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Sentenza — n. 30735/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30735/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30735/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del 10 gennaio 2019 del Tribunale di Siena, che ha affermato la penale responsabilità di Patrizia Stefanucci e Luigi Bisconti per più condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, una condotta di bancarotta fraudolenta documentale ed una condotta di bancarotta semplice documentale, condotte tutte unificate in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata dalla pluralità delle condotte, e, applicate ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta aggravante, li ha condannati alle pene di giustizia, oltre che all'interdizione temporanea dai pubblici uffici ed alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, r.d. n. 267 del 1942, la cui durata è stata fissata in anni dieci.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 2639 cod. civ; Sentenza — n. 30735/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Risulta, quindi, violato l'art. 2639 cod. civ.. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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responsabilità dell'amministratore amministrazione infedele responsabilità dell'amministratore dell'eredità responsabilità amministrativa violazione dei doveri professionali responsabilità contrattuale per persona ausiliaria

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
pen., la violazione degli artt. 110 cod. pen., 216, primo comma, nn.
art. 2639 cod. civ
Risulta, quindi, violato l'art. 2639 cod. civ..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Stefanucci Patrizia, nata a Livorno il 16/09/1963 2. Bisconti Luigi, nato a Abbadia San Salvatore il 14/08/1963 avverso la sentenza del 05/11/2020 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del 10 gennaio 2019 del Tribunale di Siena, che ha affermato la penale responsabilità di Patrizia Stefanucci e Luigi Bisconti per più condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, una condotta di bancarotta fraudolenta documentale ed una condotta di bancarotta semplice documentale, condotte tutte unificate in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata dalla pluralità delle condotte, e, applicate ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta aggravante, li ha condannati alle pene di giustizia, oltre che all'interdizione temporanea dai pubblici uffici ed alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, r.d. n. 267 del 1942, la cui durata è stata fissata in anni dieci.

La Corte di appello ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta semplice documentale, e, quanto alla Stefanucci, ha ritenuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e ha ridotto la pena ad entrambi gli imputati; inoltre, ha fissato la durata delle pene accessorie fallimentari in misura pari a quella delle pene principali inflitte ai due imputati e ha escluso nei confronti della Stefanucci la interdizione temporanea dai pubblici uffici. All'esito del giudizio di secondo grado i due imputati risultano condannati per avere la Stefanucci, quale amministratrice unica della Itallegno s.r.I., dichiarata fallita il 10 ottobre 2008, dalla sua costituzione al 6 novembre 2006, ed il Bisconti, quale amministratore di fatto di detta società sino al 6 novembre 2006 e successivamente quale amministratore di diritto e poi quale liquidatore sino alla data del fallimento, in concorso tra loro, distratto l'importo di euro 16.064,28, pari alla somma complessiva dei prelevamenti in contanti effettuati senza alcuna giustificazione contabile negli anni 2005, 2006 e 2007 dal conto corrente intestato alla società (capo A).

Inoltre, al solo Bisconti si contesta di avere, nella suddetta qualità, distratto la somma di euro 31.797,84, effettuando rimesse a favore del fornitore fittizio avente la stessa denominazione della fallita prive di alcuna giustificazione contabile, e la somma di euro 15.000,00 effettuando prelievi mensili di euro 1.500,00 dal gennaio all'ottobre del 2008, a titolo di compensi per l'amministratore in realtà mai deliberati (capo B). Infine, ad entrambi gli imputati, si contesta di avere tenuto le scritture contabili in guisa tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita (capo C).

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Patrizia Stefanucci, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione della legge penale. 2.1.1. In primo luogo, si duole per avere la Corte di appello confermato l'affermazione della sua penale responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta sebbene ella fosse una mera amministratrice di diritto essendo la società amministrata di fatto dal Bisconti. La Corte di appello ha dichiarato la sua penale responsabilità sulla base della mera sua formale qualifica di amministratore della società poi fallita, affermando che sussisteva in capo a lei una generica consapevolezza delle condotte delittuose dell'amministratore di fatto.

Sostiene che ai fini della sussistenza del dolo è necessario che l'amministratore di diritto venga a conoscenza di specifici segnali di allarme o anomalie dai quali possa desumersi il rischio che vengano attuate condotte illecite e che tale rischio venga accettato e quindi voluto dall'amministratore di diritto. Nel processo non era stata data prova di simili anomalie o segnali di allarme e la sola violazione dell'obbligo di impedire l'evento consentiva solo un addebito a titolo di colpa, non potendo da esso desumersi il dolo della bancarotta. Peraltro, la Stefanucci si era dimessa poco tempo dopo la costituzione della società ed anche l'importo della distrazione a lei contestato era minimo, cosicché non poteva dirsi provato l'elemento soggettivo del reato, che andava riqualificato come bancarotta semplice e dichiarato prescritto. 2.1.2.

