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Sentenza — n. 30747/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30747/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30747/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MICELI CRISTIAN nato a PALERMO il 17/04/1974 avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE, che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 30747/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E di siffatta ricostruzione il giudice di merito ha dato analiticamente conto in motivazione, conferendo al fatto la conseguente valutazione giuridica secondo un percorso giustificativo corretto e completo, che si sottrae a censure nella presenta sede di legittimità. 2.11 secondo motivo è, del pari, inammissibile. Il ricorrente contesta la conferma del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee in termini di equivalenza, pur all'esito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 6 cod. pen., omettendo di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha, sul punto, valorizzato le modalità della condotta, nel quadro dei precedenti penali, con statuizione ancorata agli indici di cui all'art. 133 cod. pen., che non evidenzia palesi incongruenze.

Parole chiave

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imputazione di furto furto di lieve entità delitto assicurazione contro il furto abbandono del procedimento per truffa ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
pen., omettendo di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha, sul punto, valorizzato le modalità della condotta, nel quadro dei precedenti penali, con statuizione ancorata agli indici di cui all'art. 133 cod. pen., che non evidenzia palesi incongruenze.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MICELI CRISTIAN nato a PALERMO il 17/04/1974 avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE, che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di improcedibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata dell'8 giugno 2020, la Corte d'appello di Palermo ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede del 3 luglio 2017, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di Cristian Di Miceli in ordine al reato di furto, escluso l'aggravante di cui all'art. 61 n. 6 cod.pen..2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, Avv. Vitale Giambruno, affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione quanto al diniego della qualificazione del fatto nella forma del tentativo, in presenza del monitoraggio ininterrotto dell'azione antigiuridica e dell'immediato intervento degli operanti. 2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura quanto al trattamento sanzionatorio, rimasto invariato pur a seguito dell'esclusione dell'aggravante.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137 del 14 maggio 2021, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile 1.11 primo motivo è proposto fuori dei casi previsti dalla legge ed è, comunque, manifestamente infondato. 1.1. Oltre ad evocare del tutto promiscuamente - come rilevato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta - vizi tra loro inconciliabili (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518), il motivo svolge censure in fatto e, pur evocando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, tende, in sostanza, su tutti i punti oggetto di imputazione, a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). Il controllo di legittimità, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte di legittimità. 1.2.

In ogni caso, la censura è manifestamente infondata, laddove contesta la ritenuta consumazione del reato di furto, assumendo l'ininterrotto monitoraggio dell'addetto alle vendite, sino all'arresto in flagranza, e, dunque, la mancanza di un possesso autonomo sulle res sottratte. 1.2.1. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi che individuano il momento di consumazione del delitto di furto, in quanto «il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva» (Sez.

V, n.26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266), di guisa che «risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto o della polizia» (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016; n.7704 del 05/05/1993, Gallo, Rv. 194483). 1.2.2. Ai fini della configurazione dell'autonoma disponibilità della cosa, che segna il momento acquisitivo a cui l'impossessamento è funzionale, non rileva il dato temporale ex se, essendo sufficiente che l'agente abbia conseguito anche solo momentaneamente l'esclusiva signoria di fatto sul bene, assumendo, invece, decisivo rilievo la effettiva concretizzazione del rischio di definitiva dispersione, anche se questa non si sia, di fatto, realizzata per l'intervento di fattori causali successivi ed autonomi.

In altri termini, l'agente acquisisce l'autonoma disponibilità della cosa sottratta - e la fattispecie si realizza in forma consumata - solo quando il soggetto passivo del reato ne perda, correlativamente, la detenzione, anche mediata attraverso forme indirette di vigilanza e custodia. Ed in tale prospettiva assumono rilevanza le cautele predisposte al fine di minimizzare l'incidenza dei fattori di rischio che, con riferimento al concreto assetto delle misure di vigilanza e controllo rispetto all'adozione di immediate iniziative contenitive, possono di fatto escludere il conseguimento, da parte dell'agente, di una signoria autonoma sul bene, cristallizzando la condotta nella fase del tentativo. 1.2.3.

Secondo siffatto paradigma si declinano i criteri ermeneutici enucleati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo» (Sez.

U, n.52117del 17/07/2014, PG in proc. Prevete, Rv. 261186, N. 398 del 1992, N. 3642 del 1999 Rv. 213315, N. 7042 del 2010 Rv. 249835, N. 11592 del 2010 Rv. 246893, N. 21937 del 2010 Rv. 247410). Ai fini della ravvisabilità del tentativo, occorre, dunque, che il complesso delle cautele adottate dal soggetto passivo del reato consenta un contestuale intervento impeditivo che, di fatto, precluda all'agente l'esercizio di autonomi poteri dispositivi sulla cosa, escludendo ex ante il pericolo di definitiva dispersione del bene sottratto. 1.2.4. In riferimento al monitoraggio dell'azione da parte della persona offesa o delle forze dell'ordine, secondo il costante avviso della giurisprudenza di legittimità, integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo l'impossessamento, venga inseguito e bloccato da chi lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, in quanto l'osservazione a distanza non assume rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata poiché tale "studio" non impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso della res, prima dell'arresto in flagranza (Sez. 5, Rv. 267266, cit.). 1.3.

Nel caso in esame, correttamente il giudice di merito ha ritenuto configurata la concreta fattispecie nella forma consumata. Nonostante il monitoraggio dell'azione antigiuridica, realizzato attraverso l'osservazione dell'addetto al negozio - che, di fatto, ha consentito l'arresto in flagranza, avendo la polizia giudiziaria notato il successivo inseguimento sulla pubblica via - l'imputato ha potuto completare l'impossessamento delle scarpe, portandole pretestuosamente all'esterno del pubblico esercizio e dandosi alla fuga, interrotta - come rilevato - solo dalla fortuita presenza degli operanti.

La mera presenza dell'addetto alle vendite, in assenza di ulteriori misure di custodia immediatamente attivabili con funzione impeditiva, non ha, dunque, neutralizzato il pericolo di illecita apprensione del bene, ma ne ha solo agevolato la constatazione. Né l'assenza di dispositivi antitaccheggio dispiega rilievo sulla ricostruzione che precede.Ne consegue come non sia giuridicamente condivisibile la tesi, prospettata dalla difesa, secondo cui l'ordinaria vigilanza svolta dall'addetto in un esercizio con modalità di esposizione della merce "a prelievo diretto" osti alla configurabilità del reato in forma consumata in quanto, in simile evenienza, all'agente sarebbe impedito il definitivo impossessamento della res furtiva, con conseguente configurabilità della sola fattispecie tentata.

La circostanza che l'impossessamento della refurtiva in danno della vittima sia avvenuto in presenza della stessa non esclude la consumazione del reato nei casi in cui la stessa sia intervenuta, in funzione recuperatoria, soltanto dopo il conseguimento - anche se soltanto per un breve lasso di tempo - del possesso della refurtiva da parte dell'agente. Il reato si consuma, infatti, nel momento e nel luogo in cui si verificano l'ingiusto profitto e l'altrui danno patrimoniale, senza che assuma rilievo il consolidamento di tali eventi nel tempo, concretizzandosi la lesione del bene giuridico protetto con l'autonoma disponibilità della refurtiva da parte dell'agente, e il correlativo spossessamento del legittimo detentore, prescindendo da qualsiasi criterio spazio- temporale (in tema di estorsione Sez. 2, n. 1619 del 12/12/2012, Rv. 254450; n. 27601 del 19/06/2009, Rv. 244671).

E di siffatta ricostruzione il giudice di merito ha dato analiticamente conto in motivazione, conferendo al fatto la conseguente valutazione giuridica secondo un percorso giustificativo corretto e completo, che si sottrae a censure nella presenta sede di legittimità. 2.11 secondo motivo è, del pari, inammissibile. Il ricorrente contesta la conferma del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee in termini di equivalenza, pur all'esito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 6 cod. pen., omettendo di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha, sul punto, valorizzato le modalità della condotta, nel quadro dei precedenti penali, con statuizione ancorata agli indici di cui all'art. 133 cod. pen., che non evidenzia palesi incongruenze.

E, nei termini predetti, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per cui è consentito al giudice di appello, che abbia escluso una circostanza aggravante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposito, Rv. 279712).Per altro verso, il ricorrente introduce profili di fatto, asseritamente depotenziati, in via puramente assertiva e senza introdurne la decisività, reputati invece recessivi nella complessiva valutazione posta a fondamento del giudizio di equivalenza confermato.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua