Sentenza — n. 30743/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 18 gennaio 2018 del Tribunale di Castrovillari, che ha affermato la penale responsabilità di Sergio Cottignoli per i delitti di contraffazione di sigillo e truffa e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo ha condannato alla pena di giustizia oltre che al risarcimento del danno in favore delle persone offese, costituitesi parte civile. Al Cottignoli si contesta di avere, con artifici e raggiri, consistiti nel presentarsi quale consulente revisore finanziario dell'Unione Europea, nel produrre a tal fine un falso tesserino di riconoscimento recante il simbolo dell'Unione Europea e la propria fotografia e nel predisporre numerosi documenti sui quali erano apposte le false impronte di un timbro da lui realizzato, oggetto di sequestro, ed apparentemente relativo all'Unione Europea, indotto in errore Natale Pugliese, Giuseppe Santoro e Domenico Santoro, interessati alla realizzazione di un progetto imprenditoriale, facendo loro credere che avrebbe potuto procurare loro un finanziamento europeo, inducendoli in tal modo a consegnargli, in più occasioni, la complessiva somma in contanti di euro 50.000,00, oltre ad un assegno di euro 48.000,00 rimasto impagato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 157 cod. pen, art. 468 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 175 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 541 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30743/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo di ricorso è inammissibile. E' ben vero che il reato di cui all'art. 468 cod. pen. si consuma nel momento e nel luogo in cui lo strumento contraffatto viene creato ad opera del suo autore senza che occorra, ai fini della perfezione del reato, che di tale strumento venga fatto uso; l'eventuale uso, anche continuato, dello strumento da parte dell'autore della contraffazione costituisce un post factum non punibile, con la conseguenza che contraffazione ed uso sono previste come condotte alternative e non possono concorrere (Sez. 5, n. 6037 del 13/11/1998, dep. 1999, Marucci, Rv. 212207).
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cottignoli Sergio, nato a Bologna il 03/11/1941 avverso la sentenza del 23/09/2019 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore delle parti civili Natale Pugliese, Giuseppe Santoro e Domenico Santoro, avv. Francesco Coppola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 18 gennaio 2018 del Tribunale di Castrovillari, che ha affermato la penale responsabilità di Sergio Cottignoli per i delitti di contraffazione di sigillo e truffa e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo ha condannato alla pena di giustizia oltre che al risarcimento del danno in favore delle persone offese, costituitesi parte civile. Al Cottignoli si contesta di avere, con artifici e raggiri, consistiti nel presentarsi quale consulente revisore finanziario dell'Unione Europea, nel produrre a tal fine un falso tesserino di riconoscimento recante il simbolo dell'Unione Europea e la propria fotografia e nel predisporre numerosi documenti sui quali erano apposte le false impronte di un timbro da lui realizzato, oggetto di sequestro, ed apparentemente relativo all'Unione Europea, indotto in errore Natale Pugliese, Giuseppe Santoro e Domenico Santoro, interessati alla realizzazione di un progetto imprenditoriale, facendo loro credere che avrebbe potuto procurare loro un finanziamento europeo, inducendoli in tal modo a consegnargli, in più occasioni, la complessiva somma in contanti di euro 50.000,00, oltre ad un assegno di euro 48.000,00 rimasto impagato.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Sergio Cottignoli, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione al tempus commissi delicti. In relazione alla eccezione di prescrizione sollevata con l'atto di appello la Corte territoriale ha motivato affermando che le argomentazioni del Cottignoli riguardavano i falsi biglietti da visita, mentre la contestazione era relativa alla realizzazione del falso timbro utilizzato per apporre le false impronte che attestavano la presentazione del progetto presso le istituzioni dell'Unione Europea.
Sostiene il ricorrente che il giudice di secondo grado non ha compreso la questione sottopostagli. Il reato di contraffazione di sigillo è un reato istantaneo che si realizza con la fabbricazione del timbro poi utilizzato per apporre le false impronte; l'apposizione di queste integrava un post factum non punibile. I biglietti da visita, indicati nel capo di imputazione come tesserino di riconoscimento, erano in possesso del Cottignoli sin da quando egli aveva iniziato ad esercitare l'attività di consulente finanziario, cosicché il reato doveva ritenersi prescritto.
Anche retrodatando il fatto al momento in cui il tesserino di riconoscimento era stato esibito alle persone offese, ossia all'agosto del 2014, il reato doveva ritenersi estinto per prescrizione. Le stesse considerazioni, ad avviso del ricorrente, devono essere estese al delitto di truffa, anch'esso reato istantaneo. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell'illogicità della motivazione, affermando che non vi è prova della sua colpevolezza perché le persone offese sarebbero inattendibili, in quanto interessate all'esito del processo, e le loro dichiarazioni non riscontrate.Le persone offese si erano autonomamente rivolte al Cottignoli senza che egli utilizzasse a tal fine alcun artificio o espediente, né le aveva ingannate; in ogni caso, le vittime disponevano di un commercialista al quale non era mai stato sottoposto il business plan, il che lasciava dubitare che i fatti si fossero verificati così come da esse narrati.
Neppure era chiaro come le persone offese avessero potuto consegnare al Cottignoli rilevanti somme in contanti senza alcun riscontro circa l'ottenimento del finanziamento. Il tesserino di riconoscimento menzionato nel capo di imputazione era un banale biglietto da visita utilizzato sin da quando il Cottignoli aveva iniziato a svolgere l'attività di consulente finanziario e comunque esso integrava un falso grossolano e come tale non punibile. La Corte di appello, sostiene il ricorrente, si è limitata a recepire acriticamente le conclusioni del Tribunale, senza valutare autonomamente l'attendibilità delle persone offese e gli altri elementi di prova, ponendo a carico dell'imputato l'onere di dimostrare la sua innocenza. 2.3.
Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che, non essendo state provate le dazioni di denaro contante ed essendo l'assegno rimasto impagato, la truffa era stata solo tentata e non consumata. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione della condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. E' ben vero che il reato di cui all'art. 468 cod. pen. si consuma nel momento e nel luogo in cui lo strumento contraffatto viene creato ad opera del suo autore senza che occorra, ai fini della perfezione del reato, che di tale strumento venga fatto uso; l'eventuale uso, anche continuato, dello strumento da parte dell'autore della contraffazione costituisce un post factum non punibile, con la conseguenza che contraffazione ed uso sono previste come condotte alternative e non possono concorrere (Sez. 5, n. 6037 del 13/11/1998, dep. 1999, Marucci, Rv. 212207).
Nel caso di specie la Corte di appello ha affermato che l'imputazione si riferisce al timbro utilizzato per apporre le impronte attestanti la presentazione del progetto presso le istituzioni europee e non il simbolo dell'Unione Europea riportato nei biglietti da visita, lasciando intendere la diversità delle impronte e quindi dei timbri utilizzati per la loro apposizione.E' quindi del tutto irrilevante, ai fini del dies a quo del termine di prescrizione, da identificarsi nel momento in cui è stato fabbricato il timbro suddetto, che il Cottignoli abbia utilizzato i biglietti da visita recanti il simbolo dell'Unione Europea sin da quando egli ha iniziato a svolgere l'attività di consulente finanziario, così come correttamente affermato dalla Corte di appello.
Il ricorrente non si confronta con le ragioni poste dalla Corte di appello a base del rigetto dell'eccezione di prescrizione e torna a ribadire gli argomenti sui quali fi fonda l'eccezione, cosicché il motivo risulta generico. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157;
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Inoltre, il ricorrente si è in questa sede limitato a reiterare le medesime argomentazioni svolte nell'atto di appello, senza attaccare le ragioni poste dal giudice di appello a fondamento della sua decisione, cosicché appare evidente la genericità del motivo di ricorso.3. Pure il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Con esso il ricorrente lamenta la errata qualificazione giuridica del fatto sulla base di una sua ricostruzione diversa da quella operata dalla Corte di appello con la sentenza impugnata in questa sede.
Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la erronea sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Quanto alla lamentata carenza motivazionale, il ricorrente afferma che essa ricorrerebbe perché non sarebbe provata la dazione del denaro in contante, ma in tal modo egli solleva una censura di merito, non consentita in questa sede di legittimità.
4. Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui il ricorrente si duole della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. L'inammissibilità del motivo di ricorso, in tale parte, discende dalla estrema genericità del motivo di appello. A sostegno della applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. il Cottignoli aveva dedotto la sua incensuratezza e la assenza di precedenti di polizia — ma tali elementi da soli sono inidonei a giustificare l'applicazione di dette circostanze, ai sensi dell'ultimo comma della disposizione appena citata — e la correttezza del comportamento processuale — ma non si precisa in cosa specificamente si sarebbe sostanziato detto comportamento —.
La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento (Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044). La Corte di appello, sulla base del principio sopra esposto, ha assolto l'onere di motivare il rigetto dell'istanza limitandosi ad affermare di condividere le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di primo grado.
5. Il quarto motivo di appello è, invece, fondato laddove il ricorrente si duole dell'omessa applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. L'applicazione di detto beneficio è stata chiesta alla Corte di appello per l'ipotesi in cui la pena fosse stata contenuta nel limite di due anni di reclusione di cui all'art. 175 cod. pen.. La Corte territoriale, pur non concedendo il suddetto beneficio, non ha in alcun modo motivato la sua decisione, cosicché ricorre, sul punto, il vizio di mancanza assoluta di motivazione.
Né la motivazione su detto punto della sentenza può ritenersi implicita nella motivazione di altri punti della decisione in cui rilevano gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.. Si consideri a tale proposito che la Corte di appello, proprio sulla base di detti elementi, ha ritenuto il Cottignoli non pericoloso e quindi meritevole dell'ulteriore beneficio della sospensione condizionale della pena. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la sentenza può essere impugnata senza rinvio ed il beneficio invocato essere applicato direttamente da questa Corte di cassazione ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. 0, cod. proc. pen., ricorrendone tutti i presupposti.
6. Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alla rifusione, in favore delle persone offese, costituitesi parte civile, delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione che concede; dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e di