Anche mantenendo ferma la qualificazione giuridica del fatto come bancarotta fraudolenta, il reato si era prescritto, dovendo il dies a quo del termine di prescrizione essere individuato nella cessazione da parte della ricorrente dalla carica di amministratrice, da lei ricoperta sino al 6 novembre 2006. Il principio secondo il quale il dies a quo coincide con la data della dichiarazione di fallimento non può ritenersi operante in caso di successione di più soggetti nella carica di amministratore della società. 2.1.3. Ingiusta viene, poi, definita la riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche attuata in misura inferiore a quella massima di un terzo. 2.2.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., dell'omessa assunzione della deposizione del commercialista della fallita, dott. Tamnnaro, sia in ordine alla tenuta della contabilità, sia in ordine alla circostanza che la Stefanucci aveva consegnato al Bisconti le somme prelevate in banca.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche Luigi Bisconti, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110 cod. pen., 216, primo comma, nn. 1 e 2, 223, primo comma, e 217, secondo comma, r.d. n. 267 del 1942 in relazione all'art. 2639 cod. civ., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della sua penale responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale quale amministratore di fatto della fallita nel periodo in cui questa era amministrata dalla Stefanucci. Entrambi i giudici del merito hanno affermato che i due imputati avevano concorso nelle condotte di bancarotta attuate in detto periodo poiché essi avevano amministrato congiuntamente la società poi fallita, sebbene nel suo atto di appello il Bisconti avesse sostenuto che fino al 6 novembre 2006 solo la Stefanucci aveva amministrato la società.

La motivazione fornita dalla Corte di appello era illogica e contraddittoria poiché dall'istruttoria non emergeva che il Bisconti avesse esercitato in modo continuativo e significativo i poteri inerenti alla qualifica di amministratore della società. Sebbene dalle deposizioni dei numerosi testi escussi emergesse che la società era stata gestita effettivamente ed esclusivamente da Patrizia Stefanucci, la Corte di appello era pervenuta alla conclusione opposta. In realtà, il Bisconti disponeva di conoscenze tecniche nella lavorazione del legno, settore in cui operava la società fallita, e poteva aver eseguito singoli compiti su incarico della Stefanucci, ma tale circostanza non valeva a renderlo un amministratore di fatto.

Risulta, quindi, violato l'art. 2639 cod. civ.. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110 cod. pen., 216, primo comma, nn. 1 e 2, 223, primo comma, e 217, secondo comma, r.d. n. 267 del 1942, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della sua penale responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale quale amministratore della fallita nel periodo dal 6 novembre 2006 al fallimento, non essendo stati accertati i fatti di bancarotta e l'intento di arrecare danno ai creditori o di impedire la ricostruzione del movimento degli affari, e per non avere la Corte di appello accolto l'istanza di riqualificazione del fatto come bancarotta semplice. 3.2.1.

Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, il ricorrente sostiene che la norma incriminatrice richiede il dolo specifico, ossia l'intenzione di cagionare un danno alla massa dei creditori, o comunque la rappresentazione di detto pregiudizio. I giudici del merito hanno fondato l'affermazione della sua penale responsabilità sulla deposizione del curatore, che, tuttavia, si è espresso in termini di mera possibilità che i prelievi e le rimesse integrassero condotte distrattive.Il modesto importo dei prelievi, pari ad euro 15.000,00, lascia intendere che essi fossero destinati a coprire piccole spese per cogenti necessità aziendali e comunque porta ad escludere che tramite essi il Bisconti intendesse arrecare danno ai creditori.

Neppure la Corte di appello ha motivato sull'esistenza di tale intento del Bisconti o comunque sulla sua consapevolezza di diminuire il patrimonio sociale per scopi estranei all'impresa. Quanto alle rimesse effettuate alla Italegno s.r.I., questa era società avente diversa denominazione sociale rispetto alla fallita Itallegno s.r.l. alla quale la prima aveva concesso in affitto un'azienda, come risulta dalla deposizione del teste Andrea Braconi, e in tale rapporto trovavano causa le rimesse oggetto di contestazione. Anche in relazione a tali rimesse mancava l'intenzione di arrecare pregiudizio ai creditori o di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto a quella di garanzia delle obbligazioni della società.

Quanto ai prelievi a titolo di compenso per la sua attività di liquidatore, la fallita era una società unipersonale e quindi il Bisconti era l'unico socio e la volontà dell'assemblea coincideva con la volontà del Bisconti. In ogni caso, la mancanza della delibera integrava una mera leggerezza e la somma corrisposta era del tutto modesta, considerate le funzioni svolte. Anche in relazione a tale condotta mancava, quindi, il dolo. Relativamente alla bancarotta fraudolenta documentale, la sua penale responsabilità, sostiene il ricorrente, è stata affermata senza che fosse stata provata la sua intenzione di arrecare danno a terzi o di impedire la ricostruzione del movimento degli affari e quindi non ricorreva detta ipotesi delittuosa.

La società si era affidata a consulenti contabili ed il teste Braconi aveva riferito delle difficoltà da lui incontrate nell'ottenere la consegna delle scritture contabili dalla Confcommercio, che aveva tenuto la contabilità su incarico della Stefa n ucci. Le anomalie contabili rilevate dal curatore fallimentare erano riferibili al periodo in cui la società era stata gestita in via esclusiva dalla Stefanucci ed esse erano state poi «ereditate» dal Bisconti quando egli le era succeduto nella carica. Anche l'omessa tenuta del libro degli inventari era addebitabile all'omessa sua riconsegna da parte della Confcommercio che aveva tenuto la contabilità e pretendeva il pagamento del relativo compenso.

Per tale ragione con l'atto di appello si era chiesta l'assoluzione del Bisconti dalla imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, ma la Corte di appello aveva confermato la affermazione di penale responsabilità senza motivare sulla sussistenza del dolo e senza indicare le prove a sostegno di detta affermazione, facendo discendere dalle problematiche contabili ereditate dal Bisconti una intenzione di arrecare pregiudizio ai terzi, in realtà insussistente. Tenuto conto delle prove acquisite e dell'assenza di dolo, le condotte ascritte al Bisconti andavano qualificate come bancarotta fraudolenta documentale, ma la Corte di appello si era limitata ad aderire acriticamente alla sentenza di primo grado, senza motivare sui motivi di appello ed esaminando i fatti in modo formalistico; anche in questa sede il ricorrente torna a chiedere a questa Corte di cassazione di riqualificare i fatti come episodi di bancarotta semplice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso della Stefanucci, nella parte in cui questa si duole di non essere stata considerata come una mera «testa di legno», ed il primo motivo del ricorso del Bisconti — che possono essere esaminati unitariamente in quanto strettamente connessi, atteso che con essi ciascuno dei due ricorrenti si duole che la Corte di appello non abbia attribuito in via esclusiva all'altro coimputato l'amministrazione della società nel periodo sino al 6 novembre 2006 — sono inammissibili per manifesta infondatezza. La Corte di appello, conformemente a quanto già affermato dal Tribunale, ha ritenuto che in detto periodo la società è stata amministrata da entrambi gli imputati, precisando che il dominus della società era il Bisconti, che assumeva le decisioni gestionali più rilevanti, ma anche la Stefanucci partecipava all'amministrazione della società operando sui conti correnti, venendo a conoscenza delle operazioni commerciali effettuate ed occupandosi della loro registrazione contabile, tenendo i rapporti con il commercialista e ricevendo i pagamenti effettuati con assegni.

Peraltro, la Corte di appello ha avuto cura di dare puntuale risposta ai motivi di appello relativi a tale questione, indicando le prove sulle quali è pervenuta a tale conclusione. In particolare, ha evidenziato, tra l'altro, quanto al Bisconti, che la teste Maramai ha riferito che le trattative tra la fallita e la Italegno s.r.l. per la conclusione del contratto di affitto di azienda furono condotte dal ricorrente e che la Stefanucci collaborava con lui a livello amministrativo; relativamente alla Stefanucci, la Corte territoriale ha segnalato che la stessa aveva dato disposizioni perché gli assegni con i quali venivano effettuati i pagamenti in favore della società poi fallita venissero consegnati solo a lei e non al Bisconti.

La motivazione fornita su tale punto dalla Corte di appello risulta completa, adeguata e priva di contraddittorietà ed illogicità manifeste.Né, contrariamente a quanto sostenuto dal Bisconti, può ritenersi violato l'art. 2639 cod. civ., atteso che secondo la ricostruzione fattuale operata dalla Corte di appello egli non si limitava ad eseguire singoli compiti su incarico della Stefanucci, ma assumeva in piena autonomia le scelte gestionali più rilevanti per la società. Analogamente, non possono trovare applicazione i principi di diritto invocati dalla Stefanucci, che presuppongono in capo alla stessa la veste di mera prestanome o testa di legno.

Secondo la ricostruzione in fatto operata nella sentenza di secondo grado, la Stefanucci partecipava alla gestione della società ed era a conoscenza delle sue vicende e quindi era al corrente di quanto operato dall'amministratore di fatto Bisconti ed avrebbe quanto meno dovuto attivarsi per impedire atti di distrazione. Nel resto, le censure sollevate dai due ricorrenti in relazione a tale questione sono di merito e come tali inammissibili in questa sede di legittimità.

