Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 30720/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30720/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30720/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza deliberata il 09/05/2018, il Tribunale di Rimini, per quanto è qui di interesse, dichiarava Michele Martinelli e Ciro Puggillo responsabili - esclusa la circostanza aggravante della pubblica fede - del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose in danno di Giuseppe D'Argento (capo 1: il 26/07/2011) e del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose in danno di Silva Dos Santos (capo 17: il 18/08/2011) e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva reiterata e la continuazione, li condannava alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro mille di multa. Investita dall'appello degli imputati, la Corte di appello di Bologna, con sentenza deliberata il 14/01/2020, ha rideterminato la pena in anni 2 di reclusione e 400 euro di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 157 cod. pen, art. 161 cod. pen, art. 69 cod. pen, art. 70 cod. pen, art. 99 cod. pen; Sentenza — n. 30720/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione anche Ciro Puggillo, attraverso il difensore Avv. Franco Ferrini, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizi di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva reiterata.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione delitto revisione della sentenza penale criminalità persistente attenuazione della pena inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 157 cod. pen
- erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen., in relazione all'art.
art. 161 cod. pen
Ne consegue l'irrilevanza della questione nella parte relativa alla disciplina ex art. 161 cod. pen.
art. 69 cod. pen
esclude espressamente che possa tenersi in considerazione il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.
art. 70 cod. pen
247838), la sua riconducibilità nel genus delle circostanze soggettive inerenti alla persona del colpevole (art. 70 cod. pen.) e ad effetto speciale (Sez.
art. 99 cod. pen
In presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MARTINELLI MICHELE nato a NAPOLI il 01/11/1978 PUGGILLO CIRO nato a NAPOLI il 16/10/1949 avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 6 del decreto-legge 01/04/2021, n.

44. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 09/05/2018, il Tribunale di Rimini, per quanto è qui di interesse, dichiarava Michele Martinelli e Ciro Puggillo responsabili - esclusa la circostanza aggravante della pubblica fede - del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose in danno di Giuseppe D'Argento (capo 1: il 26/07/2011) e del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose in danno di Silva Dos Santos (capo 17: il 18/08/2011) e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva reiterata e la continuazione, li condannava alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro mille di multa. Investita dall'appello degli imputati, la Corte di appello di Bologna, con sentenza deliberata il 14/01/2020, ha rideterminato la pena in anni 2 di reclusione e 400 euro di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione Michele Martinelli, attraverso il difensore Avv. Diego Pedicini, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen., in relazione all'art. 62-bis, 69 e 99 cod. pen. e illegittimità costituzionale della predetta norma per violazione degli artt. 3, 13, 24, 25, 27 e 111 Cost. La sentenza di appello ha ritenuto l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sia con l'aggravante della violenza sulle cose, sia con la recidiva reiterata, ma avrebbe dovuto rivalutare la questione della prescrizione.

Non avendo riconosciuto valenza alla recidiva, ciò avrebbe dovuto spiegare i suoi effetti anche sulla prescrizione, che deve essere parametrata al criterio oggettivo delle pena massima, mentre la recidiva è una circostanza aggravante soggettiva, inerente alla persona del colpevole, che esplica effetti sulla prescrizione sia nella determinazione del massimo edittale, sia nella disciplina delle interruzioni ex art. 161, secondo comma, cod. pen.

3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione anche Ciro Puggillo, attraverso il difensore Avv. Franco Ferrini, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizi di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva reiterata.

4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Francesca Loy ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il ricorso nell'interesse di Michele Martinelli è inammissibile. In limine, rileva il Collegio che l'eccezione di illegittimità costituzionale è prospettata in termini dal tenore confuso e scarsamente perspicuo (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063), tali da non rendere agevole l'individuazione dei contenuti della questione prospettata. 2.1. Sempre in premessa, mette conto rilevare che, nel caso di specie, il termine di prescrizione va calcolato muovendo dalla pena massima per il reato di furto monoaggravato (anni 6 di reclusione), che deve essere aumentata per la recidiva - tenuto conto del criterio moderatore di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986) - di un terzo, così giungendosi ad anni 8; anche - in ipotesi - applicando l'aumento "ordinario" per le interruzioni, ossia un quarto, e non la disciplina ad hoc per la recidiva, il termine di prescrizione sarebbe pari ad anni 10 e non risulterebbe maturato per nessuno dei due reati contestati.

Ne consegue l'irrilevanza della questione nella parte relativa alla disciplina ex art. 161 cod. pen. 2.2. Nel resto, la questione - per come è possibile individuarne i contenuti - è manifestamente infondata. Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 ha sottolineato che «la disciplina della prescrizione offre un nitido punto di ancoraggio per la tesi della rilevanza della recidiva anche quando il giudizio di bilanciamento l'abbia vista subvalente» (e, può aggiungersi, a fortiori quando, come nel caso di specie, sia stata ritenuta equivalente alla circostanza eterogenea), posto che «l'art. 157, terzo comma, cod. pen. esclude espressamente che possa tenersi in considerazione il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. ai fini della determinazione della pena massima del reato di cui trattasi, fattore di riferimento per il computo del termine di prescrizione».

Dunque, data la pacifica (e non contestata dal ricorrente) natura circostanziale della recidiva (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838), la sua riconducibilità nel genus delle circostanze soggettive inerenti alla persona del colpevole (art. 70 cod. pen.) e ad effetto speciale (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664) è priva di rilievo alla luce del dato normativo rappresentato dal richiamato terzo comma dell'art. 157 cod. pen. Invero, come ha chiarito la Corte costituzionale, «non può considerarsi irragionevole che il legislatore abbia ritenuto che la rinuncia a perseguire i fatti criminosi debba essere rapportata alla gravità del reato nella sua massima ipotizzabile esplicazione sanzionatoria prevista per la fattispecie base e sul massimo aumento di pena previsto per quelle circostanze aggravanti - quelle a effetto speciale e quelle che comportano un mutamento qualitativo della pena - che, cogliendo elementi del fatto connotati da una maggiore idoneità a incidere sull'ordinaria fisionomia dell'illecito, comportano una eccezionale variazione del trattamento sanzionatorio», posto che «l'esclusione della considerazione delle attenuanti è conseguente alla scelta del legislatore in favore di un criterio di misurazione del tempo necessario a prescrivere in grado di evitare che solo successivamente all'accertamento del fatto, in sede di decisione di merito, si pervenga, per effetto del riconoscimento e dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, ad una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, con conseguente inutilità dell'attività processuale svolta; nonché in grado di evitare che la determinazione del termine prescrizionale venga a dipendere da valutazioni giudiziali ad alto tasso di discrezionalità quale, in particolare, quella che presiede al bilanciamento tra circostanze eterogenee», sicché non è «irragionevole la scelta del legislatore di adottare un criterio predeterminato e astratto chiamato ad operare anche prima del giudizio, e comunque indipendentemente dall'accertamento in fatto, il quale è, invece, necessario per il riconoscimento della sussistenza delle circostanze attenuanti» (Corte cost., ord. n. 324 del 2008).

Di qui, la manifestamente infondatezza della questione.

3. Anche il ricorso di Ciro Puggillo è inammissibile. In presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen. (e, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 185 del 2015, anche del quinto comma dell'articolo citato), è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). Ben lungi dal limitarsi a un generico riscontro formale dei precedenti, la sentenza impugnata ha ritenuto gli stessi concretamente sintomatici di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità dell'imputato, richiamando le tredici condanne per reati contro il patrimonio riportate prima • della commissione dei fatti in esame e le modalità di commissione professionale e abituale dei reati, le une e le altre convergenti nel dar conto di un radicamento nella condotta antigiuridica.

Il ricorso non si confronta puntualmente con l'articolata valutazione del giudice di appello, articolando un riferimento del tutto aspecifico all'epoca dei fatti di cui alle precedenti condanne e un'ulteriore deduzione inconferente relativa all'intervenuta assoluzione per altri episodi furtivi.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/06/2021. Il Consig