libertatis, proprio perché la funzione della norma dettata dall'art.275, comma 3, del codice di rito, i cui contenuti sono stati confermati dalla novella di cui alla legge n. 47 del 2015, è quella di invertire gli ordinari poli del ragionamento giustificativo delle esigenze cautelari, nel senso che il giudice che applica - o conferma, come nel caso di specie - la misura coercitiva non è tenuto a dimostrare la ricorrenza della pericolosità dell'imputato, ma deve soltanto apprezzare le ragioni di esclusione, evidenziate dall'interessato o che emergano direttamente, e positivamente, dagli atti, che smentiscano, in modo concreto ed effettivo, l'operatività della presunzione (Sez. 1, Sentenza n. 13593 del 09/11/2016, dep. 2017, Curcio, Rv. 269510).
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo alla sussistenza del pericolo di fuga dell'imputato, in riferimento alla quale le argomentazioni articolate dal Tribunale hanno mero valore rafforzativo (risultando perfino superflue) della presunzione, che il ricorrente non è stato in grado di superare non avendo indicato alcun elemento rilevante in tal seQso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att