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Sentenza — n. 30726/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30726/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30726/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del 19 febbraio 2019 del Tribunale di Roma, che, per quanto di interesse in questa sede, ha affermato la penale responsabilità di Roberto Tiziano Viola e Calogero Rizzo a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e li ha condannati alla pena di giustizia, oltre che alla interdizione temporanea dai pubblici uffici ed alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, la cui durata è stata fissata in misura pari a quella della pena principale ai sensi dell'art. 37 cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 37 cod. pen, artt. 110 cod. pen; Sentenza — n. 30726/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Solo con la procura del 3 maggio 2011 erano emersi i reali intenti del Rizzo. Al Viola non poteva addebitarsi il mancato pagamento del prezzo di cessione, che era stato deciso dal Rizzo. Il delitto non poteva essere addebitato al Viola ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., sulla base della mera qualifica formale di amministratore della società, dovendo, invece, essere verificate le funzioni esercitate in concreto dall'imputato. In particolare, era necessario che il Viola avesse piena consapevolezza dei disegni criminosi perseguiti dal Rizzo. 2.2.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta reato economico irregolarità finanziarie infrazione commessa nell'azienda frode all'imposta sul valore aggiunto ufficiale dei fallimenti

Disposizioni normative citate

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art. 37 cod. pen
267 del 1942, la cui durata è stata fissata in misura pari a quella della pena principale ai sensi dell'art. 37 cod. pen..
artt. 110 cod. pen
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 110 cod. pen., 223, primo comma, e 216, primo comma, n.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Viola Tiziano Roberto, nato a Sarzana il 15/05/1957 avverso la sentenza del 07/02/2020 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. Franco Gallo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del 19 febbraio 2019 del Tribunale di Roma, che, per quanto di interesse in questa sede, ha affermato la penale responsabilità di Roberto Tiziano Viola e Calogero Rizzo a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e li ha condannati alla pena di giustizia, oltre che alla interdizione temporanea dai pubblici uffici ed alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, la cui durata è stata fissata in misura pari a quella della pena principale ai sensi dell'art. 37 cod. pen..

In particolare, la Corte di appello ha applicato al Viola le circostanze attenuanti generiche riducendo la pena ad anni due di reclusione e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Al Viola si contesta di avere, quale amministratore sino al 3 settembre 2010 della Wide s.r.I., dichiarata fallita il 29 maggio 2011, in concorso con Calogero Rizzo, amministratore di fatto della stessa società, distratto i rami di azienda oggetto di cessione in data 28 luglio 2010 alla RDE Italia s.r.l., controllata dal Rizzo, per i quali non veniva incassato il corrispettivo di euro 85.000,00 apparentemente pattuito nell'atto di cessione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Roberto Tiziano Viola, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 110 cod. pen., 223, primo comma, e 216, primo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, per avere la Corte di appello affermato la sua penale responsabilità sulla base della mera sua formale qualifica di amministratore della società poi fallita. La Corte di appello aveva affermato che il Viola si era limitato a dare esecuzione alle direttive del Rizzo, reale amministratore della società, ed aveva consapevolmente contribuito alla condotta distrattiva sottoscrivendo gli atti di cessione in cui attestava, contrariamente al vero, la ricezione del corrispettivo da parte della fallita.

La Corte aveva affermato anche che il Viola, pur seguendo le direttive del Rizzo, era dotato di una certa autonomia e svolgeva le funzioni di amministratore, come emergeva dal rapporto intrattenuto dalla società con la Banca dell'Adriatico, presso la quale aveva chiesto finanziamenti ed affidamenti, prestando in favore della stessa fideiussione personale sia dalla circostanza che anche il consulente del lavoro della società si era rivolto al Viola per la sottoscrizione di documenti relativi ai dipendenti. In realtà, ha sostenuto il ricorrente, essendo egli stato solo formalmente amministratore, doveva trovare applicazione il principio, affermato da questa Corte di cassazione, secondo il quale «l'accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza dei disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto».

La stessa Corte di appello ha affermato che gli atti distrattivi erano stati commessi il 28 luglio 2010 e erano stati decisi dal Rizzo nel suo esclusivo interesse economico. 2 "*. La Corte di appello ha riconosciuto che il Viola non aveva avuto alcun ruolo decisionale, ma non ha valorizzato le dichiarazioni di Maurizio Cucé, che ha affermato che il Rizzo lo aveva contattato affinché divenisse amministratore formale della RDE Italia s.r.I., assumendo il Rizzo poteri amplissimi con la procura del 3 maggio 2011. Il Viola si era limitato a sottoscrivere gli atti di cessione in un momento, il 28 luglio 2010, in cui essi apparivano una regolare operazione commerciale.

Solo con la procura del 3 maggio 2011 erano emersi i reali intenti del Rizzo. Al Viola non poteva addebitarsi il mancato pagamento del prezzo di cessione, che era stato deciso dal Rizzo. Il delitto non poteva essere addebitato al Viola ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., sulla base della mera qualifica formale di amministratore della società, dovendo, invece, essere verificate le funzioni esercitate in concreto dall'imputato. In particolare, era necessario che il Viola avesse piena consapevolezza dei disegni criminosi perseguiti dal Rizzo. 2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità di posizione dell'amministratore formale. Evidenzia che la Corte di appello da una parte ha affermato che il beneficiario delle condotte distrattive era il Rizzo, il quale decideva anche le assunzioni ed i licenziamenti, sebbene il Viola, secondo quanto dichiarato dal consulente del lavoro, sottoscriveva i documenti relativi ai dipendenti e dall'altra aveva affermato che il Viola era corresponsabile per avere sottoscritto gli atti di cessione e per avere curato gli aspetti formali della gestione della società.

E', quindi, palese la contraddizione in cui è caduta la Corte di appello, sostiene il ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 216, primo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 per mancanza dell'elemento oggettivo. Al Viola si contestava di avere ceduto due rami di azienda in assenza di corrispettivo, mentre la distrazione di ramo di azienda è configurabile solo se venga ceduto, oltre a singoli beni, anche l'avviamento commerciale riferibile all'autonoma organizzazione produttiva.

E' necessario che si tratti di un complesso di beni dotato di autonomia funzionale, ossia in grado, già al momento del suo scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi ed in grado di svolgere autonomamente il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. In particolare, è necessario che oggetto di distrazione siano rapporti giuridicamente rilevanti ed economicamente valutabili e non mere aspettative di ricchezza. Nel caso di specie, non è stata dimostrata detta autonomia funzionale, mancando ogni documentazione contabile in grado di dimostrarla.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. Lo stesso ricorrente ammette nel suo ricorso che la Corte di appello ha affermato che egli ha consapevolmente contribuito alla condotta distrattiva sottoscrivendo l'atto di cessione in cui si attestava, contrariamente al vero, che la società acquirente aveva provveduto al pagamento del prezzo. Nel caso di specie, quindi, la Corte di appello ha affermato la penale responsabilità del Viola sulla base di una condotta non omissiva, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., ma attiva.

Ne consegue che è del tutto irrilevante che il Viola fosse un mero amministratore formale o esercitasse concretamente la società, non potendo trovare applicazione il principio di diritto invocato dal ricorrente. Per affermare la responsabilità di quest'ultimo è sufficiente che egli abbia attivamente contribuito alla condotta delittuosa — e tale contributo è stato fornito attraverso la sottoscrizione dei contratti di cessione — e che egli fosse consapevole della natura distrattiva di detta cessione — e tale consapevolezza è stata desunta dall'avere il Viola falsamente attestato di avere ricevuto il prezzo della cessione —.

In presenza di un consapevole ed attivo contributo prestato dal Viola alla commissione del delitto deve essere affermata la sua penale responsabilità, a nulla rilevando che il reato fosse stato deciso dal Rizzo e fosse destinato ad avvantaggiare esclusivamente quest'ultimo. Non è, quindi, ravvisabile alcuna contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente non si confronta con la ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito e reitera le stesse argomentazioni da questi ritenute prive di fondamento, cosicché il motivo di ricorso risulta inammissibile perché generico.

È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157;

Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Trattasi di violazione di legge che è stata denunciata per la prima volta con il ricorso per cassazione e che incorre nella sanzione dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Peraltro, poiché il motivo di ricorso, apparentemente diretto a denunciare una violazione di legge, poggia sulla mancanza di prova che i complessi ceduti posseggano l'autonomia funzionale occorrente affinché essi possano essere definiti quali rami di azienda, esso risulta in realtà attinente al merito ed è per ciò stesso inammissibile in questa sede di legittimità.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma di denaro che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am