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Sentenza — n. 30744/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30744/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30744/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARUZZI ROBERTO nato a FERRARA il 22/04/1951 avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. Domenico Preziosa, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30744/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E da tali elementi la Corte territoriale ha tratto - con argomentazione incensurabile nella presente sede - la conclusione che si sia trattato di prelievi sguarniti ex ante di un valido titolo giuridico, sì da far degradare la fattispecie - come preteso dal ricorrente - nell'alveo delineato dall'art. 216, comma terzo, I. fall..Perdono, pertanto, consistenza le censure del ricorrente che - omettendo di confrontarsi con le specifiche modalità della condotta accertata nella specie, analiticamente ripercorsa nella sentenza impugnata mediante specifica confutazione di ogni censura (ff. 8-17) - finiscono per invocare l'applicazione di principi non conferenti ed argomentativamente superati dalla Corte territoriale.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta compenso del curatore fallimentare errore contabile cattiva gestione irregolarità finanziarie compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARUZZI ROBERTO nato a FERRARA il 22/04/1951 avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. Domenico Preziosa, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata del 20 dicembre 2019, la Corte d'appello di Bologna ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ferrara del 15 ottobre 2014, rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando l'affermazione di responsabilità penale di Roberto Baruzzi in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale riguardo la percezione di compensi per gli anni 2009 e 2010, al medesimo - ad alla coniuge - erogati nella qualità di amministratore di "Per quattro s.r.l.", dichiarata fallita il 16 ottobre 2010.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, Avv. Domenico Preziosa, affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento alla denegata qualificazione del fatto come bancarotta preferenziale, in presenza di compensi congrui ed effettivamente dovuti, nonché deliberati dal Consiglio d'amministrazione, tanto in relazione alle spettanze dell'amministratore che di Marina Vaj, collaboratrice in forza di regolari contratti, in linea con i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. 2.2.

Con il secondo motivo, deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale fatto integrale riferimento alla sentenza di primo grado, in assenza di specifici accertamenti sull'effettiva erogazione dei compensi, desunta solo dalle relative annotazioni contabili, e senza considerare le conclusioni del curatore, che aveva escluso la riconducibilità all'imputato del dissesto, ricondotto esclusivamente alla congiuntura economica ed ai tassi euribor gravanti sul contratto di leasing immobiliare relativo alla sede in cui veniva svolta l'attività alberghiera, che il ricorrente aveva in tutti i modi adempiuto, in un contesto di piena affidabilità delle scritture contabili, regolarmente tenute.

Per altro verso, nella determinazione delle somme oggetto di imputazione, la Corte territoriale è incorsa in travisamento quanto alla natura dei conti economici rispetto ai conti patrimoniali, riportando solo questi ultimi il saldo finale relativo a diverse annualità, come invece chiarito dal curatore sul punto dell'ammontare e della imputazione annuale dei compensi oggetto di contestazione, comunque non comprovati nella loro effettiva esazione. Risultano, inoltre, travisate le dichiarazioni rese dalla teste Viganelli riguardo il contro relativo alla contabilizzazione di prelievi, successivamente compensati con crediti per emolumenti, con conseguente rilievo solo contabile delle contestate distrazioni.

Rappresenta, infine, l'insussistenza di positivi indici di fraudolenza, ravvisati solo in via apodittica, con conseguente insussistenza della pericolosità della condotta e del dolo generico. Quanto ai pagamenti contabilmente risultanti in favore della Vaj, la Corte territoriale ha omesso di considerare come le somme risultanti derivassero dal saldo di pregresse spettanze, come chiarito dal teste Iannuzzello.2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge quanto al diniego della richiesta prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23 di. n. 137 del 14 maggio 2021, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Nell'interesse dell'imputato, il difensore ha presentato articolata memoria, con la quale ha ulteriormente ribadito le ragioni dell'impugnazione, formulando controdeduzioni alla requisitoria del Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato. 1.Non colgono nel segno le censure articolate nel primo motivo. 1.1. Questa Sezione ha già affermato (Sez. 5, n. 14010 del 12/02/2020, Sarasso, Rv. 279103) come configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di una società di persone che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di elementi che ne consentano un'adeguata valutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società non è assimilabile né ad un contratto d'opera, né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino, di per sé, il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica.

Siffatta decisione, che si inscrive in quel filone ermeneutico che ha, più volte, evidenziato che commette il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale il socio amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il "lavoro" prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti ecc.(V.

Sez. 5, n. 49509 del 19/07/2017 Rv. 271464), valorizza il dictum delle Sezioni unite civili (sentenza n. 1545 del 20/01/2017, Rv. 642004), che, nell'analizzare il rapporto che lega l'amministratore alla società (nella fattispecie in quella sede esaminata si trattava di una s.p.a.), ha evidenziato come esso si inquadri tra i "rapporti societari", data l'essenzialità del rapporto di rappresentanza in capo all'amministratore che, essendo funzionale, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica, alla vita della società, consente alla stessa di agire.

Ed stato sottolineato - in altri termini - che siffatto rapporto è rapporto "di società" in quanto funzionale ad assicurare l'agire della società stessa, e non è assimilabile, in quest'ordine di idee, né ad un contratto d'opera (in questo senso, cfr. già Cass. 22046/14), né tantomeno ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato. Siffatta ricostruzione non esclude, tuttavia, che s'instauri, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l'accertamento esclusivo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d'opera; ma la sussistenza di un simile rapporto deve essere verificata in concreto, essendo indispensabile, accertare l'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico. 1.2.

Nella delineata prospettiva e con specifico riferimento all'onere della prova, si è sottolineato come integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come compensi per la carica ricoperta, qualora tali compensi, solo genericamente indicati nello statuto e non giustificati da dati ed elementi di confronto che ne consentano una oggettiva valutazione, siano stati determinati nel loro ammontare con una delibera dell'assemblea dei soci adottata "pro forma", al solo fine di giustificare l'indebito prelievo (Sez. 5, n. 3191 del 16/11/2020, 2021, TEDESCHI Rv. 280415): in presenza di una previsione statutaria, invero, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'"an", non è determinato anche nel "quantum" (Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Pellegrini, Rv. 273767: in motivazione, la Corte ha chiarito che non è giustificabile alcuna autoliquidazione dei compensi dell'amministratore;

Sez. F, n. 27132 del 13/08/2020, Villardita, Rv. 279633). Per contro (ex multis Sez. 5, n. 32637 del 16/04/2018, Marcello, Rv. 273712), ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta preferenziale è necessario che il pagamento estingua un debito effettivo, della cui esistenza l'imprenditore è onerato di fornire la prova, in difetto della quale ricorre un'ipotesi di distrazione dei beni e non di diseguale trattamento dei creditori. Deve essere, pertanto, qui ribadito che dal rapporto di "immedesimazione organica" dell'amministratore con la società discende che la spettanza di un compenso per l'attività gestoria non può essere data per scontata, ma deve essere appositamente decisa e determinata dai soci e - nel caso di società di capitali - dall'assemblea sociale. 1.3.

Nel quadro così delineato, le censure del ricorrente s'appalesano inconducenti. Dalle conformi sentenze di merito risulta che le somme in contestazione, contabilmente imputate a diverse annualità, non furono liquidate all'imputato ed alla coniuge, Marina Vaj, a titolo di compenso, ma siffatta causale fu prospettata ex post, al fine di giustificare - ed estinguere per compensazione - prelievi dal conto cassa effettuati dall'imputato con la predetta causale; prelievi effettuati, nel tempo (2008-2009), quando la società versava già in crisi finanziaria (risalente agli anni 2003-2004, aggravata dalla lievitazione dei canoni di locazione in seguito alla cessione in leasing immobiliare dello stabile adibito ad albergo, già di proprietà di Automec Immobiliare s.r.I., e della cessione d'azienda, nel 2009, in favore di Darshotel, altra società del gruppo) mediante diretto attingimento dalla cassa e, verosimilmente, non tracciati, e solo successivamente contabilizzati, mediante imputazione annuale postuma.

A tanto aggiungasi come alcuna deliberazione dell'assemblea sia stata mai rinvenuta nei libri sociali, mentre i documenti prodotti dal ricorrente si erano rivelati sostanzialmente e formalmente inattendibili e, comunque, indicativi di corrispettivi del tutto incongrui anche rispetto alle delibere assembleari prodotte e non repertate, tanto in riferimento agli emolumenti dell'amministratore, che alla remunerazione corrisposta alla Vaj, peraltro in assenza dei risultati programmati. A fronte di siffatti dati fattuali, da un lato la causale "compensi dell'amministratore" e "remunerazione di un rapporto di lavoro coordinato e continuato" è solo successiva a prelevamenti geneticamente non giustificati; dall'altro, non risulta obiettivamente che l'assemblea avesse, nemmeno in via postuma e ricognitiva, deliberato il quantum prelevato, in ogni caso ritenuto del tutto sproporzionato all'impegno gestionale ed alle obbligazioni del contratto d'opera.

