Sentenza — n. 30761/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAL'ordinanza impugnata è stata emessa il 19 aprile 2021 dal Tribunale del riesame di Firenze, che ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Ismet Berisha — indagato del reato di cui agli artt. 582, 582 e 585 cod. pen. ai danni di Zaccaria Ayoub — avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del capoluogo toscano gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a seguito di arresto in flagranza di reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod. proc. pen, art. 311 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30761/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Collegio intende dare continuità — condividendola — alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale eventuali vizi del sub procedimento cautelare successivi all'emissione ed all'applicazione del vincolo genetico non si riverberano né sulla legittimità del titolo cautelare, né su quella della procedura di riesame e non possono essere fatti valere né con ricorso ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. al Tribunale del riesame, né con l'impugnativa dinanzi a questa Corte ex art. 311 cod. proc. pen. contro quest'ultimo provvedimento (tra le altre, Sez.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERISHA ISMET nato a FIRENZE il 23/05/1993 avverso l'ordinanza del 19/04/2021 del TRIB. DEL RIESAME di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. SAVERIO GIANGRANDI, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 19 aprile 2021 dal Tribunale del riesame di Firenze, che ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Ismet Berisha — indagato del reato di cui agli artt. 582, 582 e 585 cod. pen. ai danni di Zaccaria Ayoub — avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del capoluogo toscano gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a seguito di arresto in flagranza di reato.
2. Contro l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato a mezzo del proprio difensore di fiducia, affidandosi a due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al punto della decisione del Tribunale del riesame con il quale si era sostenuto che l'eccezione concernente il mancato espletamento dell'interrogatorio di garanzia non potesse essere formulata in sede di riesame, ma dovesse essere fatta valere con istanza di inefficacia al Giudice della cautela e, eventualmente, con appello cautelare. Di contro — sostiene il ricorrente — in sede di riesame possono essere sollevate questioni concernenti fatti successivi al momento genetico, come testimoniato dall'inefficacia di cui all'art. 309, comma 5, codice di rito. 2.2.
Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge soffermandosi proprio sul tema prima accennato, vale a dire l'inefficacia della misura cautelare per omesso interrogatorio. Dopo aver ricordato l'importanza garantistica dell'incombente, il ricorrente lamenta di non essere stato interrogato in udienza di convalida in quanto vi era il sospetto che fosse affetto da Covid, nonostante fosse previsto il collegamento da remoto del Giudice con i locali del carcere. Il Carcere di Sollicciano aveva trasmesso alla Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari una certificazione in cui si attestava una sintomatologia (tosse e raffreddore), che sconsigliava l'amozione dalla cella prima di avere l'esito del tampone.
Tuttavia il ricorrente non aveva mai avuto il Covid, tanto che tre giorni dopo si era avuto l'esito del tampone, che tuttavia era stato trasmesso all'ufficio del Giudice per le indagini preliminari solo il 23 aprile. Secondo il ricorrente, il differimento dell'interrogatorio sarebbe illegittimo ed il Tribunale del riesame avrebbe dovuto pronunziarsi sia su quest'ultimo, sia sulla conseguente perdita di efficacia della misura cautelare, previa acquisizione della documentazione utile presso il carcere. Conclude il ricorso che l'interrogatorio si era tenuto solo il 27 aprile 2021, dopo l'udienza dinanzi al Collegio della cautela.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, perché le questioni concernenti l'interrogatorio di garanzia non possono essere sollevate nella procedura ex art. 309 cod. proc. pen.
4. L'Avv. Saverio Giangrandi, per il ricorrente, ha ribadito la tesi già sostenuta in sede di ricorso quanto all'ammissibilità, sia in sede di procedura ex art. 309 cod. proc. pen. che nella presente, della doglianza concernente il vizio che si assume sussistente quanto all'interrogatorio di garanzia; il Collegio della cautela — sostiene il difensore — avrebbe dovuto, quindi, approfondire, presso la casa circondariale, le ragioni poste alla base del ritardato interrogatorio. CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è inammissibile.
1. Il Collegio intende dare continuità — condividendola — alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale eventuali vizi del sub procedimento cautelare successivi all'emissione ed all'applicazione del vincolo genetico non si riverberano né sulla legittimità del titolo cautelare, né su quella della procedura di riesame e non possono essere fatti valere né con ricorso ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. al Tribunale del riesame, né con l'impugnativa dinanzi a questa Corte ex art. 311 cod. proc. pen. contro quest'ultimo provvedimento (tra le altre, Sez.
U, n. 45246 del 19/07/2012, Rv. 253549, Polcino, in motivazione); si tratta di un principio ripetutamente affermato proprio per quanto concerne i vizi che attengono all'interrogatorio di garanzia (Sez. U, n. 26 del 05/07/1995, Galletto, Rv. 202015; Sez. 2, n. 54267 del 12/10/2017, Cirino, Rv. 271366; Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Bianco, Rv. 267851; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266294; Sez. 2, n. 4817 del 23/10/2012, dep. 2013, Russo, Rv. 254447; Sez. 3, n. 16386 del 10/02/2010, Vidori, Rv. 246768). Né la rilevanza, sull'ordinanza genetica, della violazione di cui all'art. 309, comma 5, codice di rito dimostra il contrario, giacché si tratta di un'incidenza prevista per legge e che attiene ad un vizio determinatosi in relazione alla procedura di riesame, per violazione di una norma tesa ad assicurare a quest'ultimo la necessaria celerità.
In questo senso va ricordato che la sentenza della Sezioni Unite Polcino, nel ribadire il principio secondo cui i vizi dell'interrogatorio non possono essere fatti valere in sede di riesame, ha precisato che «Quanto all'ipotesi di caducazione prevista dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., essa non incide né sulla validità del provvedimento applicativo né sull'esistenza dei presupposti della misura, ma si configura come "oggetto aggiuntivo" (così sentenza Piscopo) del giudizio di riesame, rispetto alla verifica della validità del provvedimento applicativo impugnato e dei presupposti della misura cautelare applicata, trattandosi di conseguenza di un evento verificatosi nello stesso giudizio».
Ne consegue che il primo motivo di ricorso deve essere reputato manifestamente infondato, il che assorbe il secondo motivo, che potrebbe essere esaminato solo laddove si ritenesse che la doglianza concernente il ritardato interrogatorio sia ammissibile in questa sede.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.13/6/2000 n.186).
4. Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30/6/2021. Il Consigliere estensore Il Presi