Sentenza — n. 30754/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TROMBINI FRANCESCO nato a ADRIA il 22/03/1969 avverso l'ordinanza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/stite le conclusioni del PG ìt eLcift - 1.Trombini Francesco, tramite il difensore di fiducia, ha avanzato istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis codice di rito, respinta dalla Corte di Appello di Brescia, col provvedimento che impugna, con riferimento alla sentenza emessa dal Tribunale di Mantova in data 10.7.2018, irrevocabile il 5.1.2019 (di condanna del predetto alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e di euro 450 di multa in ordine al reato di furto aggravato, così riqualificata l'originaria imputazione per appropriazione indebita). Il ricorrente rappresenta che, con motivazione contraddittoria e manifestamente illogica e in violazione di legge, la Corte di merito ha escluso l'incolpevole conoscenza del procedimento da parte dell' istante (venuto a conoscenza di esso solo all'atto della ricezione dell'ordine di esecuzione).
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 646 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30754/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A fronte di tali legittime e congrue argomentazioni i motivi posti a sostegno del ricorso sono aspecifici e manifestamente infondati, limitandosi a riproporre l'assunta incolpevole conoscenza per il disguido verificatosi in sede di notificazione, e ciò pure a fronte della pluralità di elementi che - come ben evidenziato dal giudice di merito - deponevano per la compiuta e non equivoca identificazione del procedimento, del contenuto dell'atto che si era inteso notificare e del suo oggetto. Ne consegue che non può esservi altro esito che la declaratoria di inammissibilità dell'atto impugnatorio, con la condanna ex art. 616 cod. proc. pen. del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TROMBINI FRANCESCO nato a ADRIA il 22/03/1969 avverso l'ordinanza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/stite le conclusioni del PG ìt eLcift -
RITENUTO IN FATTO
1.Trombini Francesco, tramite il difensore di fiducia, ha avanzato istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis codice di rito, respinta dalla Corte di Appello di Brescia, col provvedimento che impugna, con riferimento alla sentenza emessa dal Tribunale di Mantova in data 10.7.2018, irrevocabile il 5.1.2019 (di condanna del predetto alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e di euro 450 di multa in ordine al reato di furto aggravato, così riqualificata l'originaria imputazione per appropriazione indebita). Il ricorrente rappresenta che, con motivazione contraddittoria e manifestamente illogica e in violazione di legge, la Corte di merito ha escluso l'incolpevole conoscenza del procedimento da parte dell' istante (venuto a conoscenza di esso solo all'atto della ricezione dell'ordine di esecuzione).
In particolare, la decisione si fonda su due punti: il primo consiste nella regolare notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il secondo nella presunta adeguatezza del decreto di citazione notificato; ma, osserva il ricorso, al Trombini in realtà non è stato giammai notificato un corretto e completo atto di citazione a giudizio, avendo egli ricevuto solamente un atto inidoneo allo scopo, assolutamente inadeguato a far avere conoscenza al ricevente della sua posizione di imputato, del fatto di reato addebitatogli, della collocazione temporale di questo, nonché di qualsivoglia elemento utile all'individuazione della vicenda, così come la stessa Corte di merito riconosce affermando esservi stato un errore da parte dei carabinieri notificanti un atto qualificato come dispositivo.
Si tratta infatti di un atto nel quale l'unico dato identificativo del procedimento risulta essere il numero di registro generale, che erroneamente è stato ritenuto dalla Corte territoriale sufficiente allo scopo e che invece non è affatto idoneo a far presumere la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. Sottolinea il ricorrente che non si può porre a carico della parte privata l'onere di ricostruire la vicenda processuale attraverso il solo numero del procedimento trattandosi di pretesa che eccede ampiamente l'ordinaria diligenza richiedibile alla parte.
Si aggiunge che era stato peraltro evidenziato come il Trombini avrebbe avuto tutto l'interesse a partecipare al giudizio potendo provare la propria estraneità ai fatti • 2. Con la nota pervenuta in atti, il Sostituto Procuratore Generale della Cassazione ha chiesto a questa Corte di rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha già fornito risposte esaurienti alle deduzioni difensive che vengono qui nella sostanza riproposte, indicando le ragioni per le quali gli atti notificati al ricorrente, intesi nel loro complesso, dovessero ritenersi sufficientemente indicativi del procedimento penale e del suo oggetto, oltre che della data, dell'orario e del luogo di celebrazione della prima udienza. Ha in particolare osservato la Corte territoriale, rendendo motivazione esauriente e in linea con la giurisprudenza di questa Corte in tema di incolpevole assenza (cfr. da ultimo Sez.
U, del 28.11.2019 n.23948/20, dep. 17/08/2020, Ismail, Rv. 279420-01), che nel procedimento numero 5066/14 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Mantova, in data 28.12.2015, veniva notificato avviso di conclusione delle indagini preliminari a mani dell'indagato, il quale contestualmente eleggeva domicilio. Successivamente, il 13.2.2017, i Carabinieri della stazione di Rovigo nel procedere alla notifica a mani dell'imputato del decreto di citazione per l'udienza del 15.6.2017 rubricavano a verbale erroneamente l'atto come dispositivo; nel caso di specie, tuttavia, proprio perché all'errato sostantivo era inserito, quale dato qualificante, il medesimo numero di registro, il 5066/14, era del tutto evidente che l'interessato poteva agevolmente ricollegare l'atto che gli veniva comunicato con il procedimento per il quale gli era già stato notificato l'avviso di conclusione indagini; peraltro - precisa la corte territoriale - l'allegato atto notificato all'imputato, ancorché composto dalla prima e dalla terza pagina, reca inequivocabilmente l'esatta dizione di "decreto di citazione a giudizio" nonché la data, l'orario, il luogo e il giudice davanti al quale comparite, per cui il Trombini sapeva perfettamente di essere stato citato a processo in relazione all'addebito di cui all'articolo 646 cod. pen. già contestatogli con l'avviso di conclusione delle indagini.
A fronte di tali legittime e congrue argomentazioni i motivi posti a sostegno del ricorso sono aspecifici e manifestamente infondati, limitandosi a riproporre l'assunta incolpevole conoscenza per il disguido verificatosi in sede di notificazione, e ciò pure a fronte della pluralità di elementi che - come ben evidenziato dal giudice di merito - deponevano per la compiuta e non equivoca identificazione del procedimento, del contenuto dell'atto che si era inteso notificare e del suo oggetto. Ne consegue che non può esservi altro esito che la declaratoria di inammissibilità dell'atto impugnatorio, con la condanna ex art. 616 cod. proc. pen. del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021. IL Con igliere estensore Il Presidente Sgssa