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Sentenza — n. 30738/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30738/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30738/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa il 16/01/2020 la Corte di Appello di Palermo ha confermato l'affermazione di responsabilità penale pronunciata dal Tribunale di Marsala il 07/05/2019 nei confronti di Salluzzo Giuseppe, Salluzzo Leonardo e Ciaramitaro Giuseppe per i reati di cui agli artt. 624 bis, 625 n. 2 e 424, comma 2, cod. pen., per essersi impossessati di due televisori sottraendoli dall'abitazione di Giurintano Angelo e Jessica, mediante forzatura della porta di accesso (capo A), e per avere danneggiato la camera da letto, dandovi fuoco (capo B).

Regesto Legislator

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art. 234 cod. proc. pen, art. 234 c.p, art. 254 bis c.p; Sentenza — n. 30738/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225465). Peraltro, una volta acquisito, il mezzo di prova è utilizzabile nei confronti anche degli imputati che non sono stati presenti alla conversazione, quale documento acquisito ai sensi dell'art. 234 c.p.p. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni tra presenti realizzata, anche clandestinamente, pure dall'imputato partecipe o comunque legittimato ad assistervi, costituisce prova documentale che, tuttavia, necessita di un vaglio penetrante e rigoroso del giudice, trattandosi di dichiarazioni informali dirette all'imputato e dallo stesso raccolte (Sez. 5, n. 11418 del 05/02/2021, T., Rv. 280732).

Parole chiave

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incendio intenzionale imputazione di furto furto di lieve entità danni da incendio reati contro la sfera personale riservata partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 234 cod. proc. pen
Peraltro, una volta acquisito, il mezzo di prova è utilizzabile nei confronti anche degli imputati che non sono stati presenti alla conversazione, quale documento acquisito ai sensi dell'art. 234 c.p.p.
art. 234 c.p
Peraltro, una volta acquisito, il mezzo di prova è utilizzabile nei confronti anche degli imputati che non sono stati presenti alla conversazione, quale documento acquisito ai sensi dell'art. 234 c.p.p.
art. 254 bis c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALLUZZO Giuseppe, nato il 13/05/1960 a Castelvetrano SALLUZZO Leonardo, nato il 14/08/1991 a Castelvetrano avverso la sentenza del 16/01/2020 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; lette le richieste scritte, ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste scritte, ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del difensore, Avv. Calogera Falco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi, proponendo motivi nuovi nell'interesse di Salluzzo Giuseppe.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 16/01/2020 la Corte di Appello di Palermo ha confermato l'affermazione di responsabilità penale pronunciata dal Tribunale di Marsala il 07/05/2019 nei confronti di Salluzzo Giuseppe, Salluzzo Leonardo e Ciaramitaro Giuseppe per i reati di cui agli artt. 624 bis, 625 n. 2 e 424, comma 2, cod. pen., per essersi impossessati di due televisori sottraendoli dall'abitazione di Giurintano Angelo e Jessica, mediante forzatura della porta di accesso (capo A), e per avere danneggiato la camera da letto, dandovi fuoco (capo B).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Salluzzo Giuseppe e Salluzzo Leonardo, Avv. Vincenzo Salvo, che ha dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge, lamentando l'inutilizzabilità della registrazione della conversazione intervenuta tra Salluzzo Filippa - rispettivamente sorella e zia degli imputati Giuseppe e Leonardo - e Ciaramitaro Giuseppe nei confronti degli imputati che non hanno preso parte alla stessa, e la manifesta carenza e illogicità della motivazione della sentenza di condanna, nella parte in cui, in particolare, ha affermato che la responsabilità degli imputati sarebbe dimostrata anche senza le risultanze della predetta registrazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Giova premettere che la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità penale degli odierni ricorrenti per avere, in concorso con Ciaramitaro Giuseppe, dato fuoco alla camera da letto della cugina Giurintano Jessica dopo essersi abusivamente introdotti nella sua abitazione ed aver derubato due televisori; la fonte di prova principale è stata individuata nella registrazione della conversazione intervenuta tra Saluzzo Filippa ed il figlio di costei Ciaramitaro Giuseppe, nel corso della quale quest'ultimo, oltre ad ammettere le proprie responsabilità, riferiva del coinvolgimento anche degli odierni ricorrenti Giuseppe e Leonardo Saluzzo. Va inoltre evidenziato che il contenuto della conversazione, registrata con il consenso di Saluzzo Filippa, è stato altresì ascoltato da Giurintano Angelo, avendo la Saluzzo Filippa messo la chiamata del figlio in 'vivavoce'.

2. Tanto premesso, la sentenza, richiamando l'orientamento giurisprudenziale consolidato, ha riconosciuto la natura documentale della registrazione della conversazione realizzata da uno dei presenti (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225466).Secondo il principio affermato già con la sentenza 'Torcasio' delle Sezioni Unite, la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 cod. proc. pen., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa (Sez.

U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225465). Peraltro, una volta acquisito, il mezzo di prova è utilizzabile nei confronti anche degli imputati che non sono stati presenti alla conversazione, quale documento acquisito ai sensi dell'art. 234 c.p.p. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni tra presenti realizzata, anche clandestinamente, pure dall'imputato partecipe o comunque legittimato ad assistervi, costituisce prova documentale che, tuttavia, necessita di un vaglio penetrante e rigoroso del giudice, trattandosi di dichiarazioni informali dirette all'imputato e dallo stesso raccolte (Sez. 5, n. 11418 del 05/02/2021, T., Rv. 280732).

Nel caso di specie, la Corte di merito, con motivazione adeguata ai fatti ed immune da censure di illogicità, ha rilevato come il tenore della conversazione fosse pienamente congruente con gli ulteriori elementi probatori raccolti nel corso del giudizio. Va peraltro evidenziato che, secondo quanto pure evidenziato dalla sentenza impugnata, il contenuto della conversazione, pur astrattamente prescindendo dalla sua registrazione - come già detto, regolare e legittima -, è stato ascoltato de auditu da Giurintano Angelo, che era presente alla conversazione telefonica in 'vivavoce' con Ciaramitaro Giuseppe; sicché l'eccezione di inutilizzabilità, pur di per sé manifestamente infondata, sarebbe comunque inammissibile per difetto di rilevanza.

I motivi nuovi, oltre ad essere inammissibili, in quanto propongono questioni di carattere giuridico - omessa perizia sul contenuto della registrazione - diverse ed ulteriori rispetto a quelle proposte - inutilizzabilità della registrazione nei confronti degli imputati non partecipanti alla conversazione - con il ricorso principale (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294: "In materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione"), sono manifestamente infondati, in quanto non occorreva alcuna perizia per l'utilizzabilità processuale della registrazione della conversazione, trattandosi non già di estrazione di dati informatici, ai sensi dell'art. 254 bis c.p.p., bensì di estrazione (o mero ascolto) di dati analogici, acquisiti ai sensi dell'art. 234 c.p.p.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 05/07/2021 Il C