Sentenza — n. 30719/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza deliberata il 17/09/2019, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 16/07/2015 con la quale il Tribunale di Firenze aveva dichiarato John Rashid Tholley responsabile del reato di lesioni volontarie gravi commesse con l'uso di un coltello - così riqualificata l'imputazione di tentato omicidio - in danno di Luigi Noviello e, con le circostanze aggravanti e la recidiva specifica e infraquinquennale prevalenti sulla circostanza attenuante della provocazione, lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen, art. 52 cod. pen; Sentenza — n. 30719/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso non merita accoglimento. Su un piano generale, mette conto rilevare come le doglianze articolate con il ricorso ripropongano questioni devolute al giudice di appello e da questo disattese con motivazione in linea con i dati probatori (le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, che consentivano di ricostruire in termini sostanzialmente incontroversi i fatti, sia nella "fase" degli accadimenti intervenuti all'interno del locale, sia in quella relativa a quanto accaduto all'esterno di esso) e immune di vizi logici.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: THOLLEY JOHN RASHID nato il 16/06/1970 avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 6 del decreto-legge 01/04/2021, n.
44. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 17/09/2019, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 16/07/2015 con la quale il Tribunale di Firenze aveva dichiarato John Rashid Tholley responsabile del reato di lesioni volontarie gravi commesse con l'uso di un coltello - così riqualificata l'imputazione di tentato omicidio - in danno di Luigi Noviello e, con le circostanze aggravanti e la recidiva specifica e infraquinquennale prevalenti sulla circostanza attenuante della provocazione, lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione John Rashid Tholley, attraverso il difensore Avv. Antonio Bertei, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt.52 e 55 cod. pen., in relazione al mancato riconoscimento della legittima difesa, anche putativa, e dell'eccesso colposo. Erroneamente la Corte di appello ha fatto riferimento alla volontaria determinazione della situazione di pericolo da parte dell'imputato, requisito previsto per lo stato di necessità, ma non per la legittima difesa, tanto più che la giurisprudenza richiamata riguarda il caso dell'accettazione della sfida, non assimilabile a quello in esame, posto che la situazione di pericolo è stata determinata dal fatto che Noviello, con l'aiuto di un'altra persona, ferì con un coltello all'inguine Tholley, che si era limitato a spingerlo, tanto più che, recatosi all'esterno del locale in attesa dell'uscita dell'imputato, Noviello, nutriva intenti omicidiari, come si desume dal gesto rivolto ai due uomini presenti sul posto, sicché l'aggressione subìta dall'imputato aveva determinato un pericolo attuale alla propria incolumità e integrità fisica.
Né vi era un commodus discessus per l'imputato, che era gravemente ferito e doveva uscire dal locale, in quanto nessuno aveva chiamato un'ambulanza e lo aveva assistito, mentre fuori dal locale Noviello, anch'egli armato di un coltello, era pronto ad aggredirlo, sicché solo la rapidità dell'imputato gli ha consentito di non essere colpito di nuovo, sussistendo altresì la proporzionalità tra offese e difesa, essendo entrambi muniti di un coltello e, dunque, in grado di generare la stessa minaccia per il bene giuridico tutelato. In ogni caso, la scriminante doveva essere riconosciuta in via putativa, in quanto il ricorrente doveva fronteggiare da solo una minaccia imminente e una situazione estremamente pericolosa, posto che Noviello, autore della ferita subìta da Tholley, lo attendeva fuori dal locale per tendergli un vero e proprio agguato.La dinamica dei fatti non consentirebbe comunque di escludere la fattispecie di eccesso colposo, considerato che il pericolo era attuale e l'imputato era già stato oggetto di un'offesa ingiusta. 2.2.
Il secondo motivo denuncia illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione come prevalente o equivalente alle contestate aggravanti. 2.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Il quarto motivo denuncia erronea applicazione della contestata recidiva.
3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Francesca Loy ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento. Su un piano generale, mette conto rilevare come le doglianze articolate con il ricorso ripropongano questioni devolute al giudice di appello e da questo disattese con motivazione in linea con i dati probatori (le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, che consentivano di ricostruire in termini sostanzialmente incontroversi i fatti, sia nella "fase" degli accadimenti intervenuti all'interno del locale, sia in quella relativa a quanto accaduto all'esterno di esso) e immune di vizi logici.
2. Il primo motivo deve essere rigettato, pur presentando alcuni profili di inammissibilità. 2.1. La Corte di appello ha escluso la sussistenza dei requisiti della fattispecie scriminante sulla base della ricostruzione dei fatti consentita dalla videoregistrazione degli accadimenti. Dopo aver tenuto un comportamento poco consono nel locale e aver bevuto numerosi alcolici, Tholley ebbe un primo alterco con Noviello, dopo il quale continuò a bere alcolici fino ad avere una vera e propria lite con lo stesso Noviello, che rimase addirittura a torso nudo e venne violentemente spinto a terra dall'imputato; rialzatosi, Noviello colpì Tholley con una coltellata all'inguine, lesione, questa, che, nella valutazione del giudice di appello, conseguiva a una situazione di pericolo volontariamente determinata dallo stesso imputato.
Osserva ancora la sentenza impugnata che, dopo aver ricevuto la coltellata all'interno del locale, Tholley poteva rimanere all'interno dello stesso, chiedere soccorsi, avvertire le forze dell'ordine e fuggire, posto che non era certo stato ferito gravemente (avendo subito una piccola ferita da taglio giudicata guaribile in otto giorni), sicché la circostanza che Noviello lo attendeva all'uscita dal locale non escludeva la possibilità di fuga in quanto, come risultante dalle immagini, lo stesso Noviello avrebbe con difficoltà raggiunto subito l'imputato in quanto ostacolato dalla portiera dell'auto.
In ogni caso, rileva ancora la Corte distrettuale, la condotta dell'imputato non è stata per nulla difensiva: anziché mostrare a Noviello di essere anche lui armato e capace di respingere un'eventuale nuova offesa, Tholley decise di uscire dal locale impugnando il coltello come un pugnale e di aggredire Noviello colpendolo al torace; Noviello aveva cercato di colpirlo, ma l'imputato aveva schivato il colpo, con ciò nuovamente dimostrando che le sue condizioni fisiche non erano per nulla compromesse dalla ferita subìta all'interno del locale.
La Corte distrettuale, inoltre, rileva come nel caso di specie difetti anche l'inevitabilità dell'offesa, essendosi in presenza di una condotta aggressiva posta in essere dall'imputato al quale è stata correttamente riconosciuta la sola attenuante della provocazione. Né può essere invocata la legittima difesa putativa, in quanto la situazione di pericolo - oltre che creata dall'imputato - non sussisteva, posto che l'aggressione era terminata e l'imputato, anch'egli armato di coltello, avrebbe potuto efficacemente contrastare altre condotte violente da parte di Noviello.
Infine, la sentenza impugnata esclude la rilevabilità dei requisiti dell'eccesso colposo, mancando una situazione di effettiva sussistenza della scriminante di cui si eccedono i limiti. 2.2. Le doglianze del ricorrente non scalfiscono la motivazione della sentenza impugnata. Quanto all'attribuzione della determinazione di pericolo, la tesi del ricorso è smentita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell'ingiustizia dell'offesa, ma per difetto del requisito della necessità della difesa, sicché l'esimente non è applicabile a chi agisce nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata (Sez. 1, n. 2911 del 07/12/2007, dep. 2008, Marrocu, Rv. 239205; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 2654 del 09/11/2011, dep. 2012, Minasi, Rv. 251834;
Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Fantini, Rv. 273861), posto che l'uso della parola "necessità" nella formulazione legislativa dei requisiti della legittima difesa di cui all'art. 52 cod. pen. ha una portata perentoria che esclude, dal suo rigoroso orizzonte applicativo, qualsiasi caso di volontaria determinazione di una situazione di pericolo (Sez. 1, n. 12740 del 20/12/2011, dep. 2012, El Farnouchi, Rv. 252352; conf. ex plurimis, Sez. 1, n. 56330 del 13/09/2017, La Gioiosa, Rv. 272036; Sez. 5, n. 57089 del 15/11/2018, Rampa). Pertanto, «anche in presenza di offesa ingiusta, l'azione di chi reagisce a una situazione di pericolo da lui stesso determinata e liberamente voluta non può essere giustificata ai sensi dell'art. 52 cod. pen. citato, in quanto tale situazione è stata prevista e liberamente accettata» (Sez. 1, n. 16102 del 27/10/2020, dep. 2021, Carfora; conf.
Sez. 1, n. 5424 del 04/03/1992, Filopanti, Rv. 190299). In linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, autorevole dottrina esclude la scriminante nei casi in cui la reazione apparentemente difensiva sia uno sviluppo previsto e voluto della scelta di creare una situazione di pericolo, sicché chi si è messo volontariamente in una situazione del genere non può invocare un diritto di difesa necessitata. Anche la dottrina tradizionale esclude la configurabilità della legittima difesa quando la persona ha volontariamente determinato la causa che la mette in situazione di pericolo attuale, posto che, in tale ipotesi, la spinta alla difesa non proviene dalla necessità (la quale implica condizioni indipendenti dal fatto proprio volontario), ma dalla sua condotta.
Nel resto, la sentenza impugnata ha ricondotto la genesi della situazione di pericolo all'aggressione di Noviello da parte dell'imputato all'interno del bar, dalla quale derivarono i successivi accadimenti: il ricorrente opera una ricostruzione della vicenda, amputandone il segmento iniziale, il che rende ragione dell'infondatezza della censura. La sentenza impugnata ha poi escluso la riconoscibilità nel caso di specie del requisito della necessità di difesa, individuando plurime, possibili condotte (all'interno del locale e al di fuori di esso, alla luce delle condizioni fisiche in cui si trovava Tholley e della posizione di Noviello): sul punto, il ricorso articola deduzioni sostanzialmente in fatto e, comunque, al più integranti questioni di merito, volte a sollecitare a questa Corte la rivisitazione della valutazione operata dalla sentenza impugnata sulla base di dati probatori (tratti dalla videoripresa) non contestati e in termini immuni da cadute di conseguenzialità logico-argomentativa.
Né meritano accoglimento le ulteriori doglianze afferenti la scriminante putativa e l'eccesso colposo. Premesso che il riconoscimento o l'esclusione della legittima difesa, reale o putativa, e dell'eccesso colposo nella stessa costituiscono un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito (Sez. 1, n. 3148 del 19/02/2013, dep. 2014, Mariani, Rv. 258408), la Corte distrettuale, quanto alla prima, ne ha escluso i presupposti sulla base della ricostruzione dei fatti che ha visto, al momento dell'aggressione da parte di Tholley, la conclusione dell'iniziale azione lesiva ai danni di Noviello all'interno del locale e le plurime possibilità alternative alla (nuova) aggressione da parte del ricorrente: anche sul punto il ricorso deduce questione di merito, a fronte della ricostruzione in fatto delle conformi sentenze di merito.
Manifestamente infondate risultano, infine, le doglianze relative all'eccesso colposo, al lume del consolidato orientamento secondo cui l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, Di Domenico, Rv. 279344).
3. Inammissibili sono le ulteriori doglianze relative alle circostanze e al loro bilanciamento. 3.1. Il giudizio di soccombenza della riconosciuta circostanza attenuante della provocazione nel giudizio di bilanciamento con le circostanze eterogenee applicate è stato congruamente motivato dalla Corte distrettuale richiamando il ruolo dell'imputato nello svilupparsi della vicenda sfociata nel ferimento di Noviello e la personalità violenta di Tholley testimoniata dalle nove condanne per il delitto di lesioni (nonché dalle numerose condanne per resistenza, evasione e violazione di domicilio).
Il ricorso valorizza la lesione patita dal ricorrente nella "prima fase" della vicenda, ma il rilievo non inficia il giudizio della Corte distrettuale, posto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 3.2. Del pari inammissibile è il terzo motivo, avendo la sentenza impugnata confermato il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche rimarcando, per un verso, che le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato avevano addirittura negato che egli avesse colpito la persona offesa e, per altro verso, che le numerosissime condanne e il comportamento processuale (caratterizzato dalla violazione della misura cautelare applicatagli) rappresentano elementi ostativi all'applicazione invocata.
Il ricorso denuncia un travisamento della dichiarazioni spontanee citate, ma la deduzione è articolata in termini del tutto aspecifici ed anzi, sostanzialmente, assertivi, e fa leva sul comportamento immediatamente successivo al fatto che renderebbe meritevole Tholley del riconoscimento; nei termini indicati, però, il ricorso, oltre a non confrontarsi con gli argomenti del giudice di appello (in ordine, ad esempio, alla trasgressione della misura cautelare), propone, all'evidenza, inammissibili questioni di merito. 3.3. Quanto ai presupposti della recidiva, la Corte di appello, lungi dal limitarsi a richiamare i numerosi precedenti - anche specifici - dell'imputato, ha messo in luce come il fatto per cui si procede denoti un incremento della pericolosità sociale dell'imputato, laddove il ricorso articola censure dal tenore astrattizzante e comunque, al più, involgenti inammissibili questioni di merito.
4. Pertanto, complessivamente valutato, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam