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Sentenza — n. 30716/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30716/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30716/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il 27 gennaio 2020, la Corte di appello di Firenze ha, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.U.P. presso il Tribunale della medesima città nei confronti di Cappelletti Leonardo, che lo aveva condannato, in sede di abbreviato, per il reato di cui all'art. 314 cod. pen. (capo A dell'imputazione ) e per quello, continuato, di cui agli artt. 81, 624- 625 n. 7, 61 n. 9 cod. pen. (capo B ), assolto l'imputato dal reato di cui al capo A e, per l'effetto, rideterminato la pena in mesi tre di reclusione e di euro 100 di multa.

Regesto Legislator

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art. 314 cod. pen, articolo 131-bis cod. pen, articolo 163 cod. pen; Sentenza — n. 30716/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Col secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione dell'articolo 131-bis cod. pen. e il difetto della motivazione. In ragione dell'inapplicabilità al caso di specie della circostanza aggravante di cui all'articolo 625 n. 7 cod. pen. avrebbe dovuto ritenersi configurabile la fattispecie di cui all'articolo 131 bis, con la conseguente declaratoria di estinzione dei reati di furto contestati, trattandosi di beni di scarsissimo o nullo valore (una chiavetta usb oltre ad alcuni libri omaggio). 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento agli articoli 163, 164 cod. pen. e la mancanza di motivazione.

Parole chiave

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furto di lieve entità aggravamento della pena furto aggravato pentito traffico aggravato di stupefacenti altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 314 cod. pen
presso il Tribunale della medesima città nei confronti di Cappelletti Leonardo, che lo aveva condannato, in sede di abbreviato, per il reato di cui all'art. 314 cod. pen.
articolo 131-bis cod. pen
Col secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione dell'articolo 131-bis cod. pen.
articolo 163 cod. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPPELLETTI LEONARDO nato a FIRENZE il 23/08/1965 avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; upito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO c4 ha concluso chiedendo, u els 'ne í. e, (3f( -).2 aule, .12 L,9 . udito il d nsore

RITENUTO IN FATTO

1. Il 27 gennaio 2020, la Corte di appello di Firenze ha, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.U.P. presso il Tribunale della medesima città nei confronti di Cappelletti Leonardo, che lo aveva condannato, in sede di abbreviato, per il reato di cui all'art. 314 cod. pen. (capo A dell'imputazione ) e per quello, continuato, di cui agli artt. 81, 624- 625 n. 7, 61 n. 9 cod. pen. (capo B ), assolto l'imputato dal reato di cui al capo A e, per l'effetto, rideterminato la pena in mesi tre di reclusione e di euro 100 di multa.

2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha formulato tre motivi di doglianza. 2.1. Il primo motivo contempla il vizio di violazione di legge sostanziale e di motivazione. Il ricorrente lamenta che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto integrata nel caso di specie l'aggravante di cui all'articolo 625 n. 7 cod. pen. Il giudice di merito ha motivato sul punto semplicemente affermando che è di tutta evidenza che si tratti di beni che sono stati sottratti in un ufficio pubblico laddove il fatto che il furto sia avvenuto all'interno di un edificio scolastico non è sufficiente di per sè ad integrare l'aggravante in questione ma lo è solo se si dimostra che l'oggetto del furto era destinato all'attività didattica. 2.2.

Col secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione dell'articolo 131-bis cod. pen. e il difetto della motivazione. In ragione dell'inapplicabilità al caso di specie della circostanza aggravante di cui all'articolo 625 n. 7 cod. pen. avrebbe dovuto ritenersi configurabile la fattispecie di cui all'articolo 131 bis, con la conseguente declaratoria di estinzione dei reati di furto contestati, trattandosi di beni di scarsissimo o nullo valore (una chiavetta usb oltre ad alcuni libri omaggio). 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento agli articoli 163, 164 cod. pen. e la mancanza di motivazione.

A seguito della parziale riforma della sentenza operata dalla Corte di appello con l'assoluzione dal reato di cui al capo A, la pena concretamente irrogata risulta rientrare nei limiti tali che in relazione ad essa poteva essere concessa la sospensione condizionale della pena; difatti ai sensi dell'articolo 164, ultimo comma, cod. pen., la pena cumulata con quella irrogata con precedente, risalente, sentenza rientra nei limiti stabiliti dall'articolo 163 cod. pen., con la conseguenza che il beneficio della sospensione condizionale, nel caso che occupa, era ed è astrattamente concedibile; ciò nonostante il giudice di merito si è sul punto limitato ad osservare che l'ulteriore richiesta formulata con l'atto di appello era quella di riconoscere il vincolo della continuazione con i reati di altra sentenza di condanna emessa nei confronti dell'imputato e quindi concedere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena; laddove la richiesta di sospendersi la pena era stata formulata a prescindere dal riconoscimento della continuazione con i reati dell'altra sentenza ed era accoglibile tenuto conto del trattamento terapeutico a cui si è sottoposto costantemente l'imputato, che ha relegato a zero il rischio di recidività. 3.11 ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti; il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la pronuncia impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, e rigettarsi nel resto il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato limitatamente alla mancata pronuncia in ordine al beneficio della sospensione condizionale della pena; esso è invece inammissibile nel resto. 1.1. Il primo motivo di ricorso, ovvero quello che avversa la sentenza, sia per vizio di motivazione che per erronea applicazione della legge penale, sotto il profilo della violazione dell'art. 625 n. 7 cod. pen., è inammissibile per manifesta infondatezza. Ed invero, in tema di furto - come è stato condivisibilmente più volte affermato da questa Corte - è configurabile l'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 cod. pen. se il fatto sia stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, anche nel caso in cui la cosa sottratta non appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano addette, come pure quando non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte, in quanto la ragion d'essere dell'aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici (cfr.

Sez. 5 n. 4746 del 19/12/2019 - dep. 04/02/2020, Rv. 278154 - 01: fattispecie in cui è stata ritenuta sussistente l'aggravante con riferimento alla sottrazione di un portafogli dalla borsa di una dipendente comunale, riposta all'interno del suo ufficio). 1.2. Di qui l'inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso - quello che lamenta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'articolo 131 bis - rimanendo preclusa l'applicabilità della causa di non punibilità in questione in considerazione della pena edittale prevista per il furto aggravato ai sensi dell'art.625 comma 1 cod. pen. in presenza dell'aggravante di cui al n. 7 superiore ai cinque anni previsti dal comma primo dell'art. 131-bis invocato) . 1.3.

Quanto al motivo sulla sospensione condizionale della pena, premesso che il beneficio era stato richiesto dall'appellante indipendentemente dalla eventuale configurazione della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli di cui alla precedente sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente, deve rilevarsi che, ciò nonostante, la Corte territoriale non si è pronunciata al riguardo incorrendo nel vizio denunciato; laddove una sua pronuncia vieppiù era imposta, avendo essa proceduto a rideterminare la pena in maniera tale - mesi tre di reclusione ed euro 100 di multa - che, cumulata a quella precedentemente inflitta e già condizionalmente sospesa, non supera(va) il tetto massimo previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. (emergendo dal certificato penale in atti che la precedente pena sospesa era di anni uno e mesi sei di reclusione e di euro 1000 di multa per reato antecedentemente commesso).

3. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata con rinvio per nuovo esame, in punto di ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze, che dovrà procedere alla prognosi che tale riconoscimento comporta. Nel resto il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze. Dichi