2. Il primo motivo del ricorso della Stefanucci è inammissibile anche in relazione alla eccezione di prescrizione del reato ed alle attenuanti generiche. 2.1. Quanto alla prescrizione, il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale si è attenuta al consolidato principio di diritto per il quale, in tema di bancarotta prefallimentare, la prescrizione inizia a decorrere dalla data della declaratoria di fallimento o dello stato d'insolvenza e non dal momento della consumazione delle singole condotte poste in essere in precedenza (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014 - dep. 2015, Caprara, Rv. 263244;

Sez. 5, n. 48739 del 14/10/2014, Grillo, Rv. 261299; Sez. 5, n. 592 del 04/10/2013 - dep. 2014, De Florio, Rv. 258712; Sez. 5, n. 20736 del 25/03/2010, Olivieri, Rv. 247299). La sentenza dichiarativa di fallimento è elemento costitutivo della fattispecie ancorché improprio, trattandosi di pronuncia giurisdizionale, che serve a connotare di lesività i comportamenti tipizzati dalle norme di riferimento (Sez. 5, n. 46182 del 12/10/2004, Rossi, Rv. 231167). Anche laddove si volesse assegnare alla dichiarazione di fallimento la natura di condizione obiettiva di punibilità, non per questo, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato, si potrebbe prescindere dalla sentenza di fallimento.

In questo senso si è espressa di recente questa Corte (Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389), allorché, dando seguito alla posizione incidentalmente assunta dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 22474 del 31 marzo 2016, Passarelli, in ordine alla qualificazione della dichiarazione di fallimento come condizione obiettiva di punibilità, ha stabilito che, conformemente al dettato dell'art. 158, secondo comma, cod. pen. - a mente del quale, quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata - il dies a quo per calcolare il decorso della prescrizione viene a coincidere con la dichiarazione di fallimento.

Tale affermazione è coerente con la concezione secondo la quale la condizione di obiettiva punibilità, pur se estranea all'offesa, rappresenta, comunque, il dato che giustifica l'intervento sanzionatorio dello Stato, soltanto all'avverarsi di essa realizzandosi l'opportunità della punizione. 2.2. Relativamente alle attenuanti generiche il motivo di impugnazione è inammissibile per la sua estrema genericità, in quanto la ricorrente si limita ad affermare che erroneamente esse non sono state applicate nella massima estensione possibile.

3. Pure il secondo motivo di ricorso è inammissibile. In esso non si chiarisce su quali circostanze specifiche attinenti alla tenuta della contabilità il teste avrebbe dovuto essere esaminato e perché tali circostanze avrebbero avuto rilevanza decisiva. Analoghe considerazioni valgono in relazione alla circostanza, da provare attraverso la deposizione del teste, che la Stefanucci abbia consegnato al Bisconti le somme oggetto di prelevamento dal conto corrente bancario di cui la società fallita era titolare. Difatti, essendo stato accertato che la Stefanucci ha effettivamente amministrato la società, tale consegna non la esonerava dal controllare come le somme prelevate venissero impiegate dal Bisconti e dall'intervenire a tutela dell'integrità del patrimonio sociale. Anche detta circostanza è priva di valore decisivo.

4. Anche il secondo motivo del ricorso del Bisconti è inammissibile. Esso è estremamente generico laddove si afferma che le condotte materiali di bancarotta sarebbero rimaste indimostrate. Inoltre, è manifestamente infondato laddove sostiene che occorrerebbe per la sussistenza del delitto di bancarotta, patrimoniale e documentale, il dolo specifico. L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805).Inoltre, questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di reati fallimentari, che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611).

Nel caso di specie, ai due imputati è stato contestato di avere tenuto le scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, cosicché, in applicazione del principio sopra esposto, è sufficiente il dolo generico. Peraltro, l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133).

Relativamente al compenso prelevato dal Bisconti per la sua attività di liquidatore, deve osservarsi che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come retribuzione, se tali compensi sono solo genericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, perché, in tal caso, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'an, non è determinato anche nel quantum (Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Pellegrini, Rv. 273767, che ha chiarito che non è giustificabile alcuna autoliquidazione dei compensi dell'amministratore).

Nel resto, le censure del ricorrente attengono al merito e risultano inammissibili in questa sede di legittimità. Infine, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali devono ritenersi sussistenti le condotte di bancarotta fraudolenta contestate all'imputato, essa ha implicitamente motivato in ordine all'impossibilità di riqualificare tali condotte come ipotesi di bancarotta semplice.

3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma di denaro che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara ina