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Sentenza — n. 30730/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30730/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30730/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza impugnata è stata emessa il 20 maggio 2020 dalla Corte di appello di Trento, che ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città che ha condannato Giuseppe Mor per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; al Mor è addebitato di avere falsamente dichiarato, a personale del Corpo forestale dello Stato, di essere nato il 2 novembre 1970, invece che il primo novembre 1970.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 496 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 30730/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Da quanto sopra consegue l'erroneità della statuizione concernente la reiezione della richiesta di applicazione del proscioglimento di cui all'art. 131-bis cod. pen. A sostegno di quest'ultima mozione, la parte rimarca la non abitualità della condotta e la sua non particolare gravità, data la minima discrasia tra le due date e la circostanza — acclarata grazie alla deposizione dell'operante — che Mor era "un po' agitato".

Parole chiave

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accertamento inesatto dei fatti false dichiarazioni senza giuramento errore nella commisurazione della pena momento del reato errore scusabile uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
Questa Corte, infatti, ha più volte affermato che integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen.
art. 496 cod. pen
495 piuttosto che in quella di cui all'art. 496 cod. pen., il fatto che le false dichiarazioni fossero refluite in un atto pubblico, come il verbale di identificazione redatto dagli operanti.
art. 131-bis cod. pen
Da quanto sopra consegue l'erroneità della statuizione concernente la reiezione della richiesta di applicazione del proscioglimento di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOR GIUSEPPE nato a CREMONA il 02/11/1970 avverso la sentenza del 20/05/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 20 maggio 2020 dalla Corte di appello di Trento, che ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città che ha condannato Giuseppe Mor per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; al Mor è addebitato di avere falsamente dichiarato, a personale del Corpo forestale dello Stato, di essere nato il 2 novembre 1970, invece che il primo novembre 1970.

2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo, che lamenta violazione di legge. Secondo il ricorrente, contrariamente a quanto opinato dalla Corte di appello, il discrimine tra i reati di cui agli artt. 495 e 496 cod. pen. è dato dalla circostanza che, nel secondo caso, la falsa dichiarazione viene resa in risposta ad una domanda del pubblico ufficiale quanto all'identità dell'interrogato. Avrebbe, pertanto, errato la Corte territoriale nel reputare rilevante, per l'iscrivibilità del fatto nella cornice di cui all'art. 495 piuttosto che in quella di cui all'art. 496 cod. pen., il fatto che le false dichiarazioni fossero refluite in un atto pubblico, come il verbale di identificazione redatto dagli operanti.

Da quanto sopra consegue l'erroneità della statuizione concernente la reiezione della richiesta di applicazione del proscioglimento di cui all'art. 131-bis cod. pen. A sostegno di quest'ultima mozione, la parte rimarca la non abitualità della condotta e la sua non particolare gravità, data la minima discrasia tra le due date e la circostanza — acclarata grazie alla deposizione dell'operante — che Mor era "un po' agitato".

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, evocando giurisprudenza quanto al distinguo tra i reati di cui agli artt. 495 e 496 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile 1. Circa l'affermazione secondo la quale occorrerebbe riqualificare il fatto nel delitto di cui all'art. 496 cod. pen., essa è giuridicamente inconsistente. Questa Corte, infatti, ha più volte affermato che integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. la condotta di colui che fornisca alle forze dell'ordine false dichiarazioni sulla propria identità o su altre qualità personali, considerato che dette dichiarazioni rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, sostanziano la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen.

Nella giurisprudenza di questa Corte, rileva la natura di "attestazione" della dichiarazione resa (Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839; Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658, in relazione alle dichiarazioni rese ad operanti impegnati in un controllo stradale; Sez. 5, n. 3042 del 03/12/2010, dep. 2011, Gorizia, Rv. 249707) e la destinazione delle dichiarazioni rese dall'agente ad essere trasfuse in un atto pubblico (Sez. 5, n. 4054 del 11/01/2019, Tarascio, Rv. 275489; Sez. 4, n.19963 del 15/04/2009, Asiedu Agnes Ntiamoah, Rv. 244004;

Sez. 5, n. 4414 del 15/01/2009, Caldarar, Rv. 242620). In particolare, in applicazione dei predetti principi, nella sentenza Sdiri di questa sezione, si è sostenuto che, nel caso di dichiarazioni rese ad un controllo di Polizia da soggetto privo di documenti, deve trovare applicazione l'art. 495 — e non l'art. 496 cod. pen.; quando, infatti, le false di dichiarazioni sulla propria identità siano fornite agli agenti operanti che trovino il soggetto privo di documenti d'identità, per l'assenza di altri mezzi di identificazione, la dichiarazione del prevenuto costituisce vera e propria attestazione tesa a garantire ai pubblici ufficiali le proprie qualità personali.

Da quanto sopra discende altresì che la questione di cui all'art. 131-bis cod. pen., che dipendeva dall'invocata riqualificazione stante la pena edittale prevista per la fattispecie ex art. 495 cod. pen., è del pari manifestamente infondata.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/6/2021. Il Consigliere estensore Il