E da tali elementi la Corte territoriale ha tratto - con argomentazione incensurabile nella presente sede - la conclusione che si sia trattato di prelievi sguarniti ex ante di un valido titolo giuridico, sì da far degradare la fattispecie - come preteso dal ricorrente - nell'alveo delineato dall'art. 216, comma terzo, I. fall..Perdono, pertanto, consistenza le censure del ricorrente che - omettendo di confrontarsi con le specifiche modalità della condotta accertata nella specie, analiticamente ripercorsa nella sentenza impugnata mediante specifica confutazione di ogni censura (ff. 8-17) - finiscono per invocare l'applicazione di principi non conferenti ed argomentativamente superati dalla Corte territoriale.

Il primo motivo è, pertanto, infondato. 2.11 secondo motivo è, del pari, inconducente, ai limiti dell'inammissibilità. 2.1. Oltre ad indugiare sull'asserita mancanza di prova, pur a fronte degli incontestati prelevamenti di cassa giustificati ex post dalla pretesa causale, il motivo svolge censure in fatto e, pur evocando il vizio della motivazione, tende, in sostanza, su tutti i punti oggetto di imputazione, a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). Il controllo di legittimità, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte di legittimità. 2.2.

Tanto premesso, s'appalesa del tutto irrilevante l'argomento che - nel contestare la motivazione della sentenza in quanto meramente adesiva a quella di primo grado - lamenta l'assenza di specifici accertamenti sull'effettiva erogazione dei compensi, asseritamente desunta solo dalle relative annotazioni contabili ed invece non contestata - ed anzi giustificata - dal ricorrente; del tutto inconducente l'indagine sulla causale del dissesto, a fronte del principio per cui, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza del nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804); del tutto generica, poiché priva di effettiva efficacia demolitoria, la disquisizione sulla natura dei conti economici rispetto ai conti patrimoniali e dell'imputazione annuale dei compensi oggetto di contestazione, non contestati nella loro effettività; del tutto aspecifico il dedotto travisamento della deposizione della teste Viganelli riguardo il contro relativo alla contabilizzazione di prelievi, successivamente compensati con crediti per emolumenti, non spiegando il ricorso quale decisiva disarticolazione del ragionamento giustificativo, tale da determinare un diverso epilogo decisorio, ne sarebbe derivata (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); generico il rilievo inerente il dolo generico, puntualmente ancorato (ff. 14-15) alla disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto di tensione finanziaria in cui l'impresa ha operato, tanto da giustificare, da un lato, la prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, l'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763).

Sotto l'ultimo profilo evocato, risulta specificamente segnalata l'irriducibile irragionevolezza e sproporzione degli emolumenti, anche a volerne ritenere deliberata la liquidazione, sia in riferimento alla situazione economico-finanziaria della società, che all'effettiva attività gestoria - e di prestazione di collaborazione esterna - svolta negli anni di riferimento. Del resto, l'avversata sentenza non si è sottratta ad alcuno degli argomenti difensivi prospettati con il gravame - e riproposti con il ricorso di legittimità - con conseguente incensurabilità dell'argomentazione.

3. Il terzo motivo è generico. Il ricorrente si limita a contestare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 219, u.c. I. fall, invece sostenuto da una motivazione che ha correttamente valutato il danno cagionato dal fatto di reato globalmente considerato (Sez. 5, n. 11725 del 10/12/2019, dep. Camorani, Rv. 279098), prospettando elementi eccentrici - in quanto reiterativi delle censure sulla responsabilità - e, comunque, irrilevanti ai fini dell'applicazione della invocata circostanza. Sul punto, è appena il caso di rilevare come le argomentazioni, rese a sostegno del terzo motivo, nella memoria trasmessa ex art. 23-bis, comma 8-bis, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, possano essere valutate solo in termini di controdeduzioni alla requisitoria scritta del pubblico ministero e non implicano alcuna interferenza con i termini processuali stabiliti, a pena di decadenza, per la formulazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., non potendosi, per tal via, emendare la genericità dell'originaria e tempestiva impugnazione.

Il ricorso è, pertanto, complessivamente infondato.

4. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del