Sentenza — n. 30765/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa il 7 agosto 2020 il Gip del Tribunale di Reggio Calabria rigettava la richiesta del ricorrente di declaratoria di inefficacia dell'ordinanza cautelare del 27 luglio 2018 con la quale veniva applicata a Cacciola Vincenzo la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p. (capo 1), 629 c.p. (capo 28), e 512 bis (capo 31), aggravati ex art. 7 1.203/1991 (ora 416 bis.1 c.p.). Con ordinanza del 27 agosto 2020 il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza del Gip rigettando l'istanza difensiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 416 bis c.p, art. 299 c.p; Sentenza — n. 30765/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Cacciola Vincenzo, Avv. Mario Santambrogio, che ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 311, comma 5 bis, c.p.p. per omessa dichiarazione di inefficacia dell'ordinanza cautelare genetica e per erronea applicazione dei principi di diritto affermati da Sez. U. n. 27104/2020 (in forza del quale il termine di cui all'art. 311 comma 5 bis c.p.p. decorre dall'arrivo degli atti e del fascicolo presso la cancelleria del Tribunale che ha emesso il provvedimento censurato) e da Cass. 47042/2015 (con riguardo all'incidenza del principio affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite su un giudicato cautelare).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CACCIOLA Vincenzo, nato il 25/10/1977 a Rosarno avverso l'ordinanza del 22/10/2020 del Tribunale della libertà di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Kate Tassone, che, nel richiamare le richieste scritte già depositate, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio; uditi i difensori, Avv. Mario Santambrogio e Avv. Domenico Malvaso, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 7 agosto 2020 il Gip del Tribunale di Reggio Calabria rigettava la richiesta del ricorrente di declaratoria di inefficacia dell'ordinanza cautelare del 27 luglio 2018 con la quale veniva applicata a Cacciola Vincenzo la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p. (capo 1), 629 c.p. (capo 28), e 512 bis (capo 31), aggravati ex art. 7 1.203/1991 (ora 416 bis.1 c.p.). Con ordinanza del 27 agosto 2020 il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza del Gip rigettando l'istanza difensiva.
Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione, e la Corte di Cassazione, Sez. 2, n. 19183 del 26/03/2019, annullava l'ordinanza per omessa notifica al difensore del provvedimento con il quale la Corte aveva disposto la partecipazione da remoto all'udienza del riesame da parte di Cacciola Vincenzo. Avverso l'ordinanza pronunziata dal collegio del riesame in sede rescissoria il ricorrente eccepiva l'inefficacia dell'ordinanza cautelare poiché il plico del giudizio rescindente inviato dalla Suprema Corte il 09/05/2019 perveniva presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 16/05/2019, e veniva trasmesso alla cancelleria della Sezione ex artt. 309, 310 c.p.p. in data 20/05/2019, sicché, a parere della difesa, avendo il collegio depositato il provvedimento decisorio in data 30 maggio 2019, risulta violato l'art. 311, comma 5 bis, c.p.p., anche alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 16 luglio 2020, n. 27104.
Con l'ordinanza oggi impugnata, tuttavia, il Tribunale della libertà rigettava l'appello, evidenziando che:
1) nel giudizio di riesame, la doverosa verifica - anche di ufficio - della tempestività del procedimento è questione ulteriore e diversa dalla verifica della sussistenza dei presupposti della misura cautelare;
2) l'omessa pronunzia di inefficacia da parte del giudice del riesame non può essere né dedotta né rilevata nel successivo giudizio di cassazione se non è stata oggetto di specifico motivo; e la Corte, nel caso di accoglimento del motivo anche unico con il quale si censura l'omessa pronunzia sulla caducazione, dovrà annullare senza rinvio la decisione impugnata limitatamente a tale omissione dichiarando la cessazione di efficacia della misura;
3) l'omessa pronunzia sulla caducazione ex art 309, comma 10, c.p.p. quale vizio della sola decisione del riesame, ove non dedotta nel giudizio di cassazione, non può essere rilevato dal giudice del procedimento principale. Da questa sequenza consegue che ove, in sede di riesame o di rinvio conseguente ad annullamento dell'ordinanza del Tribunale per il riesame, vi sia stata una omessa pronunzia in ordine alla inefficacia della misura cautelare per violazione dell'art. 309, comma 10, c.p.p. o per violazione dell'art. 311, comma 5 bis, c.p.p., tale vizio resta sanato ove non dedotto con specifico motivo in sede di ricorso per cassazione, proposto avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame, né tale vizio può essere successivamente rilevato dal giudice procedente, poiché, ove ciò accadesse, si incorrerebbe in palese contraddizione , ammettendo la rilevabilità nel procedimento principale di una questione che nel procedimento incidentale rimane precluso se non dedotta con uno specifico motivo di impugnazione Orbene, nel caso in esame, questa specifica questione è stata prospettata dalla difesa con ricorso per cassazione, ed è stata definita con sentenza n. 51019 del 19/11/2019, pronunzia con la quale la Corte ha ritenuto infondata la censura di inefficacia dell'ordinanza cautelare ex art. 311, comma 5 bis, c.p.p., affermando che: "Da un lato, è assolutamente pacifico in giurisprudenza che l'annullamento con rinvio dell'ordinanza del riesame solo per ragioni di rito non determina in nessun caso - di per sé - la perenzione della misura coercitiva.
D'altra parte, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il termine decadenziale decorre per il giudice di rinvio dalla data in cui il fascicolo relativo al ricorso per cassazione, comprendente la sentenza rescindente, perviene alla cancelleria della sezione competente per il riesame e non alla cancelleria centrale del tribunale". E dunque il termine di dieci giorni per il deposito della pronunzia del riesame avrebbe dovuto decorrere dalla data in cui gli atti con il fascicolo rescindente sono pervenuti nella cancelleria della sezione competente, dunque presso la sezione per il riesame, ove gli atti sono stati depositati il 20/05/2019, data rispetto alla quale deve ritenersi tempestivo il deposito della pronunzia decisoria del riesame in data 30/05/2019.
Infine, il Tribunale ha rilevato come il motivo dedotto non è stato oggetto di specifico motivo di ricorso e non può essere riproposto ex art. 299 c.p.p. dinanzi al giudice procedente risultando, comunque, sanato.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Cacciola Vincenzo, Avv. Mario Santambrogio, che ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 311, comma 5 bis, c.p.p. per omessa dichiarazione di inefficacia dell'ordinanza cautelare genetica e per erronea applicazione dei principi di diritto affermati da Sez. U. n. 27104/2020 (in forza del quale il termine di cui all'art. 311 comma 5 bis c.p.p. decorre dall'arrivo degli atti e del fascicolo presso la cancelleria del Tribunale che ha emesso il provvedimento censurato) e da Cass. 47042/2015 (con riguardo all'incidenza del principio affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite su un giudicato cautelare).
Quanto afferma il Tribunale del riesame, secondo il quale il principio affermato da Sez. U. 27104/2020 in relazione al dies a quo rilevante ex art 311 comma 5 bis c.p.p. non potrebbe trovare applicazione poiché, nel caso di specie, dovrebbe farsi riferimento al principio di diritto affermato da Sez. U 14/2000, Piscopo - in forza del quale "L'omissione, da parte del giudice del riesame, della pronuncia, anche d'ufficio, della sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., costituisce un vizio della decisione che, come tale, può essere fatto valere esclusivamente con il ricorso per cassazione nell'ambito del procedimento "de libertate" e non anche con la richiesta di declaratoria dell'inefficacia della misura rivolta al giudice del procedimento principale (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che nel giudizio di legittimità la predetta omissione, in quanto vizio della decisione, non può essere rilevata d'ufficio ma solo se denunciata con uno specifico, ancorché unico, motivo di impugnazione)" -, sarebbe errato poiché la nuova istanza per la declaratoria di inefficacia dell'ordinanza cautelare è stata formulata non già perché taciuta nel procedimento cautelare originario, bensì in ragione dell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite del 16 luglio 2020 che ha modificato il "dies a quo" dal quale decorre il termine di cui all'art. 311 comma 5 bis c.p.p. In ogni caso rileva che l'eccezione di perdita di efficacia della misura cautelare ex art. 311, comma 5 bis, c.p.p. era stata tempestivamente proposta nel ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame del 30 maggio 2019, e rigettata alla luce dell'orientamento dominante in quel frangente temporale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno risolto il contrasto interpretativo sulla decorrenza del termine per la decisione dell'istanza di riesame in caso di annullamento con rinvio affermando il principio secondo cui, nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento dell'ordinanza del tribunale del riesame che abbia disposto o confermato la misura cautelare personale, il procedimento ha inizio nel momento in cui gli atti trasmessi dalla Corte di cassazione pervengono alla cancelleria del tribunale, da qui cominciando a decorrere la articolata sequenza temporale di cui all'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. con le relative sanzioni processuali in caso di sua inosservanza (Sez. U, n. 27104 del 16/07/2020, Calella, Rv. 279533, che, nella specie, ha rigettato il motivo di ricorso con cui si deduceva l'inefficacia della misura cautelare, rilevando che, in applicazione del suddetto principio, il termine di dieci giorni per la decisione decorre, anche nel giudizio di rinvio, dal momento della ricezione degli atti richiesti all'autorità procedente).
3. Nel caso in esame, non risulta, agli atti nella disponibilità di questa Corte, l'accesso ai quali è consentito limitatamente alla devoluzione di questioni processuali, che il Tribunale del riesame abbia richiesto alla Procura l'inoltro degli atti, sicché il termine non può ritenersi decorrere dalla ricezione degli atti da parte della Procura - avendo il Tribunale, a quanto consta, assunto la decisione sulla base degli atti già nella sua disponibilità trasmessi in seguito all'annullamento con rinvio della Corte di Cassazione -, bensì dalla data di ricezione degli atti da parte della Corte di Cassazione. Sicché astrattamente il ricorso sarebbe fondato, essendo la decisione intervenuta oltre il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti da parte della cancelleria centrale del Tribunale.
4. Tuttavia, va rilevato che sulla questione dedotta si è già formato un giudicato cautelare, essendo stata decisa espressamente dalla Corte di Cassazione in altra decisione che, sul punto, sia pur applicando il principio che il dies a quo dovesse decorrere dalla ricezione degli atti da parte della cancelleria del Tribunale del riesame, ha rigettato il ricorso. In tal senso, infatti, il ricorrente ha omesso di evidenziare che sul punto si è pronunciata Sez. 6, n. 51019 del 19/11/2019, decidendo sul ricorso proposto da Cacciola Vincenzo avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria emessa, in sede di giudizio rescissorio, il 30/05/2019.
Sicché in questa sede il ricorso per cassazione non ha ad oggetto il giudizio rescissorio, bensì un appello avverso il rigetto di una richiesta di revoca (recte, di estinzione) della misura cautelare riproposta dinanzi al Gip, e poi al Tribunale del riesame. 4.1. Al riguardo, giova rammentare, con riferimento alla nozione di giudicato cautelare, che secondo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez.
U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908, che, nell'affermare tale principio, hanno escluso che possa valere a rimuovere l'effetto preclusivo il mero sopravvenire -)r di una sentenza della Corte di cassazione che esprima un indirizzo giurisprudenziale diverso da quello seguito dall'ordinanza che ha deciso la questione controversa). Nel medesimo solco, più di recente, è stato ribadito che le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627;
Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Bertocchi, Rv. 273648). Ebbene, nel caso in esame, la questione della decorrenza del termine per la decisione dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del Tribunale era stata oggetto di esplicito motivo di ricorso (il secondo e il terzo dell'Avv. Santambrogio) e di esplicita decisione della Corte di Cassazione (§ 2 del Considerato in diritto), e non può essere riproposta nuovamente, riaprendo l'incidente cautelare e reiterando la medesima questione mediante proposizione di una istanza di revoca presentata al Gip ex art. 299 c.p.p., e, successivamente, di appello del relativo rigetto dinanzi al Tribunale del riesame e conseguente ricorso per cassazione. 4.2.
Il ricorrente ha al riguardo richiamato il principio secondo cui il mutamento giurisprudenziale intervenuto con decisione delle Sezioni Unite o anche di una delle Sezioni della Corte di cassazione nel normale esercizio della funzione nomofilattica, purché connotato da caratteristiche di stabilità ed univocità, integra un "nuovo elemento" di diritto, idoneo a legittimare la riproposizione di richiesta di revoca o modifica di misura cautelare personale non più suscettibile di gravame (Sez. 3, n. 47042 del 07/10/2015, D.B., Rv. 265543; in tema di esecuzione, Sez.
U, n. 18288 del 21/01/2010, Beschi, Rv. 246651). Tuttavia, va rammentato che la preclusione che deriva dal c.d. "giudicato cautelare" attiene alle singole questioni, non al procedimento previsto dall'art.299 c.p.p. Ciò posto, il principio richiamato deve ritenersi riferito al procedimento ex art. 299 c.p.p., nel senso che il mutamento giurisprudenziale 'stabilizzato' può costituire un "elemento nuovo" di diritto, un "fatto sopravvenuto" (secondo la dizione della norma), per attivare il procedimento di revoca o modica della misura, ma non può essere applicato anche alle questioni divenute oggetto di preclusione processuale, e, quindi, di giudicato cautelare, che siano state già decise addirittura con sentenza della Corte di Cassazione.
In altri termini, il mutamento di giurisprudenza può legittimare una richiesta di revoca che abbia ad oggetto una misura cautelare in relazione alla quale sia stato già definito l'incidente de libertate, e si sia formato un "giudicato cautelare" su altre questioni, e, dunque, legittimare una riproposizione di richiesta di revoca o modifica di misura cautelare personale non più suscettibile di gravame (Sez. 3, n. 47042 del 07/10/2015, D.B., Rv. 265543); ma non può essere invocato per riproporre la medesima questione già oggetto di decisione.
Del resto, anche il richiamo del P.G. a Sez. 6, n. 14051 del 25/02/2020, Russo, Rv. 278843, secondo cui il principio "tempus regit actum" si applica solo alla successione nel tempo delle leggi processuali e non anche al mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale di queste ultime, sicché qualora si succedano, in sede di legittimità, interpretazioni difformi di norme processuali, il provvedimento assunto nell'osservanza di un orientamento in seguito non più condiviso non può considerarsi legittimo, non appare pertinente ai fini della risoluzione della questione proposta, in quanto concerne una fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva ritenuto l'utilizzabilità delle intercettazioni, recependo l'interpretazione successivamente non condivisa da Sez.
U, n. 51 del 28/11/2019, dep.2020, Cavallo. In altri termini, il principio è stato applicato con riferimento ad una fattispecie in cui non si era formata alcuna preclusione processuale sulla questione (c.d. "giudicato cautelare"), avendo il Tribunale del riesame affermato l'utilizzabilità delle intercettazioni sulla base dell'orientamento successivamente non accolto dalle Sezioni Unite 'Cavallo', ed avendo la Corte di Cassazione annullato il provvedimento impugnato, in applicazione del principio medio tempore affermato dal massimo organo di nomofilachia.
5. Va, infine, rammentato che le Sezioni Unite 'Piscopo' hanno affermato il principio, mai oggetto di rivisitazione, secondo cui l'omissione, da parte del giudice del riesame, della pronuncia, anche d'ufficio, della sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., costituisce un vizio della decisione che, come tale, può essere fatto valere esclusivamente con il ricorso per cassazione nell'ambito del procedimento "de libertate" e non anche con la richiesta di declaratoria dell'inefficacia della misura rivolta al giudice del procedimento principale (Sez.
U, n. 14 del 31/05/2000, Piscopo, Rv. 216261, che ha altresì precisato che nel giudizio di legittimità la predetta omissione, in quanto vizio della decisione, non può essere rilevata d'ufficio ma solo se denunciata con uno specifico, ancorché unico, motivo di impugnazione). Ebbene, nel caso in esame, la questione era stata dedotta con il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame del 30/05/2019, e rigettata dalla Corte di Cassazione, e non poteva essere riproposta con la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura rivolta al Gip del procedimento principale.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla can