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Sentenza — n. 30762/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30762/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30762/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'ordinanza impugnata è stata emessa il 4 febbraio 2021 dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria, che ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di Domenico Longo, indagato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari (in quanto soggetto ultrasettantenne) per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per avere rivestito il ruolo di capo-società di Polistena, quale reggente vicario della cosca, sino alla scarcerazione di Vincenzo Longo, avvenuta il 14 gennaio 2017.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen, art. 581 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30762/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994). 3.4. Infine deve ritenersi che il Tribunale del riesame abbia correttamente valutato la posizione cautelare del ricorrente anche volendola inquadrare nell'attuale assetto della giurisprudenza di legittimità sui rapporti tra il requisito dell'attualità di cui all'art. 274, comma 1, lett.

Parole chiave

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indagine per abuso di informazioni privilegiate agente di polizia membro della famiglia inchiesta mascherata indagine per furto atti istruttori penali

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
D'altra parte, a riprova della peculiarità della valutazione a farsi, giova ricordare che le caratteristiche di persistenza del vincolo associativo ex art. 416- bis cod.
art. 581 cod. proc. pen
Quanto agli aspetti del ricorso per cui non si registra una critica puntuale alle proposizioni dell'ordinanza impugnata, vale la pena di ricordare che, contravvenendo all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LONGO DOMENICO nato a POLISTENA il 12/01/1948 avverso l'ordinanza del 04/02/2021 del TRIB. DEL RIESAME di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. ANGELO SORACE, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 4 febbraio 2021 dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria, che ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di Domenico Longo, indagato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari (in quanto soggetto ultrasettantenne) per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per avere rivestito il ruolo di capo-società di Polistena, quale reggente vicario della cosca, sino alla scarcerazione di Vincenzo Longo, avvenuta il 14 gennaio 2017.

2. Contro l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato a mezzo dei propri difensori di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di gravità indiziaria. Precisa il ricorrente che, dai processi richiamati nell'ordinanza impugnata (quelli denominati "Crimine" e "Scacco matto"), Longo era uscito assolto, sicché l'evocazione di quei due precedenti da parte del Collegio della cautela non sarebbe utile a sostenere la validità della tesi accusatoria nei suoi confronti, giacché l'esistenza di un clan riferibile alla famiglia Longo non implica la possibilità di reputarvi partecipi tutti coloro che portano quel cognome; in particolare — si legge nel ricorso — l'assenza del capo-società Vincenzo Longo non significa che Domenico, in sua assenza, sia subentrato nel suo ruolo.

Ciò a maggior ragione laddove il Tribunale del riesame ha errato quando ha ritenuto che Domenico Longo sia fratello di Vincenzo, mentre si tratta di lontani parenti. Il ricorso osserva, poi, che il Collegio della cautela ha posto a base del vaglio di gravità indiziaria solo una conversazione del primo gennaio 2017 tra Biagio Moretto e Antonio Ierace, da cui è stato evinto che Domenico Longo fosse diventato reggente della cosca in assenza di Vincenzo Longo, disattendendo gli insegnamenti della giurisprudenza di questa Corte circa i parametri da cui evincere la partecipazione associativa, esegesi che il ricorrente riporta enunciando i principi sanciti da alcune pronunzie di legittimità. 2.2.

Il secondo motivo di ricorso investe nominalmente il profilo delle esigenze cautelari, secondo il ricorrente interessate da un travisamento della prova, salvo poi dirigere le proprie doglianze comunque al profilo della gravità indiziaria. Dopo aver riportato un passaggio dell'intercettazione che si legge anche nell'ordinanza impugnata, si sostiene che: - Domenico Longo non aveva cognizione dei danneggiamenti subiti da Moretto; - non era stato contattato per primo, ma per secondo; - non aveva partecipato al summit del 13 gennaio 2017. Il tenore della conversazione evidenziava il distacco ed il disinteresse di Domenico Longo dalle dinamiche criminali di Polistena.

D'altro canto, Moretto aveva "fatto tutto da solo", nel senso che aveva autonomamente ritenuto di informarsi con chi credeva che avesse un ruolo di vertice nel sodalizio per cercare spiegazioni circa il danneggiamento subito, spiegazioni che gli erano poi state fornite non già da Longo, ma da esponenti di cosche di luoghi limitrofi, che gli avevano spiegato che le famiglie che comandavano a carattere locale avevano deciso che tutti dovessero pagare il pizzo. Se realmente il ricorrente fosse stato un esponente di vertice della compagine, egli sarebbe stato certamente a conoscenza dell'evento e, anzi, avrebbe dovuto dare il proprio assenso.

La conversazione non era stata letta nella sua interezza. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, giustificate con mere proposizioni di stile. La presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non comporta alcun automatismo. Quanto al rischio di inquinamento probatorio, le argomentazioni del Tribunale del riesame sono prive di specificità, non essendovi comportamenti concreti dell'indagato che inducano a ritenere che egli potrebbe avere intenzione di inquinare le prove. In ordine al pericolo di recidiva, difettano elementi che lascino ritenere che Longo possa commettere reati della stessa specie di quelli per cui si procede, ovvero che, presentatasi l'occasione, vi sia il rischio di recidiva.

A denotare l'inattualità delle esigenze cautelari — si legge, infine, nel ricorso — vi sarebbe la stessa collocazione temporale dei fatti.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto rigettarsi il ricorso, mentre l'Avv. Angelo Sorace, per il ricorrente, ha insistito per l'accoglimento del medesimo, ribadendo le argomentazioni svolte nell'impugnativa di legittimità all'attenzione di questo Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso, che attiene alla gravità indiziaria, è manifestamente infondato e privo di un effettivo confronto con l'ordinanza impugnata, che ha logicamente evinto la partecipazione del ricorrente al sodalizio ed il suo ruolo di vertice dalla conversazione intrattenuta da Biagio Moretto. Due sono gli aspetti su cui si è incentrata la valutazione del Collegio della cautela, dando luogo ad un costrutto che sfugge alle critiche del ricorrente. 1.1. Da una parte, è stato attribuito rilievo indiziario all'atteggiamento del Moretto — soggetto vicino alla cosca — quando, una volta subito un danneggiamento ad alcune opere che stava realizzando, si è rivolto prima a Francesco Cutano —"mastro di giornata" della società di Polistena ed il cui figlio lavorava all'interno dell'immobile danneggiato — e poi al Longo, definito "patriarca"; a quest'ultimo Moretto ha chiesto conto del perché, pur osservando ogni dovere nei confronti suoi e della cosca, qualcuno lo avesse fatto bersaglio di azioni violente.

Come sottolineato dal Tribunale del riesame con motivazione non manifestamente illogica, lo sfogo di Moretto evidenzia come questi si fosse rivolto a Longo e recriminasse circa la scarsa attenzione ricevuta dalla sua disavventura, reputando il suo interlocutore una figura di vertice avente il controllo del territorio ("il paese è vostro mica mio" è una delle frasi che Moretto ha affermato di avere rivolto a Longo, definito altresì dal primo un "patriarca") nonché soggetto cui il Moretto aveva sempre portato il dovuto "rispetto", anche mediante elargizioni di denaro (il "fiore" di cui si legge nella captazione).

Da questi elementi, il Tribunale ha evinto che Longo fosse una figura di riferimento quanto agli equilibri criminali del territorio e di primo piano della compagine. Questa conclusione appare munita di razionalità e non presta il fianco alla critiche del ricorrente, che in effetti non si confronta realmente con la costruzione argomentativa del Tribunale del riesame; la conclusione circa il ruolo di Longo nella cosca è stata ricavato, infatti, sia dal tributo, anche economico, che il "camminante" Moretto afferma di avere riservato a Longo in passato — che non si spiega altrimenti che con una collocazione 'ndranghetista del ricorrente — sia per l'interesse e/o la protezione pretesi nel caso del danneggiamento, che non avrebbero avuto senso laddove Longo fosse stato un quivis de populo e non un soggetto dal quale, per la collocazione criminale, dovesse aspettarsi un controllo del territorio e delle attività illecite ivi svolte. 1.2.

L'altro aspetto è quello valorizzato dal Tribunale del riesame a proposito del passaggio della conversazione del Moretto con Franco Cutano sempre a proposito del danneggiamento, quando il secondo — che aveva appena partecipato al summit 'ndranghetista del 13 gennaio 2017 in cui si era discusso anche del danneggiamento — aveva assentito all'affermazione del Moretto circa il fatto che Longo fosse "il padre di tutti, il più anziano" ed aveva comunicato al suo interlocutore che il clan si era attivato. Su questo punto non vi è nessun confronto del ricorrente.

Quanto agli aspetti del ricorso per cui non si registra una critica puntuale alle proposizioni dell'ordinanza impugnata, vale la pena di ricordare che, contravvenendo all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., il ricorrente ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

2. Il secondo motivo di ricorso — che, al di là della sua intestazione, attinge ancora la gravità indiziaria — è inammissibile in quanto indulge su una diversa ricostruzione dei fatti, ignora quanto argomentato dal Tribunale del riesame circa il significato dell'interessamento preteso dal Longo nonché trascura quanto osservato dal Collegio, cioè che l'esistenza di diverse figure di riferimento di Moretto nel clan non smentisce la consistenza indiziaria a carico dell'odierno ricorrente.

3. Anche il motivo di ricorso sulle esigenze cautelari è inammissibile per diverse, concorrenti ragioni. 3.1. Innanzitutto il ricorso è fondato prevalentemente su proposizioni generiche, costruite su affermazioni di principi non collegati, poi, alla concreta regiudicanda. 3.2. L'impugnativa mostra, poi, un mancato confronto con l'ordinanza impugnata laddove indugia sul pericolo di inquinamento probatorio, che non è esigenza cautelare posta a fondamento del provvedimento di cui si discute. 3.3. Errata appare, ancora, a giudizio del Collegio, l'impostazione del ricorrente laddove ritiene che sia necessaria la prevedibilità del presentarsi di occasioni che possano determinare la ricaduta nel crimine. A questo proposito — tralasciando, per il momento, il fatto che vengono in gioco nella specie anche le presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. — è opportuno precisare che il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto — fondato cioè su elementi reali e non ipotetici — ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita ovvero di quelle "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto, che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva; il Giudice della cautela deve, quindi, procedere ad un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti.

Tale orientamento — contrapponendosi ad altro pure maturato nella giurisprudenza di legittimità — non reputa tuttavia che la valutazione prognostica si estenda alla n previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (ex multis, Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977;

Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994). 3.4. Infine deve ritenersi che il Tribunale del riesame abbia correttamente valutato la posizione cautelare del ricorrente anche volendola inquadrare nell'attuale assetto della giurisprudenza di legittimità sui rapporti tra il requisito dell'attualità di cui all'art. 274, comma 1, lett.

c) e le presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (con particolare riferimento all'associazione mafiosa) e sul riverbero di detto rapporto sul versante motivazionale dei provvedimenti cautelari, rispetto al quale si registrano due orientamenti, oltre ad una terza direzione ermeneutica di carattere "intermedio", espressa, in tempi recenti, da Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471, che costituisce altresì un'efficace guida per l'illustrazione delle diverse posizioni giurisprudenziali. Secondo una prima opzione, la presunzione relativa di pericolosità sociale per il partecipe ad associazione mafiosa può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del Giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicché, in assenza di elementi a favore, sul Giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 26371 del 24/7/2020, Carparelli, Rv. 279470;

Sez. 6, n. 19787 del 26/3/2019, Bonforte, Rv. 275681; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. Trombacca, Rv. 278569; Sez. 5, n. 40206 del 2/7/2018, Lombardo, n. m.;Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifiro', Rv. 273631; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726; Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi, Rv. 268197; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265986;

Sez. 5, n. 38119 del 22/07/2015, Ascone, Rv. 264727; nonché Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626, che opera un distinguo tra mafie storiche e non). Una specifica declinazione interna dell'orientamento suddetto (Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626; Sez. 5, n. 36389 del 15/7/2019, Forgetti, Rv. 276905) ha proposto, talvolta, una distinzione tra "mafie storiche" e quelle che tali non sono, legando unicamente alle prime la presunzione relativa di pericolosità cautelare alla quale non è necessaria la verifica in punto di attualità del pericolo, potendo essere vinta la presunzione solo dalla prova del distacco dal contesto mafioso.

Un diverso orientamento ritiene sussistente un onere motivazionale, incentrato sulla valutazione del requisito dell'attualità, allorché si registri una consistente distanza temporale tra i fatti ed il provvedimento cautelare (Sez. 1, n. 28991 del 25/9/2020, Felice, Rv. 279728; Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, Lo Russo, Rv. 279720; Sez. 1, n. Sez. 1, n. 42714 del 19/7/2019, Terminio, Rv. 277231; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861 - 01; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino e altri, Rv. 270738;

Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo e altri, Rv. 268727). Esiste, poi, una terza opzione esegetica — che è quella a cui aderisce la sentenza Quaceci e che è stata definita "intermedia" nella relazione di contrasto n. 94 del 2020 a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione - che muove dal rilievo che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale; sicché non vi è un obbligo positivo di motivare circa la ricorrenza dei pericula libertatis, ma occorre soltanto apprezzarne le ragioni di esclusione evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti; con la precisazione che, tra le ragioni di esclusione suddette, rientra anche il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, a differenza della rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha invece valore determinante nel senso dell'insussistenza delle esigenze cautelari.

E' cosi che, mentre la dimostrazione del recesso dal sodalizio e della definitiva interruzione dei rapporti dell'interessato con la cosca di appartenenza ha un'incidenza tranchant rispetto al venir meno dell'attualità delle esigenze cautelari, il tempo trascorso — naturalmente in assenza di ulteriori manifestazioni di appartenenza al sodalizio — va valutato in ragione della sua effettiva estensione e del significato che esso può assumere in termini di allontanamento dal contesto delinquenziale rispetto alla gravità degli addebiti — recte, del substrato fattale alla base dei medesimi — che sono mossi all'indagato.

Ebbene, il Collegio ritiene di aderire a questo terzo orientamento, siccome in grado di comporre i vari indicatori normativi e di operare una valutazione bilanciata che, da una parte, tenga conto della presunzione — ancorché relativa — di sussistenza delle esigenze cautelari e, dall'altra, non paralizzi la valutazione giudiziaria rispetto alla singola vicenda cautelare, quando sia trascorso un considerevole lasso di tempo dai fatti e il detenuto non abbia fatto registrare ulteriori comportamenti indicativi della sua appartenenza alla compagine malavitosa.

D'altra parte, a riprova della peculiarità della valutazione a farsi, giova ricordare che le caratteristiche di persistenza del vincolo associativo ex art. 416- bis cod. pen. e la necessità di tenerne conto a fini cautelari sono state nuovamente riconosciute dalla Corte Costituzionale, sia pure al fine di respingere, per manifesta infondatezza, una censura di illegittimità della presunzione non già di sussistenza delle esigenze cautelari, ma di adeguatezza della sola custodia in carcere. Nell'ordinanza n. 136 del 2017, infatti, la Consulta ha ricordato la «specificità del vincolo, che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall'altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso».

Nell'occasione, la Corte, nel richiamare un proprio precedente (sentenza n. 265 del 2010), ha ricordato che le caratteristiche del vincolo associativo lo rendono capace di permanere inalterato nonostante le vicende personali dell'associato e di mantenerne viva la pericolosità, il che costituisce una traccia esegetica di grande rilievo a conforto dell'interpretazione seguita nella questione sub iudice. Orbene, svolte queste considerazioni, va rilevato che, da una parte, nel caso di specie, il tempo trascorso dai fatti non è particolarmente esteso e che non sono emersi elementi da cui desumere un allontanamento dell'indagato dalla cosca di appartenenza; dall'altra, va valorizzata la consistenza dell'addebito, che vede il ricorrente rivestire una posizione di vertice della compagine, con quel che ne consegue in termini di compenetrazione con l'associazione per delinquere, con un'intensità di effettiva appartenenza che rende estremamente improbabile un allontanamento dal contesto legato al mero decorso del tempo.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilit