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Sentenza — n. 30731/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30731/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30731/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 8 maggio 2013 del Tribunale di Novara, che ha affermato la penale responsabilità di Umberto D'Acunto per il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e, applicata la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ritenuta equivalente all'aggravante ed alla recidiva reiterata specifica, lo ha condannato alla pena di giustizia. Al D'Acunto si contesta di avere manomesso il motore dell'automobile di Cristina Trogu, in sosta nel parcheggio di un supermercato, per poi presentarsi alla stessa come meccanico e impossessarsi del suo borsellino riposto all'interno dell'abitacolo.

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen, art. 161 cod. pen, art. 625 cod. pen, art. 581 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30731/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo di ricorso con il quale si deduca l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza impugnata non differisce dagli altri motivi previsti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., cosicché anch'esso deve possedere i requisiti della specificità e non manifesta infondatezza. Le Sezioni Unite hanno affermato che il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, è ammissibile perché tale doglianza integra un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez.

Parole chiave

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imputazione di furto truffa in materia di credito furto di lieve entità gravi addebiti penali danno patrimoniale procurato con astuzia contravvenzione

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
Il termine di prescrizione andava determinato, sulla base dell'art. 157 cod. pen., nel testo vigente al 25 marzo 2008, data di commissione del reato, in misura pari alla pena edittale di anni sei di reclusione applicabile ai sensi dell"art.
art. 161 cod. pen
Il termine minimo di prescrizione, pari ad anni sei di reclusione, andava poi aumentato di due terzi per effetto della recidiva reiterata, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., ossia ad anni dieci.
art. 625 cod. pen
pen., ma tale calcolo è errato, sostiene il ricorrente, poiché si viene ad applicare due volte l'aumento di pena per l'aggravante speciale di cui all'art. 625 cod. pen..
art. 581 cod. proc. pen
266819), ma ciò non consente di affermare che il motivo di ricorso non debba rispettare le prescrizioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'Acunto Umberto, nato a Magenta il 17/11/1974 avverso la sentenza del 13/05/2019 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha concluso chiedendo che l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente, avv. Cristina Arianna, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 8 maggio 2013 del Tribunale di Novara, che ha affermato la penale responsabilità di Umberto D'Acunto per il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e, applicata la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ritenuta equivalente all'aggravante ed alla recidiva reiterata specifica, lo ha condannato alla pena di giustizia. Al D'Acunto si contesta di avere manomesso il motore dell'automobile di Cristina Trogu, in sosta nel parcheggio di un supermercato, per poi presentarsi alla stessa come meccanico e impossessarsi del suo borsellino riposto all'interno dell'abitacolo.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Umberto D'Acunto, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen.. Il termine di prescrizione andava determinato, sulla base dell'art. 157 cod. pen., nel testo vigente al 25 marzo 2008, data di commissione del reato, in misura pari alla pena edittale di anni sei di reclusione applicabile ai sensi dell"art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. in virtù della aggravante del mezzo fraudolento.

Difatti, detta aggravante è ad effetto speciale comportando un aumento della pena base superiore ad un terzo. Il termine minimo di prescrizione, pari ad anni sei di reclusione, andava poi aumentato di due terzi per effetto della recidiva reiterata, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., ossia ad anni dieci. La Corte di appello è invece partita da una pena di anni sei di reclusione per il furto aggravato, ha aumentato la pena di un terzo per la recidiva e poi ha aumentato il termine di prescrizione nella misura di due terzi ai sensi dell'art.161 cod. pen., ma tale calcolo è errato, sostiene il ricorrente, poiché si viene ad applicare due volte l'aumento di pena per l'aggravante speciale di cui all'art. 625 cod. pen.. 2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza. In particolare, sostiene che non vi è prova che sia stato lui a manomettere il motore dell'autovettura della persona offesa, Egli si era avvicinato al veicolo solo dopo avere constatato che esso non funzionava. Inoltre, la circostanza che egli avesse prestato il proprio cellulare alla vittima, su richiesta di questa, per consentirle di chiamare una sua amica portava ad escludere che egli fosse un truffatore astuto; non poteva sostenersi che egli non avesse previsto tale richiesta e che non avesse potuto riflettere sulle conseguenze del proprio gesto.

La vittima non aveva visto il D'Acunto sottrarle il borsellino e la commissione del furto da parte sua era stata desunta dalla circostanza che egli era entrato all'interno della vettura, ove si trovava il bene sottratto, mentre la donna aveva aperto il cofano dell'automobile, che le aveva impedito di vedere cosa stava accadendo nell'abitacolo. In realtà se egli fosse stato l'autore del furto, non avrebbe prestato alla donna il suo cellulare. I giudici del merito si sono limitati a recepire il convincimento interiore della vittima, nonostante la mancanza di prova in ordine alla responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, per come formulato dal ricorrente, per manifesta infondatezza. 1.1. Questa Corte ha già affermato che il motivo di ricorso per cassazione che deduca l'omesso rilievo ex officio da parte del giudice di merito della prescrizione del reato è inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495).

Il motivo di ricorso con il quale si deduca l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza impugnata non differisce dagli altri motivi previsti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., cosicché anch'esso deve possedere i requisiti della specificità e non manifesta infondatezza. Le Sezioni Unite hanno affermato che il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, è ammissibile perché tale doglianza integra un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266819), ma ciò non consente di affermare che il motivo di ricorso non debba rispettare le prescrizioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen. o possa fondarsi su argomentazioni manifestamente infondate. 1.2. Nel caso di specie l'argomento dedotto a sostegno del motivo di ricorso — ossia che la Corte di appello avrebbe errato nel determinare il termine massimo di prescrizione e che avrebbe applicato due volte l'aumento di pena per l'aggravante di cui all'art. 625 cod. pen. — è manifestamente infondato.

Il termine di prescrizione di cui all'art. 157 cod. pen. è pari alla pena edittale calcolata tenendo conto delle aggravanti ad effetto speciale. Nel caso di specie, il furto è aggravato sia ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen., sia ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen.. L'aggravante che comporta il maggior aumento è quella prevista dall'art. 625 n. 2 cod. pen., che determina l'aumento della pena edittale sino a sei anni di reclusione. Per la recidiva reiterata, l'aumento di pena da tenere in considerazione ai fini di cui all'art. 157 cod. pen.

è pari ad un terzo, ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen.. Difatti, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, quarto comma, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l'aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986).

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., il termine minimo è pari ad otto anni. In realtà, dovrebbe valutarsi anche se risulti rispettato il limite del cumulo materiale di cui all'art. 99, ultimo comma, cod. pen., ma trattasi di violazione di legge non denunciata dal ricorrente e sulla quale, pertanto, questa Corte non è tenuta a pronunciarsi. In ogni caso, anche considerando solo le sentenze di applicazione di pena del Tribunale di Vigevano del 19 gennaio 2007 e del Tribunale di Milano del 1 ottobre 2007, che fanno salire la pena ad anni sei e mesi otto, oltre alla pena pecuniaria, il reato per il quale si procede in questa sede non risulta prescritto.

Ai sensi dell'art. 161 cod. pen., per determinare il termine massimo di prescrizione il termine di anni sei e mesi otto deve essere aumentato di due terzi, essendo stata applicata la recidiva reiterata. Il termine ascende quindi ad anni undici, mese uno e giorni dieci e, essendo il delitto stato commesso il 25 marzo 2008, il termine sarebbe spirato il 4 maggio 2019. Dovendo essere aggiunti sessanta giorni durante i quali il termine è rimasto sospeso, avendo il giudice, all'udienza del 14 novembre 2012, rinviato il processo al 8 maggio 2013 per impedimento del difensore, il termine di prescrizione non era ancora interamente decorso quando, in data 13 maggio 2019, è stata pronunciata la sentenza di appello.

Laddove il ricorrente sostiene che tale calcolo è errato, in quanto verrebbe ad essere applicato due volte l'aumento di pena per l'aggravante di cui all'art.625 cod. pen., il motivo risulta manifestamente infondato. Al riguardo va rilevato che se il ricorrente ha inteso riferirsi all'aumento per la recidiva reiterata, il rilievo è comunque manifestamente infondato, atteso che la recidiva reiterata in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721).2.

Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di appello ha confermato il giudizio di penale responsabilità dell'imputato sulla base di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti che consentono di affermare con certezza, sebbene la vittima non abbia visto il D'Acunto sottrarle il borsellino, che egli è l'autore del furto. In particolare, si è evidenziato che il D'Acunto si è avvicinato alla vittima, dopo che la vettura era stata manomessa mediante il distacco di alcuni fili elettrici, asserendo di essere un meccanico e di essere disponibile ad aiutarla a rimettere in moto la vettura.

Egli era stato l'unico ad entrare nell'abitacolo dell'autovettura ove la vittima custodiva il portafogli ed era rimasto al suo interno anche quando su sua richiesta la persona offesa aveva sollevato il cofano dell'autovettura. Egli, pur avendo asserito di essere in attesa di sua moglie e di sua figlia che stavano facendo la spesa all'interno del supermercato, si era poi allontanato dal parcheggio asserendo di voler richiedere l'intervento di altro suo collega meccanico e non vi aveva più fatto ritorno, onde evitare di incontrare nuovamente la sua vittima.

La circostanza che l'imputato abbia prestato alla Trogu il suo telefono cellulare è stata spiegata dalla Corte territoriale con l'intento del D'Acunto di carpire la fiducia della vittima. La motivazione fornita dai due giudici di merito appare adeguata ed esente da contraddittorietà o manifesta illogicità.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma di denaro che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e