Sentenza — n. 30725/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa sentenza impugnata è stata emessa il 17 ottobre 2016 dalla Corte di appello di Brescia, che ha riformato quoad poenam la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Mantova che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato Marco Zampriolo per il reato di cui all'art. 90, comma 2, d.P.R. 570 del 1960 (così riqualificata l'originaria imputazione di cui agli artt.476, comma 2, 479 cod. pen.) per avere falsamente autenticato, il 27 febbraio 2010, quale consigliere comunale di Mantova, la sottoscrizione apposta ad una lista presentata per il rinnovo del consiglio comunale. La riforma, in particolare, è consistita nella conversione della pena detentiva in quella pecuniaria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 63, comma 1 cod. proc. pen, art. 93 d.P.R. 570 del 1960, art. 603 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30725/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Oltre al vizio di fondo rappresentato dall'utilizzazione, da parte del grafologo, delle sottoscrizioni apposte al verbale inutilizzabile delle dichiarazioni di Salardi, vi sarebbero, nell'elaborato dell'esperto nominato dal Giudice dell'abbreviato, degli errori metodologici, evidenziati dal consulente della difesa dell'imputato, stralcio del cui elaborato è trascritto nel ricorso. La pronunzia avversata sarebbe altresì viziata quando ha trascurato che Salardi, in occasione della sua escussione in appello ex art. 603 cod. proc. pen., ha negato anche l'autenticità della firma apposta alla lista de P.R.I.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZAMPRIOLO MARCO nato a GOITO il 06/12/1963 avverso la sentenza del 17/10/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione; lette le conclusioni dell'Avv. ALESSANDRO MELCHIONDA, per l'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata emessa il 17 ottobre 2016 dalla Corte di appello di Brescia, che ha riformato quoad poenam la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Mantova che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato Marco Zampriolo per il reato di cui all'art. 90, comma 2, d.P.R. 570 del 1960 (così riqualificata l'originaria imputazione di cui agli artt.476, comma 2, 479 cod. pen.) per avere falsamente autenticato, il 27 febbraio 2010, quale consigliere comunale di Mantova, la sottoscrizione apposta ad una lista presentata per il rinnovo del consiglio comunale. La riforma, in particolare, è consistita nella conversione della pena detentiva in quella pecuniaria.
2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi, preceduti da una premessa in cui la parte ha illustrato la sequenza investigativa e procedimentale ed ha chiarito che il ricorso era stato presentato a distanza di anni dalla pronunzia della sentenza impugnata perché si tratta di processo contumaciale e la notifica dell'estratto della decisione all'imputato si era avuta solo il 28 aprile 2020. 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 63, comma 1 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Spiega il ricorrente che la persona informata sui fatti Salardi (il soggetto la cui sottoscrizione è stata ritenuta falsificata), quando era stato convocato per essere escusso, era già indagato per il reato di cui all'art. 93 d.P.R. 570 del 1960, per avere sottoscritto due diverse liste elettorali. Preso atto di ciò, la Corte di appello aveva accolto la censura di inutilizzabilità delle sue dichiarazioni assunte senza garanzie ed aveva disposto il suo esame, questa volta con le garanzie di legge, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. Ebbene, nonostante Salardi, a differenza di quanto dichiarato nelle sommarie informazioni testimoniali dell'epoca, dinanzi alla Corte territoriale abbia negato l'autenticità anche della sottoscrizione apposta alla lista del P.R.I., i Giudici di appello non lo hanno ritenuto inattendibile.
Affronta, altresì, il ricorso il tema dell'inutilizzabilità a fini grafologici delle sottoscrizioni apposte in sede di sommarie informazioni testimoniali da Salardi, sostenendo a quest'ultimo riguardo, che esse avrebbero potuto assumere rilevanza centrale ai fini dell'affermazione o dell'esclusione della sua responsabilità, sicché andrebbero reputate parte del verbale cui accedevano, mutuandone l'inutilizzabilità. La decisione della Corte di merito avrebbe comportato sia una violazione di legge processuale che un vizio argomentativo. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto alla perizia.
Oltre al vizio di fondo rappresentato dall'utilizzazione, da parte del grafologo, delle sottoscrizioni apposte al verbale inutilizzabile delle dichiarazioni di Salardi, vi sarebbero, nell'elaborato dell'esperto nominato dal Giudice dell'abbreviato, degli errori metodologici, evidenziati dal consulente della difesa dell'imputato, stralcio del cui elaborato è trascritto nel ricorso. La pronunzia avversata sarebbe altresì viziata quando ha trascurato che Salardi, in occasione della sua escussione in appello ex art. 603 cod. proc. pen., ha negato anche l'autenticità della firma apposta alla lista de P.R.I.
— a differenza di quanto dichiarato nel corso delle indagini — e quando ha pretermesso la precisazione del perito nominato dal Giudice dell'abbreviato a proposito della "generica probabilità" e non della certezza assoluta degli esiti delle sue verifiche. La Corte territoriale avrebbe altresì trascurato altre prove a discarico (le dichiarazioni scritte di Armando Scalari, le sommarie informazioni testimoniali di quest'ultimo e quelle di Paolo Scioscia, nonché la circostanza che Salardi era stato identificato con due diversi documenti di identità). 2.3.
Il terzo motivo di ricorso invoca la maturazione del termine prescrizionale il 27 agosto 2017. 2.4. Il quarto motivo di ricorso si risolve in una richiesta di riformare il punto della decisione che aveva revocato la sospensione condizionale della pena, in virtù delle mutate condizioni economiche dell'imputato rispetto al tempo della redazione dell'atto di appello, quando detta revoca era stata auspicata nel motivo subordinato quoad poenam poi accolto. A tale riguardo, sottolinea il ricorrente che, in virtù della crisi dell'azienda di famiglia e della separazione coniugale, l'imputato non può più fronteggiare l'impegno economico richiesto e che, in ogni caso, il Giudice di prime cure aveva già effettuato la valutazione circa la meritevolezza del beneficio.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi la prescrizione del reato, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è inammissibile, sicché deve prendersi atto della maturazione del termine prescrizionale dopo la sentenza impugnata e quest'ultima va annullata senza rinvio per estinzione del reato.
1. La non manifesta infondatezza del ricorso si apprezza, in particolare, per quanto concerne il dedotto vizio di motivazione in ordine alla valutazione — che la Corte territoriale ha comunque svolto con motivazione non manifestamente illogica — del contributo del teste Salardi, a fronte delle contraddizioni in cui questi è incorso rispetto alle sommarie informazioni testimoniali da costui rese nella fase delle indagini ed utilizzate dal Giudice di prime cure. La medesima sorte dovrebbe avere il motivo in esame laddove ha eccepito l'inutilizzabilità delle sottoscrizioni utilizzate dal perito siccome apposte ad un verbale di dichiarazioni inutilizzabili, motivo da respingere facendo leva sulla circostanza che l'utilizzazione della sottoscrizione apposta al verbale prescinde dall'utilizzabilità del suo contenuto.
Considerato, dunque, che il ricorso dovrebbe essere respinto e non dichiarato inammissibile e che, pertanto, la fase impugnatoria è stata correttamente instaurata, occorre prendere atto della maturazione della prescrizione dopo la sentenza impugnata, in particolare alla datace27 agosto 2017, tenuto conto del termine massimo di prescrizione (anni sette e mesi sei) p per la fattispecie ritenuta in sentenza e della mancanza di sospensioni.
2. Giova precisare, di contro, che non ricorrono i presupposti per il proscioglimento del prevenuto ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., giacché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità dì accertamento o dì approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso