Sentenza — n. 30749/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere ha affermato la penale responsabilità di Angelo Siciliano e Marianna Cirillo per più delitti di minaccia e li ha condannati alla pena di euro 200,00 di multa. Avverso detta sentenza hanno proposto appello gli imputati, a mezzo del loro difensore, con atti distinti ma sostanzialmente sovrapponibili, deducendo che il reato non era dimostrato, non potendo a tal fine ritenersi sufficienti le li dichiarazioni della persona offesa, inattendibili e non riscontrate; veniva anche chiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per procedere all'esame degli imputati; infine si dolgono del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e immotivato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 583 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30749/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili in quanto tardivi. La sentenza del Giudice di pace è stata emessa in data 5 ottobre 2020 e da tale data iniziava a decorrere il termine di quindici giorni per il deposito della motivazione, destinato a scadere il 20 ottobre 2020. La sentenza è stata depositata il 12 ottobre 2020 e quindi tempestivamente. Dal 20 ottobre iniziava a decorrere il termine di trenta giorni per proporre il ricorso per cassazione. il termine scadeva, quindi, il 19 novembre 2020 Il difensore degli imputati ha invece proposto i due «appelli» riqualificati dal Tribunale come ricorsi per cassazione, il 19 febbraio 2021, inviandoli per posta ai sensi dell'art. 583 cod. proc. pen..
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Siciliano Angelo, nato a Marcianise il 10/05/1963 2. Cirillo Marianna, nata a Marcianise il 26/09/1972 avverso la sentenza del 05/10/2020 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha concluso per i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere ha affermato la penale responsabilità di Angelo Siciliano e Marianna Cirillo per più delitti di minaccia e li ha condannati alla pena di euro 200,00 di multa. Avverso detta sentenza hanno proposto appello gli imputati, a mezzo del loro difensore, con atti distinti ma sostanzialmente sovrapponibili, deducendo che il reato non era dimostrato, non potendo a tal fine ritenersi sufficienti le li dichiarazioni della persona offesa, inattendibili e non riscontrate; veniva anche chiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per procedere all'esame degli imputati; infine si dolgono del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e immotivato.
2. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, stante l'inappellabilità della sentenza di condanna a pena pecuniaria pronunciata dal Giudice di pace, ha riqualificato le impugnazioni come ricorsi per cassazione disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.
3. I ricorsi sono inammissibili in quanto tardivi. La sentenza del Giudice di pace è stata emessa in data 5 ottobre 2020 e da tale data iniziava a decorrere il termine di quindici giorni per il deposito della motivazione, destinato a scadere il 20 ottobre 2020. La sentenza è stata depositata il 12 ottobre 2020 e quindi tempestivamente. Dal 20 ottobre iniziava a decorrere il termine di trenta giorni per proporre il ricorso per cassazione. il termine scadeva, quindi, il 19 novembre 2020 Il difensore degli imputati ha invece proposto i due «appelli» riqualificati dal Tribunale come ricorsi per cassazione, il 19 febbraio 2021, inviandoli per posta ai sensi dell'art. 583 cod. proc. pen..
4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/07/2021. Il Consigliere estensore I