Sentenza — n. 30755/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IABonavota Michele ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dal ricorrente nei confronti della dr.ssa Brigida Cavasino e della dr.ssa Gilda Romano, componenti del collegio del Tribunale di Vibo Valentia, nel proc. N. 2239/2014 RGNR DDA, pendente a carico del Bonavota.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen, art. 416-bis c.p, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30755/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Col secondo motivo, deduce violazione degli articoli 34 e seguenti del codice di rito nonché dell'articolo 127, stesso codice, per essere stata omessa l'udienza camerale con conseguente nullità del provvedimento di rigetto, stante la inammissibilità della decisione adottata de plano dalla corte territoriale, non rientrando il provvedimento di rigetto della richiesta di ricusazione in alcuna delle ipotesi in cui la decisione può essere adottata senza l'audizione delle parti.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONAVOTA MICHELE nato a SANT'ONOFRIO il 27/02/1967 avverso l'ordinanza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/segite le conclusioni del PG -e`cío-144-ja, IA4—t „Lti.„
RITENUTO IN FATTO
1. Bonavota Michele ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dal ricorrente nei confronti della dr.ssa Brigida Cavasino e della dr.ssa Gilda Romano, componenti del collegio del Tribunale di Vibo Valentia, nel proc. N. 2239/2014 RGNR DDA, pendente a carico del Bonavota.
2. Il ricorrente deduce con due motivi quanto segue. 2.1. Col primo, lamenta erronea applicazione degli artt. 34 n. 2, 36 lett. g), 37 lett. a), 38 comma 1 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 comma 1 lett. e), per mancanza, per alcuni versi, e per manifesta illogicità e contraddittorietà, per altri versi, della motivazione, stante l'incoerenza derivante dal testo del provvedimento impugnato in punto di ricorrenza della cosiddetta unitarietà della ndrangheta calabrese, emersa nei procedimenti denominati Rinascita Scott e Rinascita Nemea, nonché in punto di incompatibilità dei giudicanti derivante dall'aver gli stessi pronunciato sentenza di condanna nel procedimento n. 2239/14 rgnr DDA (poi divenuto n. 1051/20 regnr DDA) per l'imputazione di cui al capo A), avente ad oggetto il reato di associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., nei confronti di Soriano Leone ed altri, procedimento riunito a quello recante n. 849/17 regnr DDA, convenzionalmente denominato Operazione Nemea.
L' illogicità e contraddittorietà della motivazione si paleserebbe nella parte in cui il collegio ritiene che i fatti oggetto del nuovo giudizio in corso di celebrazione nei confronti dell'odierno imputato siano storicamente diversi e scindibili da quelli ascritti ai coimputati già giudicati presso il tribunale di Vibo Valentra nel procedimento cosiddetto Nemea, attinente all'articolazione di Filandari; ma in tal modo il collegio sembra voler disconoscere l'unitarietà della `ndrangheta, salvo poi ad affermarla, nel dare incisività all'azione criminale, evidenziando che i fatti oggetto del nuovo giudizio sarebbero riferibili al medesimo e ampio contesto associativo 'ndranghetistico esteso all'intero territorio calabrese e in altre parti del territorio nazionale ed estero.
Invero l'attività di indagine del procedimento Rinascita, poi riunito all'operazione Scott, si fonda sulla cosiddetta unitarietà della 'ndrangheta vibonese ed evidenzia come le articolazioni territoriali, tra le quali quella di Filandari, siano costole della più ampia articolazione, Provincia di Vibo Valenta, che non meritano scorporo di sorta in quanto tale assunto porterebbe al depauperamento del concetto di ‘ndrangheta unitaria come evidenziato nei capi di imputazione, peraltro totalmente sovrapponibili nei procedimenti di cui trattasi. 2.2.
Col secondo motivo, deduce violazione degli articoli 34 e seguenti del codice di rito nonché dell'articolo 127, stesso codice, per essere stata omessa l'udienza camerale con conseguente nullità del provvedimento di rigetto, stante la inammissibilità della decisione adottata de plano dalla corte territoriale, non rientrando il provvedimento di rigetto della richiesta di ricusazione in alcuna delle ipotesi in cui la decisione può essere adottata senza l'audizione delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per aspecificità. 1.1.La ricusazione è stata presentata ai sensi degli artt. 34 co. 2, 36 lett. g), 37 lett.
a) c.p.p., per aver la dr.ssa Cavasino e la dr.ssa Romano, dopo aver giudicato alcuni degli originari coimputati del Bonavota nella contestazione ex art. 416-bis c.p., di cui al capo A (in particolare Parrotta Francesco, Salipigni Graziella, Soriano Giuseppe e Soriano Leone), giudicato anche la posizione del Bonavota, e ciò nonostante la prima valutazione inerente ai coimputati avesse coinvolto anche la posizione del Bonavota. Ebbene, di là della mera prospettazione di una valutazione pregiudicante della già intervenuta pronuncia, per aver - si suppone - necessariamente investito anche la posizione del Bonavota, asserzione quest'ultima non specificamente supportata però da elementi concreti idonei ad attestare la effettiva prevalutazione anche della posizione specifica di quest'ultimo, giammai indicati dal ricorrente, balza evidente che, nel caso in esame, si sia piuttosto affermata la ricorrenza della ipotesi classica di precedente pronuncia a carico di taluni coimputati per reato associativo, in cui, nel riconoscere la sussistenza del reato, il ruolo e la responsabilità di alcuni dei partecipi, non si è però operata una valutazione anche della responsabilità dell'ulteriore coimputato pur nella interdipendenza di ciascuna di dette posizioni rispetto al contesto associativo di riferimento e nella parziale coincidenza del materiale probatorio oggetto di valutazione (v., da ultimo, alla stregua di consolidata giurisprudenza, Sez. 5 n. 5533 del 08/01/2019, Rv. 275378 - 01).
Ed invero, le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale ed alla capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice; ne consegue che la mera connessione probatoria tra due procedimenti, che non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto, non determina la sussistenza di una ipotesi di ricusazione (tra tante, Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017 - dep. 15/03/2018, Rv. 272845 - 01 ).
D'altra parte, la causa di ricusazione correlata all'aver espresso una valutazione di merito con riferimento allo stesso fatto nei confronti del medesimo imputato, in altro procedimento, quale risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 37 co. 1 c.p.p. (Corte Cost. sent. n. 283/2000) si configura solo in presenza della identità del fatto valutato; e quella a carico del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti si configura solo nel caso in cui la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata (Corte Cost. n. 371/1996).
Il ricorrere della causa di ricusazione deve invece escludersi quando non vi sia identità del fatto, con la conseguenza che la precedente valutazione in merito non risulti necessariamente condizionante rispetto alla ulteriore pronuncia e in ogni caso non sussiste allorquando il primo giudizio non abbia già espresso una valutazione della posizione dell'imputato in ordine alla sua responsabilità penale. Rileva al riguardo la variegata casistica estrapolabile dalle pronunce di questa Corte che, in applicazione di tali principi, ha escluso, ad esempio, il configurarsi di cause legittimanti la ricusazione, nei confronti di giudice che, dopo essersi pronunciato sul reato associativo riguardo a taluni partecipi, sia chiamato a giudicare circa la partecipazione associativa di altri soggetti; ed ancora del giudice che dopo aver emesso pronuncia di condanna nei confronti di un imputato per il delitto associativo, sia chiamato a pronunciarsi a carico del medesimo, nell'ambito di procedimento per reato aggravato, ex art. 7 d.L n. 152/1991, conv. con I. 203/1991, dalla finalità di agevolazione di quella associazione mafiosa; ha altresì escluso che tale situazione si configuri a seguito di condanna per reati aggravati ex art. 7 L 203/1991, con riferimento ad altro giudizio in cui lo stesso soggetto sia imputato di ulteriori reati, parimenti aggravati dalla finalità di agevolazione della medesima associazione (v., ad es., Sez. 6, n. 39367 del 15/06/2017, Rv. 270848 - 0).
Alla luce dei suindicati principi deve ritenersi che, nel caso in esame, la Corte di appello abbia correttamente escluso il ricorrere della causa di incompatibilità, sottolineando come i fatti a carico del Bonavota quanto all'articolazione di Sant'Onofrio, sebbene riferibili al medesimo ed ampio contesto associativo 'ndranghetistico esteso al territorio calabrese ed in altre parti del territorio nazionale ed estero — in tal modo non disconoscendo affatto la unitarietà della 'ndrangheta e non incorrendo in alcuna contraddizione- risultano storicamente diversi e scindibili da quelli ascritti agli originari coimputati del Bonavota facenti capo alli articolazione operante nel territorio di Ionadi e Filandri; ha sottolineato come la valutazione operata nel procedimento che si assume pregiudicante risulti in realtà diversa e distinta rispetto alla valutazione da effettuarsi con riferimento alla partecipazione associativa del Bonavota.
Deve, invero, ribadirsi che l'efficacia pregiudicante si sarebbe potuta ravvisare solo se nel separato procedimento i giudici ricusati avessero valutato, a qualsiasi titolo, anche la posizione del Bonavota, se si fossero specificamente espressi sul suo ruolo nel sodalizio (Sez. 4, n. 34875 del 21/06/2018, Rv. 273428 - *cosa che in detti specifici termini non risulta neanche dedotta dalla parte, che si limita a richiamare la formulazione dell'imputazione e l'unitarietà della `ndrangheta. 1.2.Alla stregua delle considerazioni che precedono, consegue anche l'infondatezza della questione proposta in relazione alla procedura de plano adottata dalla Corte territoriale in presenza di manifesta inammissibilità conseguente alla predetta, pacifica, insussistenza delle ragioni poste a base della dichiarazione di ricusazione.
Ed invero "è legittima l'adozione di procedura de plano per la dichiarazione di inammissibilità di istanza di ricusazione fondata su motivi manifestamente infondati" (v., ad es., i principi affermati da Sez. 3, n. 18043 del 26/03/2019, Rv. 275952 - 0).
2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.6.2021 Il Con