Sentenza — n. 30717/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARGIONE VINCENZO nato a PALERMO il 14/05/1964 avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; u04'o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO giné ha concluso chiedendo 3-'4.32-t;A-244: En-t- e-.< °i-5-• 2 3 e. <30); udy5 il difensore 2. 0-4 C1 -LAC 1...:ce,-; 44) ,
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30717/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al primo motivo è d'uopo evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate proprio sulla questione qui sollevata dal ricorrente ed hanno affermato che il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARGIONE VINCENZO nato a PALERMO il 14/05/1964 avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; u04'o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO giné ha concluso chiedendo 3-'4.32-t;A-244: En-t- e-.< °i-5-• 2 3 e. <30); udy5 il difensore 2. 0-4 C1 -LAC 1...:ce,-; 44) ,
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 27/1/2020 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa dal tribunale della medesima città nei confronti, tra gli altri, di Bargione Vincenzo, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto quanto al reato di cui al capo E dell'imputazione per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione, e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena inflitta al Bargione, in relazione al reato di cui al capo A) in anni due di reclusione, nonché rideterminato le pene accessorie in misura pari alla pena principale, confermando nel resto la pronuncia impugnata.
In particolare, al capo A dell'imputazione è contestato all'imputato il reato di cui agli articoli 110, 216, prima parte, nn. 1 e 2, 219 legge fall., per avere in concorso con Galotta Ninetta, quale imprenditore nella sua veste di promotore finanziario, ancorché abusivo, dichiarato fallito con sentenza del tribunale di Torino del 21 luglio 2005, distratto, dissipato occultato, dissimulato beni o denaro per l'importo di circa 500.000 €, pari al passivo fallimentare non giustificato contabilmente da costi, oneri e perdite di gestione, somma nella quale sono ricompresi gli importi ottenuti in gestione dai clienti ai quali sono aggiunti gli importi per i quali non vi è stata insinuazione; nonché per avere, al fine di assicurarsi il giusto profitto derivante dalle distrazioni indicate e di cagionare danno ai creditori, distrutto sottratto falsificato e comunque tenuto in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari i libri e le scritture contabili, non essendo pervenuto alcunché al curatore, avendo l'imputato rilasciato ai clienti ricevute per gli investimenti fatti senza però procedere a nessun'altra contabilizzazione degli importi e senza registrare le successive operazioni relative alla destinazione del denaro acquisito; con l'aggravante di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'articolo 216 e di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Col primo motivo si deduce vizio di motivazione - mancante contraddittoria e manifestamente illogica - in ordine al rigetto del motivo di appello relativo alla richiesta di assoluzione dell'imputato in relazione al reato di cui capo A dell'imputazione. Premesso che diverse sentenze di questa Corte affermano che la sentenza di fallimento, pur se irrevocabile, non ha efficacia di giudicato nel processo penale in virtù della disciplina dettata dagli articoli 2, 3 codice di rito, con la conseguenza che è autonomamente valutabile da parte del giudice penale la ricorrenza dei presupposti di fallibilità dell'imprenditore, si lamenta che la corte territoriale, pure a fronte dello specifico motivo formulato anche sulla base di tale pronunce, abbia invece privilegiato quell'orientamento di questa Corte secondo cui la dichiarazione di fallimento assume rilevanza solo quale provvedimento giurisdizionale e non per i fatti che in essa si accertano, giungendo ad affermare che, una volta pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento in base alle norme vigenti al momento di tale pronuncia, l'imprenditore dichiarato fallito può essere chiamato a rispondere del reato di bancarotta; né la Corte di Appello ha tenuto in debito conto il fatto che il Bargione, allora autista dipendente della ATM, era altresì iscritto al registro delle imprese di Torino quale titolare di impresa individuale; di fatto egli operava nel settore assicurativo presso la sede dell'agenzia RAS e i suoi clienti erano perlopiù colleghi di lavoro presso la GTT; davvero si trattava di un'attività del tutto estemporanea svolta con mezzi assai rudimentali; era un'impresa 'artigianale' gestita di fatto con mezzi limitati dall'imputato.
Consìderazioni queste che avrebbero dovuto indurre a maggior ragione la Corte territoriale a prendere in considerazione anche le argomentazioni delle sentenze richiamate nell'atto di appello e a giungere per tal via a rivalutare il fatto che la sentenza dichiarativa del fallimento non fa stato nel procedimento di bancarotta, essendo preciso compito del giudice penale accertare la sussistenza o meno dei requisiti soggettivi di fallibilità; e ciò, tenuto anche conto che con la riformulazione dell'articolo 1 della legge fallimentare è stata rimodulata la qualità del soggetto proprio della bancarotta e che non può più ritenersi assoggettabile al fallimento l'imprenditore che rientri nei parametri di cui all'articolo 1; si sarebbe dovuto quindi valutare se i fatti di bancarotta commessi prima dell'entrata in vigore del d.
Igs. n. 5 del 2006 e del successivo d. lgs. n. 169 del 2007 - che hanno appunto modificato i requisiti per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore - continuino ad essere previsti come reato, anche se in base alla nuova normativa l'imprenditore non potrebbero più essere dichiarato fallito. 2.2. Col secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio argomentativo in riferimento al mancato riconoscimento dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e ciò nonostante il contenimento della pena nei due anni di reclusione.
3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comnna 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso; il difensore dell' imputato nel replicare agli argomenti sviluppati in requisitoria dal P.g. ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Esso ha ad oggetto doglianze manifestamente infondate che, oltre che essere merannente ripetitive rispetto alle deduzioni d'appello, non tengono conto dei principi affermati da questa Corte di legittimità anche a Sezioni Unite; ovvero censure non rilevabili in quanto esplicitate solo nel ricorso per cassazione (così per quelle proposte col secondo motivo).
2. Quanto al primo motivo è d'uopo evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate proprio sulla questione qui sollevata dal ricorrente ed hanno affermato che il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.
Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso (Sez. U, Sentenza n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239398 - 01; cfr. altresì Sez. 5, Sentenza n. 9279 del 08/01/2009 Rv. 243160 - 01 che ha ribadito il principio proprio in relazione a fattispecie analoga a quella in scrutinio che vedeva imputato un promotore finanziario dichiarato fallito quale imprenditore di fatto). Il giudice fallimentare è "dominus" dello "status" di fallimento; con la sua sentenza irrevocabile determina l'applicazione del diritto penale speciale e nel contempo presta a tale diritto i soggetti, identificandoli, con giudizio insindacabile, in sede penale, in base a condizioni soggettive ed oggettive. 3 Al secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato a lume della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte che ha affermato che in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez.
U - , Sentenza n. 22533 del 25/10/2018 - dep. 22/05/2019, Rv. 275376 - O); ed ancora, è stato altresì affermato che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado (cfr.
Sez. 4 - , Sentenza n. 29538 del 28/05/2019 Rv. 276596 - 02 ); laddove nel caso di specie non risultano oggetto di richiesta da parte dell'imputato né la sospensione condizionale della pena né la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, neppure in appello (e ciò, peraltro, nonostante in quella sede si fossero avanzate richieste che avrebbero potuto condurre ad una riduzione della pena ).
3. Dalle ragioni esposte deriva pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/