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Sentenza — n. 30727/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30727/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30727/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa il 18/02/2020 la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone del 19/03/2018, che aveva condannato Balsamo Rosario alla pena ritenuta di giustizia per il reato di contraffazione di una patente di guida. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Balsamo Rosario, Avv. Pierfrancesco Scatà, che ha dedotto due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.110, 482 e 477 c.p., sotto il profilo della ritenuta insussistenza del dolo. Sostiene il ricorrente che il giudice di appello si sarebbe conformato all'orientamento che considera sufficiente, per la realizzazione della fattispecie criminosa, la sola coscienza e volontà del carattere antisociale del fatto, indipendentemente dalla produzione di una effettiva lesione giuridica alla pubblica fede, bastando per il perfezionamento della fattispecie, il mero pericolo che dalla contraffazione possa derivarne.

Regesto Legislator

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art. 476 cod. pen; Sentenza — n. 30727/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata ha accertato che l'imputato, in concorso con ignoti, aveva contraffatto una patente di guida di categoria C, contattando sul web un soggetto non identificato, inviandogli una propria foto-tessera, copia della propria patente di guida di categoria B e 30 C in contanti, ricevendo dopo circa 20 giorni una patente di categoria C contraffatta; in data 8 novembre 2016 veniva effettuato un controllo dalla polizia di Pordenone, e l'odierno ricorrente, titolare di un'impresa di autotrasporti, era alla guida di un'autovettura Range Rover ed esibiva ai militari la patente di guida contraffatta.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente altri reati reato di pirateria della strada risarcimento per atto illecito infrazione alle norme della circolazione abuso della licenza e delle targhe

Disposizioni normative citate

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art. 476 cod. pen
279785 - 03); in tema di falsità documentali, ai fini dell'integrazione del delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BALSAMO Rosario, nato il 07/11/1974 a Melfi avverso la sentenza del 18/02/2020 della Corte di Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; lette le richieste scritte, ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Kate Tassone, che ha concluso chiedendo il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 18/02/2020 la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone del 19/03/2018, che aveva condannato Balsamo Rosario alla pena ritenuta di giustizia per il reato di contraffazione di una patente di guida.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Balsamo Rosario, Avv. Pierfrancesco Scatà, che ha dedotto due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.110, 482 e 477 c.p., sotto il profilo della ritenuta insussistenza del dolo. Sostiene il ricorrente che il giudice di appello si sarebbe conformato all'orientamento che considera sufficiente, per la realizzazione della fattispecie criminosa, la sola coscienza e volontà del carattere antisociale del fatto, indipendentemente dalla produzione di una effettiva lesione giuridica alla pubblica fede, bastando per il perfezionamento della fattispecie, il mero pericolo che dalla contraffazione possa derivarne.

Al contrario, il falso non sarebbe fine a sé stesso, ma volto a conseguire un risultato ulteriore rispetto alla falsificazione stessa, e sarebbe da ricercare nella volontà di nuocere ad altri tramite la falsificazione. Richiamando diffusamente una autorevole dottrina in tema dì dolus in re ipsa, nel caso di specie difetterebbe in capo all'imputato la consapevolezza di ledere interessi giuridici diversi e ulteriori rispetto alla fede pubblica, poiché avrebbe agito per mero divertimento e senza volontà di trarre profitto. 2.2. Con un secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all'art.47 c.p., avendo l'imputato invocato l'errore sul fatto, essendosi determinato a commissionare la patente contraffatta convinto che si trattasse di una mera bravata, e senza averla mai utilizzata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, essendo entrambi i motivi manifestamente ìnfondati.

2. La sentenza impugnata ha accertato che l'imputato, in concorso con ignoti, aveva contraffatto una patente di guida di categoria C, contattando sul web un soggetto non identificato, inviandogli una propria foto-tessera, copia della propria patente di guida di categoria B e 30 C in contanti, ricevendo dopo circa 20 giorni una patente di categoria C contraffatta; in data 8 novembre 2016 veniva effettuato un controllo dalla polizia di Pordenone, e l'odierno ricorrente, titolare di un'impresa di autotrasporti, era alla guida di un'autovettura Range Rover ed esibiva ai militari la patente di guida contraffatta.

3. Tanto premesso, il primo motivo è manifestamente infondato, essendo pacifico che, ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di falsità materiale non è richiesto ranimus nocendi vel decipiendi" essendo sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza della "immutatio veri" che, tuttavia, non costituisce un dolo "in re ipsa" e deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell'agente (ex multis, Sez. 1, n. 27230 del 11/09/2020, Taroni, Rv. 279785 - 03); in tema di falsità documentali, ai fini dell'integrazione del delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cod. pen.), l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generìco, che consiste nella consapevolezza della "immutatio veri", non essendo richiesto l'"animus nocendi vel decipiendi"; non si tratta, tuttavia, di un dolo in "re ipsa", in quanto deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell'agente (Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, Zago, Rv. 248264).

Nel caso in esame, esclusa la rilevanza (oltre che la fondatezza) di una pretesa volontà di fare una semplice 'bravata', non occorrendo l'animus nocendi vel decipiendi, non può residuare alcun dubbio sulla sussistenza del dolo, che, lungi dall'essere oggetto di una prova presuntiva (il c.d. dolus in re ipsa), è stato logicamente desunto dalle modalità concrete della condotta: invero, il ricorrente aveva un preciso e tangibile interesse ad utilizzare il documento contraffatto, come in concreto è accaduto; Balsamo è titolare di un'impresa di autotrasporti, il giorno del controllo si trovava alla guida di un'autovettura Range Rover ed ha esibito ai pubblici ufficiali la patente di guida che aveva commissionato su Internet a soggetto non identificato, dietro corrispettivo di 30,00 euro, patente che i pubblici ufficiali inviavano presso il laboratorio di analisi della Polizia Municipale di Venezia per esaminarla, risultando integralmente contraffatta, anche con riguardo alla categoria per la quale era stata falsamente confezionata.

Tali circostanze, del resto, escludono altresì la verosimiglianza del proposito, dedotto con il secondo motivo, di fare una semplice 'bravata', atteso che la patente contraffatta, appositamente procurata sul mercato illegale, è stata concretamente utilizzata dall'imputato, sì da escludere in radice la versione della mera finalità di scherzo.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Rom