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Sentenza — n. 30766/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30766/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30766/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Di Blasi Saverio ha proposto richiesta di rimessione ex art. 45 cod. proc. pen. del processo n. 179/2016 in corso presso il Tribunale di Gela, in relazione al reato di cui all'art. 479 cod. pen., deducendo di essere stato autore, in qualità di esponente apicale di associazioni con finalità di tutela del territorio e del patrimonio ambientale e della legalità, di esposti e denunce nei confronti di alcuni magistrati degli uffici della Procura della Repubblica e del Gip presso il Tribunale di Gela (in particolare, nei confronti del dott. D'Antona, del dott.

Regesto Legislator

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art. 45 cod. proc. pen, art. 479 cod. pen; Sentenza — n. 30766/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Asaro, del dott. Conti, della dott.ssa Scuderi, del dott. Fiore e della dott.ssa Marino), in relazione a pretese omissioni nel compimento di indagini su gravi reati, di cui ha sollecitato altresì l'avocazione da parte del P.G.; le denunce avrebbero dunque determinato uno stato di grave pregiudizio nei confronti del Di Blasi, coinvolgendo tutti i singoli magistrati del Tribunale di Gela in una situazione di incompatibilità ambientale, compresa la dott.ssa D'Amore, Presidente vicario del Tribunale, ed assegnataria del processo del quale chiede la rimessione.

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico impugnazione di decisioni amministrative tipo di azione censure procedurali ammende per infrazione procedurale indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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art. 45 cod. proc. pen
Di Blasi Saverio ha proposto richiesta di rimessione ex art. 45 cod. proc. pen.
art. 479 cod. pen
179/2016 in corso presso il Tribunale di Gela, in relazione al reato di cui all'art. 479 cod.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sulla richiesta di rimessione proposta da: DI BLASI Saverio, nato il 30/09/1964 a Gela Visti gli atti e l'ordinanza del 23/03/2021 del Tribunale di Gela visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; lette le richieste scritte, ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Di Blasi Saverio ha proposto richiesta di rimessione ex art. 45 cod. proc. pen. del processo n. 179/2016 in corso presso il Tribunale di Gela, in relazione al reato di cui all'art. 479 cod. pen., deducendo di essere stato autore, in qualità di esponente apicale di associazioni con finalità di tutela del territorio e del patrimonio ambientale e della legalità, di esposti e denunce nei confronti di alcuni magistrati degli uffici della Procura della Repubblica e del Gip presso il Tribunale di Gela (in particolare, nei confronti del dott. D'Antona, del dott.

Asaro, del dott. Conti, della dott.ssa Scuderi, del dott. Fiore e della dott.ssa Marino), in relazione a pretese omissioni nel compimento di indagini su gravi reati, di cui ha sollecitato altresì l'avocazione da parte del P.G.; le denunce avrebbero dunque determinato uno stato di grave pregiudizio nei confronti del Di Blasi, coinvolgendo tutti i singoli magistrati del Tribunale di Gela in una situazione di incompatibilità ambientale, compresa la dott.ssa D'Amore, Presidente vicario del Tribunale, ed assegnataria del processo del quale chiede la rimessione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La richiesta di rimessione è inammissibile per manifesta infondatezza. L'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii, con la conseguenza che, da un lato, per "grave situazione locale" deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i "motivi di legittimo sospetto" possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci, Rv. 263952).

Ne consegue che le situazioni paventate e addotte a sostegno della richiesta devono emergere in modo certo dagli atti del processo e non costituire solo la proiezione di generiche preoccupazioni e timori senza la sicura esistenza di fatti reali e collegati a situazioni locali, idonei per la loro gravità a turbare il sereno svolgimento del processo e a compromettere in tal modo la corretta amministrazione della giustizia (Sez. 1, n. 6743 del 20/12/1995, deo. 1996, Vizzini, Rv. 203813). Tali situazioni non sono certo ravvisabili nelle circostanze dedotte, peraltro in maniera del tutto generica e non documentata, dall'istante, e nel riferimento all'emissione di provvedimenti giurisdizionali indicati dal richiedente, aventi contenuto diverso da quello auspicato, e denunciati per falsità ideologica o per omissioni nelle indagini, trattandosi di deduzioni che, lungi dall'integrare sia pure un ragionamento congetturale, si risolvono in una mera illazione, la cui inconsistenza le rende all'evidenza processualmente irrilevanti.

Nel caso in esame, il ricorrente ha esposto di aver presentato plurime denunce di illeciti ambientali e diversi esposti in cui ha lamentato l'inerzia dei magistrati, addetti in particolare alla Procura della Repubblica di Gela e del locale ufficio Gip, nella trattazione di tali illeciti, chiedendo l'avocazione delle indagini. Da tali atti, tuttavia, non si evincono fattori ambientali esterni alla dinamica processuale che possano condizionare i giudicanti e pregiudicare la necessaria imparzialità dell'organo decidente. Le denunce e gli esposti del ricorrente, asseritamente a tutela dell'ambiente ed in nome di enti esponenziali di interessi diffusi, infatti, possono comunque essere ricondotte alle dinamiche procedimentali.

2. Alla inammissibilità della richiesta consegue, ex arti. 48 e 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 4.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 05/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Rosa Rea/ llo y, 4 ( (7// 0.9Y DEOSITATA I