Sentenza — n. 30760/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon le istanze che formano oggetto del presente giudizio, il difensore e procuratore speciale di Walter e Salvatore Tuttolomondo chiede la rimessione del processo pendente, nella fase dell'udienza preliminare, dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, che li vede imputati di reati tributari, falso, bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e reati societari. In particolare, gli istanti premettono che la mozione si inserisce nell'ambito del procedimento penale concernente le vicende della società di calcio U.S. Città di Palermo, su cui la Procura palermitana ha svolto ampie indagini, delle quali è stata costantemente tenuta aggiornata la stampa, quest'ultima molto seguita dai tifosi, che hanno mal digerito la mancata iscrizione della squadra al campionato di serie B, ritenuta addebitabile anche ai fratelli Tuttolomondo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 45 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30760/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Fatta questa premessa e venendo alla questione sub iudice, i richiedenti fondano le mozioni ex art. 45 cod. proc. pen. su due profili. L'uno — su cui peraltro il difensore degli istanti non ha insistito nella sua discussione orale — è il turbamento allo svolgimento del processo visto nella prospettiva dei magistrati dell'Ufficio giudiziario dinanzi al quale si sta celebrando il processo a carico dei Tuttolomondo; l'altro è il medesimo turbamento dello svolgimento del processo riguardato sotto il profilo delle implicazioni concernenti la sicurezza dei Tuttolomondo, in tesi messa in pericolo dall'animosità che alcuni tifosi hanno manifestato nei loro confronti e che ne inibirebbe una libera partecipazione al processo ove esso proseguisse a Palermo. 2.1.
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a seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: TUTTOLOMONDO WALTER nato a PORTICI il 17/11/1967 TUTTOLOMONDO SALVATORE nato a PORTICI il 29/04/1955 Letta l'ordinanza del 23/04/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALERMO, che ha trasmesso gli atti a questa Corte; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto rigettarsi l'istanza di rimessione; udito l'Avv. MARCO FRANCO, per gli istanti, che ha insistito per l'accoglimento della richiesta di rimessione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con le istanze che formano oggetto del presente giudizio, il difensore e procuratore speciale di Walter e Salvatore Tuttolomondo chiede la rimessione del processo pendente, nella fase dell'udienza preliminare, dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, che li vede imputati di reati tributari, falso, bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e reati societari. In particolare, gli istanti premettono che la mozione si inserisce nell'ambito del procedimento penale concernente le vicende della società di calcio U.S. Città di Palermo, su cui la Procura palermitana ha svolto ampie indagini, delle quali è stata costantemente tenuta aggiornata la stampa, quest'ultima molto seguita dai tifosi, che hanno mal digerito la mancata iscrizione della squadra al campionato di serie B, ritenuta addebitabile anche ai fratelli Tuttolomondo.
Aggiunge l'istanza che la Procura della Repubblica aveva anche avvertito la Federazione Italiana Gioco Calcio di asserite, plurime responsabilità dei fratelli Tuttolomondo, ciò tra la richiesta cautelare e l'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari. Questi elementi — si legge nell'istanza — fanno ritenere il processo «già pregiudicato perché nel Foro del Giudice naturale precostituito per legge è molto forte il risentimento per le vicissitudini della squadra del cuore e la magistratura togata chiamata a decidere sulle condotte asseritamente commesse dai germani Tuttolomondo è prevalentemente di origine palermitana».
Secondo gli istanti, la grave situazione locale che incide sull'imparzialità del Giudice, sarebbe ricollegabile alle plurime condotte minatorie di cui i Tuttolomondo e loro parenti sono stati vittime in ragione del mancato rispetto degli obblighi di iscrizione della squadra al campionato (fatti del 24 e 25 giugno 2019, oltre a condotte minatorie via web e via telefono, con minacce anche di portarsi a Roma, dove i Tuttolomondo vivono, e dovunque essi fossero), tali da costituire, secondo i richiedenti, gravi turbamenti della pubblica tranquillità e della pacifica convivenza dei cittadini, con pericolo anche per la sicurezza delle persone.
Hanno altresì sostenuto i richiedenti che questa situazione produce un pregiudizio alla libera determinazione dei fratelli Tuttolomondo a recarsi a Palermo per partecipare al processo ed hanno citato l'ingresso di ignoti presso gli uffici della Arkus Network s.r.l. che, oltre rubare varia attrezzatura, avevano imbrattato i muri con scritte inneggianti alla squadra di calcio del Palermo. I fatti si sono ripetuti di recente, tanto che, il 4 novembre 2020, data di esecuzione dell'ordinanza nei confronti dei Tuttolomondo, vi sono stati molti commenti aggressivi su Facebook; aggiungono gli istanti che la stampa ha dato ampia eco al provvedimento restrittivo e tiene costantemente accesi i riflettori sulla vicenda.
A sostegno dell'implicazione nel mondo della magistratura della vicenda del fallimento del Palermo Calcio, i richiedenti evocano: - il suicidio del dott. Cesare Vincenti, Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ed indagato insieme al figlio avvocato, dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, per i reati di corruzione e rivelazione di segreti di ufficio, per avere anticipato a Zamparini l'emissione dell'ordinanza cautelare a suo carico, il caso del dott. Sidoti, Giudice fallimentare del Tribunale di Palermo, accusato di avere omesso la declaratoria di fallimento della società calcistica perché corrotto.
Da questi eventi — sostengono gli istanti — si evincerebbe un'inclinazione dei magistrati del circondario di Palermo a parteggiare per l'una o per l'altra fazione, sicché sarebbe opportuno lo spostamento del processo a Caltanissetta, sede di un ufficio giudiziario già conscio delle implicazioni mediatiche della vicenda.
3. Il difensore degli istanti, in vista dell'udienza odierna, ha trasmesso via pec una memoria cui sono allegati i commenti sue web successivi alla pubblicazione della notizia circa la presentazione dell'istanza di rimessione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le istanze sono infondate e vanno, pertanto, respinte.
1. Prima di affrontare il concreto delle richieste e per chiarire la direttrice teorica che ha guidato la decisione del Collegio, va ricordato che il percorso attraverso il quale deve essere vagliata una richiesta di rimessione prevede diversi passaggi: esso prende le mosse dalla verifica circa l'esistenza di «gravi situazioni locali», per poi prevedere la verifica circa l'idoneità di queste ultime a «turbare lo svolgimento del processo» e circa la loro non eliminabilità se non con il mutamento del Giudice naturale (deve trattarsi, infatti, di situazioni «non altrimenti eliminabili» recita l'art. 45 cod. proc. pen.); una volta verificate queste caratteristiche, occorre, poi, che le gravi turbative non aliunde eliminabili pregiudichino la «libera determinazione delle persone che partecipano al processo», ovvero «la sicurezza o l'incolumità pubblica» ovvero, ancora, che «determinino motivi di legittimo sospetto».
Se già il percorso segnato dal legislatore prevede una precisa e serrata sequenza di verifiche da svolgere prima di giungere ad accogliere un'istanza di rimessione, non meno rigorosa è la giurisprudenza di questa Corte quando traccia l'approccio dell'interprete sul tema. L'esegesi consolidata di legittimità — che il Collegio intende ribadire — ritiene, infatti, che la "grave situazione locale" di cui all'art. 45 cod. proc. pen. è configurabile in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si celebra il processo, ovvero di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo (Sez.
U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi e altri, Rv. 223638; Sez. 6, n. 29413 del 06/06/2018, Boccalatte, Rv. 273560; Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273116; Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci e altri, Rv. 263952). Le Sezioni unite Berlusconi e la giurisprudenza successiva hanno altresì chiarito che l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii.
2. Fatta questa premessa e venendo alla questione sub iudice, i richiedenti fondano le mozioni ex art. 45 cod. proc. pen. su due profili. L'uno — su cui peraltro il difensore degli istanti non ha insistito nella sua discussione orale — è il turbamento allo svolgimento del processo visto nella prospettiva dei magistrati dell'Ufficio giudiziario dinanzi al quale si sta celebrando il processo a carico dei Tuttolomondo; l'altro è il medesimo turbamento dello svolgimento del processo riguardato sotto il profilo delle implicazioni concernenti la sicurezza dei Tuttolomondo, in tesi messa in pericolo dall'animosità che alcuni tifosi hanno manifestato nei loro confronti e che ne inibirebbe una libera partecipazione al processo ove esso proseguisse a Palermo. 2.1.
Orbene, osserva il Collegio, quanto al primo aspetto, che le indicazioni fornite dagli istanti sono generiche, non emergendo che l'attivismo della Procura della Repubblica di Palermo, le intemperanze di una certa parte della tifoseria ovvero la provenienza geografica dei magistrati in servizio a Palermo ovvero, ancora, alcune vicende luttuose e/o giudiziarie che hanno riguardato magistrati in servizio nel capoluogo siciliano — per quanto è dato inquadrarle dagli scarni elementi a disposizione — possano pregiudicare le serenità dell'intera magistratura palermitana, non comprendendosi neanche l'accenno alle due fazioni interne a quest'ultima di cui si legge nelle richieste.
E' del tutto congetturale, poi, la tesi che gli istanti lasciano balenare — tanto vaga da non essere realmente sviluppata in termini critici — secondo cui il coinvolgimento emotivo della tifoseria palermitana potrebbe ridondare negativamente anche sulla serenità di giudizio di tutti i magistrati territorialmente competenti a conoscere la vicenda giudiziaria dei Tuttolomondo. Ne consegue che, sotto questo aspetto, le istanze di rimessione appaiono del tutto destituite di fondamento, a fortiori se si pone mente al rigore imposto nell'approccio al tema dall'esegesi di questa Corte.2.2.
Quanto al profilo della sicurezza dei Tuttolomondo, va innanzitutto precisato che il riferimento di cui all'art. 45 cod. proc. pen. («gravi situazioni locali pregiudicano.....la sicurezza o l'incolumità pubblica») è alla sicurezza pubblica e non concerne la posizione dei singoli soggetti al processo, sicché non è questo il dato normativo su cui ragionare quando le istanze agitano il tema delle ripercussioni dei comportamenti di una certa parte della tifoseria sui Tuttolomondo. Fatta questa precisazione, occorre domandarsi, invece, se le manifestazioni di protesta, attraverso picchetti o via web, e i veri e propri atti di vandalismo perpetrati in occasione del furto presso la sede romana della società dei richiedenti lascino presagire situazioni tali da incidere sulla «libera determinazione delle persone che partecipano al processo», riguardando detta incidenza rispetto agli imputati Tuttolomondo.
E' in questo senso, infatti, che va letto il riferimento normativo suddetto, dal momento che anche gli imputati, come gli altri protagonisti della vicenda giudiziaria, "partecipano al processo" e vanno tutelati nella loro libera partecipazione (Sez., 3, Ierbulla, cit. in motivazione); sicché i timori manifestati dai Tuttolomondo nelle richieste di rimessione ed illustrati nel corso della discussione della difesa dinanzi a questa Corte, rispetto alla partecipazione stessa al prosieguo dell'udienza preliminare ed all'eventuale processo che si terrà a Palermo qualora i prevenuti siano rinviati a giudizio, hanno cittadinanza nell'odierno scrutinio, laddove andranno riguardati nella loro idoneità a fondare la deroga al Giudice naturale che segue all'istituto della rimessione.
Ebbene, le istanze — tenuto conto della necessità di valutare in maniera rigorosa i presupposti per la deroga al Giudice naturale, di cui ha detto la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata — non sono accoglibili per vari motivi. 2.2.1. In primo luogo, i richiedenti citano alcune condotte che sono o risalenti nel tempo o — si pensi ai commenti su Facebook — non significative di una grave situazione locale nel senso imposto dalla norma invocata, risolvendosi nella manifestazione — senza dubbio con modalità pesanti ed incivili — di commenti rispetto alle notizie pubblicate o, comunque, concernenti la ritenuta responsabilità degli istanti nelle vicende del Palermo calcio.
L'aggressività delle invettive, se costituisce il sintomo della sempre più tristemente nota degenerazione di un sistema di comunicazione istantaneo, che può garantire un sostanziale anonimato — salvo indagini sofisticate —, non appare tuttavia significativa di una situazione di compromissione tale da mettere in discussione le regole rigorose che presidiano l'individuazione del Giudice naturale. Peraltro la situazione paventata non può neanche dirsi attuale, nel senso che le manifestazioni più irruente risalgono a circa due anni or sono e i commenti all'ordinanza cautelare ed all'istanza di rimessione si sono risolti, come sopra precisato, in espressioni della "tribuna" dei social media.
Peraltro va osservato, quanto alle manifestazioni di risentimento espresse da una parte della tifoseria, sia attraverso il "presidio" fuori alla sede della società calcistica nel 2019 che a mezzo dei canali di comunicazione via web, che la conclusione del Collegio è confortata dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale non costituiscono di per sé una turbativa allo svolgimento del processo, tale da determinare la rimessione ad altro giudice, le manifestazioni di piazza (Sez. 1, n. 33165 del 03/07/2019, Mazzega, Rv. 277498). 2.2.2. Va rilevato, inoltre, che è la stessa prospettazione delle istanze a tradirne un ulteriore limite, giacché, a sostegno della mozione, le parti hanno citato episodi che denotano l'intenzione o la volontà anche dell'attuazione di "trasferte" minatorie dei tifosi (si pensi a quello più eclatante, del furto e degli atti di vandalismo nella sede romana della società dei richiedenti); ne consegue che l'accoglimento delle istanze di rimessione non scongiurerebbe comunque i timori manifestati dai Tuttolomondo, giacché lo spostamento del processo presso l'Ufficio giudiziario di Caltanissetta ex artt. 45 e 11 cod. proc. pen. non impedirebbe certo ad eventuali malintenzionati di recarvisi. 2.2.3.
Vi è, infine, un altro spunto che induce a disattendere le richieste dei Tuttolomondo. Come già puntualizzato, il codice di rito prevede che le «gravi situazioni locali», per avere rilievo ex art. 45 cod. proc. pen., debbano essere «non altrimenti eliminabili», sicché, in caso di pericoli derivanti da situazioni violente o, comunque, intimidatorie, deve trattarsi di situazioni non fronteggiabili mediante il dispiegamento di presidi tesi a garantire la sicurezza di soggetti cui le violenze o le intimidazioni possano essere dirette. In questo senso, il Collegio deve, dunque, rilevare che eventuali esigenze, legate a situazioni contingenti che dovessero presentarsi, di consentire ai Tuttolomondo la partecipazione al processo in sicurezza dovranno essere fronteggiate mediante idonei servizi, assicurati dagli organi competenti, tesi a garantirne l'incolumità.
In questo senso si era già espressa questa Corte laddove ha ritenuto che, nel novero delle situazioni "non altrimenti eliminabili", non rientrano quelle cui possa porsi rimedio con l'adozione di speciali accorgimenti e cautele idonee a impedire, tra l'altro, la perpetrazione di azioni violente e lesive in danno di uno o più dei soggetti che partecipano al processo (Sez. 1, Ordinanza n. 740 del 07/02/1995, Sgarbi, Rv. 200762).3. Al rigetto delle istanze consegue la condanna dei richieden