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Sentenza — n. 30737/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30737/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30737/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Cinefra Giuseppe, nato a Francavilla Fontana, il 16/10/1976; avverso la sentenza del 5/2/2020 della Corte d'appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Giordano, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. Michele Fino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce ha confermato la condanna di Cinefra Giuseppe per il reato di furto continuato aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n.

Regesto Legislator

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art. 131-bis c.p, art. 646 c.p, art. 616 c.p; Sentenza — n. 30737/2021 — snpen · Corte di Cassazione: De Giudice, Rv. 250026; Sez. 4, Sentenza n. 6617 del 24/11/2016, dep. 2017, Frontino, Rv. 269224). La pretesa del ricorrente di vedere il fatto riqualificato ai sensi dell'art. 646 c.p. si fonda però su una ricostruzione lacunosa dello stesso, che non tiene conto dello sviluppo argomentativo della sentenza impugnata, nonché delle risultanze processuali esposte e nemmeno contestate con il ricorso. Infatti, la Corte territoriale, sulla base delle dichiarazioni rese dai testi Ricci ed Uggenti, ha anzitutto affermato che fino all'affitto del complesso aziendale di proprietà del primo alla moglie del secondo, l'imputato aveva saltuariamente utilizzato le relative strutture per i propri cavalli corrispondendo comunque un canone giornaliero.

Parole chiave

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furto di lieve entità furto per mestiere frode dello scotto locatore di affitto licenziamento per furto assicurazione contro il furto

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis c.p
Con il quarto motivo vengono dedotti inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
art. 646 c.p
La pretesa del ricorrente di vedere il fatto riqualificato ai sensi dell'art. 646 c.p.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Cinefra Giuseppe, nato a Francavilla Fontana, il 16/10/1976; avverso la sentenza del 5/2/2020 della Corte d'appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Giordano, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. Michele Fino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce ha confermato la condanna di Cinefra Giuseppe per il reato di furto continuato aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n.

2) c.p., previa esclusione dell'altra aggravante originariamente contestata e ritenuta nel primo grado di giudizio, ossia quella di cui al n.

5) dell'articolo succitato. La vicenda riguarda l'impossessamento da parte dell'imputato in diverse occasioni di alcuni abbeveratoi e di alcune mangiatoie, nonché di uno scaldabagno e di un frigobar, di pertinenza dell'azienda agricola presso la quale egli addestrava e ricoverava i propri cavalli.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando cinque motivi. 2.1 Con i primi due deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla qualificazione giuridica dei fatti contestati a titolo di furto, anziché di appropriazione indebita ed alla valutazione del compendio probatorio. In tal senso i giudici del merito non avrebbero erroneamente considerato come l'imputato fosse da tempo risalente il conduttore di "fatto" dell'azienda agricola e come pertanto i beni asportati fossero nel suo possesso — da intendersi nella nozione accolta dal diritto penale dell'istituto - e non già oggetto di mera detenzione da parte del medesimo.

Né rileverebbe in senso contrario l'avvento di una formale affittuaria nella conduzione dell'azienda, giacchè alla stessa il Cinefra si era presentato fin da subito come il gestore dei box adibiti al ricovero dei cavalli e questa non lo aveva estromesso dalla disponibilità dell'area, come confermato dal proprietario dell'azienda e dal fatto che il marito della medesima aveva assistito all'espianto degli abbeveratoi senza nulla obiettare. Irrilevante sarebbe poi la circostanza che gli abbeveratoi fossero infissi alle pareti, non incidendo la circostanza sulla loro natura di cose mobili. 2.2 Ulteriori vizi di motivazione vengono denunziati con il terzo motivo in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.

2) c.p. In proposito la Corte territoriale non avrebbe sostanzialmente confutato i rilievi svolti con il gravame di merito, né fornito prova alcuna del contestato danneggiamento delle pareti dei box a seguito dell'espianto degli abbeveratoi, non considerando peraltro come per l'integrazione dell'aggravante in questione sia necessario il ricorso ad uno specifico congegno che consenta l'elusione del controllo sul bene sottratto. Con il quarto motivo vengono dedotti inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Sul punto meramente apparente sarebbe l'apparato argomentativo dispiegato dal giudice dell'appello per affermare la sussistenza di indici di gravità del fatto contestato, mentre, una volta derubricato il medesimo a mera appropriazione indebita, nemmeno sussisterebbe l'ostacolo all'operatività della disposizione succitata costituito dai limiti edittali di pena previsti per il reato ritenuto.

Con il quinto ed ultimo motivo lamenta infine vizi di motivazione in merito ala quantificazione della pena ed alla mancata riforma del giudizio di mera equivalenza tra le pur riconosciute attenuanti generiche e la contestata aggravante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondati e generici sono anzitutto i primi due motivi. Non è in dubbio - né la sentenza impugnata lo ha negato - che integri il reato di appropriazione indebita e non quello di furto la condotta consistente nella mera interversione del possesso, che sussiste anche nel caso di una detenzione qualificata, conseguente all'esercizio di un potere di fatto sulla cosa, al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare, potendo essere dunque considerati "possessori" anche i soggetti titolari di posizioni non strettamente inquadrabili nell'ambito del possesso in senso civilistico (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 13347 del 07/01/2011, Pg in proc.

