Sentenza — n. 30757/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGiuseppe Arnone, tramite il difensore, ha proposto istanza di rimessione in termini per impugnare la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Agrigento del 19.12.2017 e la sua condanna alla pena di un mese di reclusione per il reato di diffamazione, oltre al risarcimento del danno alla parte civile, condanna divenuta definitiva il 16.10.2020 in seguito al decorso del termine per impugnare ed all'irrevocabilità della sentenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 175 cod. proc. pen, art. 629-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30757/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ed è noto che l'art. 175 cod. proc. pen. non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio, limitandosi invece ad escluderne la valenza assoluta ed imponendo al giudice di verificare l'effettività di tale conoscenza nonché la consapevole rinuncia della parte a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento, fermo restando che grava sull'istante l'onere di allegare la mancata conoscenza e le ragioni che l'hanno determinata, così da prospettare l'ipotesi che il giudice è chiamato a verificare (Sez. 5, n. 416 del 3/12/2019, dep. 2020, Toro, Rv. 278551).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARNONE GIUSEPPE nato a AGRIGENTO il 06/02/1960 avverso la sentenza del 20/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale MARIA FRANCESCA LOY che ha chíesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Giuseppe Arnone, tramite il difensore, ha proposto istanza di rimessione in termini per impugnare la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Agrigento del 19.12.2017 e la sua condanna alla pena di un mese di reclusione per il reato di diffamazione, oltre al risarcimento del danno alla parte civile, condanna divenuta definitiva il 16.10.2020 in seguito al decorso del termine per impugnare ed all'irrevocabilità della sentenza.
2. Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per la sua evidente genericità di formulazione.
2. L'istante lamenta che l'udienza si sia svolta "in piena emergenza covid" ed in presenza del solo difensore d'ufficio, stante l'assenza sua e del difensore di fiducia, e di non aver avuto comunicazione da detto difensore d'ufficio in ordine all'emissione della sentenza. Rappresenta la situazione caotica in cui versavano le pec degli avvocati nel periodo e di aver avuto contezza della decisione solo quando si è recato, il 12.2.2021, in cancelleria della Corte d'Appello per avere informazioni, segnalando come, successivamente, in data 17.2.2021, egli abbia anche ricevuto l'ordine di esecuzione relativo.
Si deduce, quindi, mancata conoscenza incolpevole e si richiede la restituzione nel termine per impugnare. 2.1. Le ragioni del ricorrente sono irrilevanti ai fini della richiesta di restituzione nel termine. Non viene dedotto che vi sia stata omessa citazione per l'udienza di trattazione, ma semplicemente si lamenta che un'udienza - che, invece, pare di capire, era "nota" all'imputato - si sia tenuta, nonostante le circostanze generali epidemiologiche che gli avevano fatto presupporre un rinvio; rinvio che invece non c'è stato. Si lamenta, piuttosto, in modo generico e assertivo, che, nel periodo precedente all'udienza, non vi era possibilità di ricevere comunicazioni per il caos in cui versavano le pec dei difensori, senza specificare se il suo difensore non avesse avuto comunicazioni di atti inerenti al processo.
Ed è noto che l'art. 175 cod. proc. pen. non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio, limitandosi invece ad escluderne la valenza assoluta ed imponendo al giudice di verificare l'effettività di tale conoscenza nonché la consapevole rinuncia della parte a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento, fermo restando che grava sull'istante l'onere di allegare la mancata conoscenza e le ragioni che l'hanno determinata, così da prospettare l'ipotesi che il giudice è chiamato a verificare (Sez. 5, n. 416 del 3/12/2019, dep. 2020, Toro, Rv. 278551).
L'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, peraltro, ha previsto il rinvio d'ufficio ex lege delle udienze dei procedimenti penali e civili dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, data poi prorogata al 11 maggio 2020 (fatte salve le eccezioni previste nel medesimo articolo, tra le quali non rientra l'ipotesi che ha coinvolto il ricorrente, all'evidenza). 2.2. Poiché non si deduce mancanza di citazione in appello, neppure può considerarsi che il ricorrente intendesse far riferimento ad un caso di rescissione del giudicato, istanza che, in ogni caso, andava proposta alla Corte d'Appello ex art. 629-bis cod. proc. pen.
Infine, qualora si trattasse di una ipotesi di inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico difensivo, sia perché, forse, per errore, non si è recato all'udienza regolarmente tenuta dalla Corte d'Appello, sia perché, successivamente, non si è attivato per l'impugnazione, tale condotta non sarebbe idonea a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore - che legittimano la restituzione nel termine -, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (Sez. 6, 3631 del 20/12/2016, dep. 2017, Porricelli, Rv. 269738); quadro normativo, nella specie, invece, ampiamente diffuso alla conoscibilità di chiunque, per la rilevanza delle misure emergenziali adottate nel Paese.
3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 2