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Sentenza — n. 30721/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against fraud conviction, rejecting defense's claim of business judgment and ruling provisional damages non-appealable.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30721/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the cassation appeals filed by Antonio Manzato and Federico Zat against the appellate court's reduction of their fraud sentence. The defense argued the transfer of funds represented a reasonable business decision, but the court found this failed to address the core issue of liquid diversion without property transfer. Consequently, the appeals were dismissed because the factual findings were not contradicted and the discretionary award of provisional damages is legally non-appealable.

Regesto Legislator

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Art. 604 c.p.; Art. 173 c.p.p.: The court rejects appeals challenging the factual basis of fraud convictions based on business judgment defenses and holds that discretionary awards of provisional damages are non-appealable via cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
fraudulent bankruptcy provisional damages non-appealable awards business judgment defense liquid diversion cassation dismissal discretionary sentencing bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 604 c.p.
Art. 173 c.p.p.
Roberto Casucci, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp.
Art. 23 comma 8 D.L. 28/10/2020 n. 137
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
Art. 6 D.L. 01/04/2021 n. 44
176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 6 del decreto-legge 01/04/2021, n.
art. 1475 cod. civ
e dell'art. 1475 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02
Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, Rv. 263486
277773 - 02; conf., ex plurimis, Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, Rv. 263486).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MANZATO ANTONIO nato a ERACLEA il 01/09/1953 ZAT FEDERICO nato a SACILE il 16/06/1962 avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 6 del decreto-legge 01/04/2021, n.

44. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, gomma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; la memoria del difensore della parte civile, con allegazione di nota spese; la memoria dell'Avv. Roberto Casucci, nell'interesse del ricorrente Roberto Manzato, che ha insistito nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, in data 23/05/2018, il Tribunale di Pordenone, per quanto è qui di interesse, ha dichiarato Antonio Manzato e Federico Zat, quali componenti del c.d.a. di Concrete s.r.l. (d'ora in poi, Concrete), sottoposta a concordato preventivo in data 01/07/2013, responsabili del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione della somma di circa 938 mila euro, corrispondente alla caparra confirmatoria versata a Concrete Service s.r.l. (d'ora in poi, Service), società amministrata dagli imputati e avente la stessa sede legale, a seguito della stipula di una promessa di vendita di un immobile non seguita da alcun contratto di vendita, né dall'avvio di alcuna azione giudiziaria volta al recupero della somma; gli imputati venivano condannati alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, alle pene accessorie fallimentari e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento di una provvisionale pari a circa 938 mila euro.

Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Trieste, con sentenza deliberata in data 11/02/2020, ha applicato a entrambi le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena principale in anni 1 e mesi 4 di reclusione e le pene accessorie per la medesima durata, concedendo a Zat i doppi benefici e a Manzato la sola sospensione condizionale della pena, nonché riducendo la provvisionale nella misura di euro 100 mila.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trieste hanno proposto ricorso per cassazione, con due separati atti dall'analogo contenuto argomentativo, Antonio Manzato e Federico Zat, attraverso il difensore Avv. Roberto Casucci, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 216, 223, 236 I. fall. e dell'art. 1475 cod. civ. Erroneamente la sentenza impugnata sostiene che i bonifici fatti da Concrete in favore di Service come acconto prezzo derivassero dal finanziamento erogato dalla Banca Popolare di Vicenza, laddove la promessa di vendita dell'immobile a favore di Concrete del 21/07/2008 era una scelta di merito dell'imprenditore per concentrare l'attività delle due società, identiche e operanti in continuità aziendale, in una sola di esse, sicché aveva una logica economica, con un prezzo congruo, fu stipulata nel 2008 quanto la procedura concorsuale non era prospettata neppure come ipotesi.

Si sarebbe potuto ipotizzare una distrazione se Service, intestataria formale del cespite, avesse fatto atto di disposizione dello stesso, ma l'unico atto di disposizione è stata la concessione di ipoteca per un mutuo erogato a Concrete, né la promessa di vendita a provato la società di liquidità. Non è ravvisabile alcuna consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, in quanto Concrete si impegna ad acquistare a un prezzo congruo un immobile, in coerenza con l'oggetto sociale, dalla collegata Service che deve cessare l'attività, mentre trasferire un immobile a un prezzo congruo da una società a un'altra è scelta imprenditoriale di merito.

Erroneamente la Corte di appello sostiene che vi sia stato un travaso di liquidità da Concrete a Service, in quanto, a norma dell'art. 1475 cod. civ., le spese, così come le imposte di trasferimento, sono a carico dell'acquirente, laddove il trasferimento non è stato eseguito per evitare i relativi costi. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge in ordine all'ammontare della provvisionale.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Francesca Loy ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La memoria dell'Avv. Roberto Casucci, nell'interesse del ricorrente Roberto Manzato, ha insistito nei motivi di ricorso, sottolineando che la promessa di vendita era il primo atto esecutivo di un sensato programma economico. Il difensore della parte civile ha prodotto una memoria allegando nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere rigettati.

2. Il primo motivo dei due ricorsi non merita accoglimento. Il fatto, nella sua dimensione storica, non è contraddetto dai ricorrenti, che ne contestano la rilevanza penale, insistendo sulla riconducibilità dell'operazione - volta, in buona sostanza, a far cessare l'attività di Service - a una ragionevole scelta di merito dell'imprenditore. Nei termini indicati, tuttavia, i ricorrenti obliterano il nucleo essenziale della tesi accusatoria, ossia il "travaso" di liquidità da Concrete e Service senza che sia mai intervenuto il passaggio di proprietà dalla seconda alla prima, che dunque, non ha mai acquisito il diritto di proprietà e non è mai entrata in possesso del bene (risalendo l'atto traslativo ad epoca successiva all'ammissione alla procedura concorsuale).

Ancora, i ricorrenti insistono sulla mancanza di atti di disposizione da parte di Service, ma la deduzione non elide il dato - questo sì decisivo - del mancato trasferimento dell'immobile alla società che aveva versato la somma oggetto di contestazione. Né la dedotta ragionevolezza dell'operazione esclude il carattere distrattivo del trasferimento di denaro in corrispettivo della vendita di un immobile mai effettuata e mai "sollecitata" con opportune iniziative giudiziarie; al riguardo, deve solo rilevarsi l'evidente inconsistenza della giustificazione addotta dai ricorrenti, ossia i costi del trasferimento gravanti sull'acquirente, che certo non giustificano l'esborso di varie centinaia di migliaia di euro, sottratte alla garanzia dei creditori di Concrete.

La congruità del prezzo e tutti gli altri elementi sui quali si soffermano i ricorsi restano del tutto inconferenti rispetto a tale sottrazione, che dà corpo al fatto distrattivo contestato: elementi privi di significatività anche sul piano dell'elemento soggettivo, integrato dal volontario esborso da una società all'altra in vista di una vendita mai realizzata.

3. Il secondo motivo dei due ricorsi è inammissibile in quanto manifestamente infondato, posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02; conf., ex plurimis, Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, Rv. 263486).

4. Complessivamente valutati, pertanto, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi euro tremilaseicento, oltre accessori di legge. C