De Giudice, Rv. 250026; Sez. 4, Sentenza n. 6617 del 24/11/2016, dep. 2017, Frontino, Rv. 269224). La pretesa del ricorrente di vedere il fatto riqualificato ai sensi dell'art. 646 c.p. si fonda però su una ricostruzione lacunosa dello stesso, che non tiene conto dello sviluppo argomentativo della sentenza impugnata, nonché delle risultanze processuali esposte e nemmeno contestate con il ricorso. Infatti, la Corte territoriale, sulla base delle dichiarazioni rese dai testi Ricci ed Uggenti, ha anzitutto affermato che fino all'affitto del complesso aziendale di proprietà del primo alla moglie del secondo, l'imputato aveva saltuariamente utilizzato le relative strutture per i propri cavalli corrispondendo comunque un canone giornaliero.

L'obiezione difensiva per cui, invece, il Cinefra sarebbe stato da tempo risalente nel sostanziale ed esclusivo possesso della struttura è dunque meramente assertiva e frutto di una personale ed alternativa interpretazione dei brani delle dichiarazioni del Ricci riportati nel ricorso, che non trova puntuale riscontro nemmeno nei medesimi, tanto più che, contrariamente alla sentenza, le considerazioni del ricorrente si limitano a quelli selezionati e non all'intero contenuto della prova, come invece fatto dalla sentenza. In secondo luogo il giudice dell'appello ha evidenziato come solo al momento dell'immissione dell'affittuaria nel possesso dell'azienda l'imputato ha iniziato ad accampare pretese su quest'ultima, peraltro senza averne titolo (ed anzi, a, tal fine, procurandosi un falso contratto d'affitto), arrivando ad impossessarsene abusivamente e provvedendo addirittura a cambiare la serratura del cancello di ingresso alla struttura.

Non di meno, dopo una lunga controversia, sviluppatasi anche attraverso le vie legali, l'imputato accettava di abbandonare l'area e nello sgomberare i propri beni detenuti al suo interno asportava anche quelli di proprietà dell'azienda di cui gli è contestata la sottrazione. Questa articolata ricostruzione della vicenda è stata di fatto ignorata dal ricorso, che si è limitato, ma in maniera meramente assertiva, a sostenere che la legittima affittuaria dell'azienda non avrebbe mai manifestato l'intenzione di estromettere il Cinefra dalla conduzione della struttura.

Ciò che più rileva, peraltro, è che, nella ricostruzione effettuata dai giudici di merito, la sottrazione dei beni è avvenuta nel momento in cui, anche volendo ipotizzare un pregresso possesso dei medesimi, questo era già cessato a seguito della decisione dell'imputato di rassegnarsi ad abbandonare il complesso. E' dunque pacifico - giacchè il ricorrente non lo ha contestato - che delle cose sottratte il Cinefra non aveva nemmeno più la detenzione, posto che si era recato a più riprese nell'area all'esclusivo fine di recuperare i beni di sua proprietà.

Di conseguenza corretta è la qualificazione giuridica attribuita al fatto dalla Corte territoriale, mentre prive di fondamento e generiche risultano le censure difensive, che per l'appunto sorvolano sulla circostanza descritta, giustamente ritenuta decisiva dai giudici del merito.

3. Manifestamente infondato e generico è anche il terzo motivo di ricorso. Per consolidato insegnamento di questa Corte l'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, n. 2), c.p., è integrata tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione, ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino (Sez. 5, Sentenza n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042).

Insegnamento di cui il giudice dell'appello ha fatto corretta applicazione evidenziando, con motivazione con la quale ancora una volta il ricorso non si è confrontato, come l'asportazione degli abbeveratoi ha presupposto il taglio della tubazione che ne consentiva l'approvvigionamento d'acqua e il danneggiamento delle pareti dei box cui gli stessi erano avvinti (circostanza che la sentenza ha ritenuto provata sulla base della documentazione fotografica in atti e che per l'ennesima volta il ricorrente ha contestato in maniera solo assertiva). Alla manifesta infondatezza e genericità dei tre primi motivi consegue l'inammissibilità anche del quarto, posto che la corretta riconduzione del fatto al paradigma del furto aggravato impedisce l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis c.p., ostandovi i limiti edittali di pena previsti per il reato correttamente ritenuto.

Generiche sono infine le doglianze proposte con il quinto ed ultimo motivo, posto che la Corte territoriale ha ampiamente giustificato la conferma del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee in termini di mera equivalenza anche a fronte dell'esclusione di una delle aggravanti originariamente contestate. Motivazione con la quale il ricorrente ancora una volta non si è confrontato, formulando doglianze prive di effettiva critica al contenuto dell'apparato giustificativo della sentenza.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila