Cassation court dismisses appeal on fraud bankruptcy grounds due to insufficient evidence of asset misappropriation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy involving asset misappropriation. The appellant argued that the seized vehicles were sold to the bankruptcy administrator and that the company was non-operational, while the prosecution emphasized the lack of accounting records and the substantial debt. The court ruled that the lower court's reasoning was exhaustive and sufficient to justify the negative prognosis for suspended sentence, leaving no room for further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 216, 223 c.p.; Art. 606 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review the lower court's assessment of evidence regarding fraudulent bankruptcy when the reasoning is exhaustive and sufficiently motivated, even if it relies on the absence of positive signs of repentance rather than specific negative facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARTOLOTTA FRANCESCA nato a PALERMO il 09/10/1981 avverso la sentenza del 21/02/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udy) il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO cb‘ha concluso chiedendo 3:4-t.4.~«: At.o.:‹5>'L-4 -224-&=`-c• i GU, i 3 07-(17' r, a- e. i3 20 udito il di sore
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città, ha ricalcolato in anni cinque la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la condanna alla pena di anni due di reclusione nei confronti di Francesca Bartolotta per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. La Bartolotta, in particolare, è imputata del reato previsto e punito dagli artt. 216 e 223 I. f., perché, in qualità di titolare della ditta individuale WILLIAM TRASPORTI, fallita in Milano in data 13 maggio 2010: • sottraeva, distruggeva od occultava i libri sociali e le altre scritture contabili non rinvenute dal curatore e mai consegnate allo stesso, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori; • distraeva un Autocarro Fiat 190 48 targato AW676EH ed un autocarro Fiat 190 38 targato AB767LA che la fallita aveva acquistato e ricevuto in consegna dalla Zeta Carri S.r.l. Automezzi, non rinvenuti o consegnati al curatore fallimentare.
2. Con atto a firma dell'Avv. Roberto Grittini è proposto ricorso per Cassazione nell'interesse della Bartolotta, articolato in sei motivi. 2.1 Con il primo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, in relazione alla contestata ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione. La ricorrente censura la sentenza di condanna sotto diversi profili: in ordine alla valutazione degli elementi emersi nell'ambito del procedimento di primo grado come convalidata in appello, nonché alla loro riconducibilità al fatto di reato ascritto; in merito poi alle incongruenze degli elementi probatori posti a fondamento della sentenza di primo grado, alla omessa ed erronea valutazione dei mezzi di prova; infine, relativamente alla complessiva rivalutazione delle risultanze probatorie emerse nell'ambito del procedimento di primo grado.
In primo luogo, si mette in risalto come l'impresa "William Trasporti" si occupava di trasporti per conto terzi e non risultava essere più operativa dall'anno 2009, a seguito del crollo di un capannone. In secondo luogo, ai fini dell'insussistenza della condotta distrattiva, si rileva che l'automezzo targato AB767LA risulta essere stato venduto dal curatore fallimentare, con conseguente acquisizione del valore patrimoniale del mezzo da parte degli organi della procedura. In terzo luogo, per escludere l'elemento soggettivo, in relazione all'automezzo targato AW676EH, si osserva che l'impresa "William Trasporti", per il tramite del Sig.
Pastore (marito della odierna ricorrente e teste escusso nel primo grado di giudizio) ha inoltrato formale offerta di acquisto del suddetto mezzo al curatore, per procedere al recupero del bene.2.2 Con il secondo motivo si eccepisce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, relativamente all'asserita responsabilità in ordine al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. La ricorrente, dopo aver riassunto i passaggi argomentativi sviluppati dalla Corte d'Appello per sostenere la configurazione della condotta distrattiva, ritenuti del tutto insoddisfacenti ai fini dimostrativi della colpevolezza dell'imputata, stante l'assenza di elementi in grado di dimostrare che vi sia stata una condotta distrattiva posta in essere scientemente dalla predetta, conclude che la sentenza si prospetta viziata per "mancanza di motivazione", a causa dell'inesistenza di un discorso giustificativo sul punto. 2.3 Con il terzo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, in relazione alla contestata e ritenuta ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale.
La Corte d'Appello ha rilevato che le deduzioni a discarico sono rimaste prive di suffragio, a dispetto del dato oggettivo del difetto di qualsivoglia scrittura inerente l'attività della fallita. La Corte, infatti, ha ritenuto che - in relazione alla denuncia presentata in data 16.06.2008 per la distruzione del capannone - la stessa non riportasse menzione alcuna in merito alla presenza all'interno della struttura della documentazione societaria e che la denuncia di furto di una ventiquattro ore, presentata in data 03.02.2009, contenente alcuni atti contabili della società "William Trasporti" non corroborasse la tesi difensiva dell'insussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Ciò, nonostante fosse stata dimostrata l'assoluta impossibilità di consegnare la documentazione al curatore fallimentare per cause indipendenti dalla volontà della ricorrente, dato il crollo del capannone avvenuto nel giugno 2008 e la conseguente cessazione dell'attività da parte delia William Trasporti. La predetta circostanza è stata altresì innegabilmente portata a conoscenza del primo Giudice dal Curatore fallimentare nel corso dei proprio esame. Risulta quindi inverosimile attribuire alla volontà della ricorrente, ovvero alla consapevolezza della medesima, la mancata consegna della documentazione societaria e la contestuale mancata ricostruzione della movimentazione degli affari e del patrimonio dell'impresa. 2.4 Con il quarto motivo si censura inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, in relazione alia fattispecie di cui all'articolo 223 L.F.
I giudici di merito hanno omesso di rilevare l'effettivo ruolo dell'imputata nell'ambito dell'impresa "William Trasporti", che figurava mera amministratrice nominale senza disporre però di effettivi poteri gestori. Nel caso di specie, emerge pacificamente dagli atti processuali che l'odierna ricorrente risultava essere estranea all'attività gestoria dell'impresa, gestita in concreto dal Pastore, come riferito in sede di escussione dibattimentale.Tale decisivo dato probatorio risulta essere stato travisato nella motivazione delle sentenze di merito. 2.5 Con il quinto motivo ci si duole della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in ordine all'affermata responsabilità della ricorrente in qualità di amministratrice della società.
La Corte d'Appello, facendo proprio l'apparato motivazionale della sentenza di primo grado ha omesso un vaglio critico sulla circostanza, del tutto pacifica agli atti processuali, che la ricorrente non ha mai svolto alcuna attività di gestione per conto della suddetta società. Di conseguenza, il soggetto che assume un mero ruolo nominale, senza alcun coinvolgimento concreto nella vita della società, non può essere ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta, posta la mancata integrazione dell'elemento soggettivo del reato. Non risulta quindi condivisibile quanto affermato dalla Corte che ha ritenuto "ambigue" le dichiarazioni del Pastore, "le cui parole per vero sembrerebbero anzi escludere detta eventualità", riferendosi nello specifico al ruolo ricoperto dalla ricorrente. 2.6 Con il sesto motivo si deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, relativamente alla denegata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ex articolo 163 c.p. La Corte ha fondato il proprio diniego sulla sola mancanza di gesti riparatori compiuti dall'odierna imputata, omettendo di svolgere una valutazione più ampia in relazione alla personalità dell'imputata e alla futura capacità della stessa di delinquere. 3.11 ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi due motivi, che attingono la fattispecie distrattiva, sono inammissibili, in quanto non si confrontano con le esaustive argomentazioni poste a sostegno della ravvisata sussistenza del reato dalle conformi pronunce di merito. In particolare, i giudici dell'appello nel rispondere alla doglianza relativa alla distrazione dei due veicoli targati AW676EH e AB767LA hanno messo in evidenza come il primo era stato riacquistato dal proprietario riservatario, salvo poi essere trasferito dallo stesso al marito della ricorrente, mentre per l'altro, mai rinvenuto, vi era stata una offerta di acquisto alla curatela, sempre da parte del marito della Bartolotta, per la somma di euro mille.
Circostanze queste ritenute, correttamente, dimostrative, in assenza di elementi di segno contrario, della effettiva disponibilità dei beni in capo alla fallita, nonché della condotta di occultamento perpetrata ai danni dei creditori. Ora, quanto al primo bene, la sentenza impugnata sottolinea l'esistenza di una vendita da intendersi come meramente finalizzata alla sistemazione degli assetti proprietari dopo la dichiarazione di fallimento: essa è comunque, a fronte del mancato rinvenimento del bene, è del tutto irrilevante, ai fini della bancarotta distrattiva, come sarebbe stata irrilevante persino la (mai intervenuta) consegna del bene dopo la dichiarazione di fallimento.
Quanto al secondo, il ricorso tace, poiché la proposta di acquisto da parte del marito dell'imputata, oltre a confermare che il bene non è mai stato restituito alla curatela, è intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento e non ha avuto corso. Né la prima condotta può essere considerata una bancarotta cosiddetta "riparata", che si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori, sicché è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati" (cfr. ex multis, Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017„ Rv. 271922 - 01).
Quanto alla riconducibilità delle condotte alla ricorrente la corte territoriale osserva che - di là delle interlocuzioni effettuate dal marito direttamente col curatore - incombeva sulla fallita l'onere di indicare la sorte del bene non rinvenuto né consegnato al curatore e che nel caso di specie alcuna giustificazione era stata fornita dalla Bartolotta al riguardo, neppure nell'atto di appello, inconferenti essendo rimasti i meri riferimenti difensivi a ventilati furti dei quali non è stata fornita la prova delle perpetrazione (non avendo ovviamente - osserva la corte territoriale - potuto l'operante citato quale teste della difesa rammentare alcunché in proposito ).
Da ultimo, non s'intende che rilievo avrebbe rispetto alla bancarotta distrattiva la cessazione dell'attività, assertivamente intervenuta nel 2009 (al riguardo, osservandosi che sul punto la Corte territoriale non esprime alcuna certezza e il ricorrente non indica elementi di prova) 2. Peraltro circa il ruolo effettivo della ricorrente, come ha sottolineato la sentenza impugnata, ha riferito lo stesso coniuge della predetta che, nel non negare un suo coinvolgimento nella gestione dell'impresa come 'braccio operativo', ha spiegato come dell'amministrazione si occupava la Bartolotta, quale titolare dell'impresa individuale (la quale, per quanto emerge dallo stesso ricorso, in sede di interrogatorio al curatore, forniva notizie in ordine alle vicende dell'impresa mostrando di esserne al corrente).
3. Ne discende l'inconferenza anche dei generici quarto e quinto motivi che accreditano, appunto, la mera veste formale della ricorrente, sulla base dell'assunto, rimasto privo di addentellati probatori, per il quale sarebbe stato il di lei coniuge, Pastore Nicola, il vero dominus.Nel giudizio presso la Corte di cassazione non è, invero, consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); di talché l'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sussistenza del reato, deve fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 26040901); laddove nel caso di specie ciò non è accaduto, essendosi la ricorrente limitata a contestare genericamente la motivazione resa dalla corte territoriale sul punto, sostenendo la propria tesi ricostruttiva.
4. Quanto al terzo motivo, che si appunta sulla ritenuta sussistenza della bancarotta documentale, è solo il caso di osservare che, come riportato nello stesso ricorso, la Corte d'Appello ha rilevato che le deduzioni a discarico sono rimaste prive di suffragio, a dispetto del dato oggettivo del difetto di qualsivoglia scrittura inerente l'attività della fallita. La Corte, infatti, ha ritenuto che - in relazione alla denuncia presentata in data 16.06.2008 per la distruzione del capannone - la stessa non riportasse menzione alcuna in merito alla presenza all'interno della struttura della documentazione societaria e che la denuncia di furto di una ventiquattro ore, presentata in data 03.02.2009, contenente alcuni atti contabili della società "William Trasporti" - neppure indicati - non corroborasse la tesi difensiva dell'insussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale (confermando piuttosto la ricostruzione accusatoria in termini dell'occultamento delle scritture) .
Ne consegue che la doglianza nei termini sopra riportati - nel senso che dovesse invece ritenersi, alla luce delle circostanze indicate, dimostrata l'assoluta impossibilità di consegnare la documentazione al curatore fallimentare per cause indipendenti dalla volontà della ricorrente - è meramente reiterativa di aspetti già esaurientemente vagliati dalla corte territoriale e ritenuti privi di pregio con argomenti che qui si intende attaccare anche mediante il dato secondo cui al crollo del capannone avvenuto nel giugno 2008 sarebbe comunque conseguita la cessazione dell'attività da parte delia William Trasporti (circostanza che oltre ad essere versata in fatto è stata indicata senza neppure esplicitarsene la rilevanza nella vicenda in esame con la conseguenza che essa rimane inconferente anche per la sua aspecificità, laddove peraltro il fallimento veniva dichiarato nel 2010 e l'obbligo di tenuta delle scritture contabili permane fino alla cancellazione formale dell'impresa).
5. Quanto, infine, al diniego del riconoscimento della sospensione condizionale della pena, congrue sono le argomentazioni del giudice di merito in ordine agli elementi ostativi alla formulazione di una prognosi positiva che escluda il rischio di ulteriori commissioni d condotte criminose (inaffidabilità dell'imputata non compensata da alcun segnale di resipiscenza ); a fronte dei quali il ricorso frappone argomenti quali l'incensuratezza, lo stabile inserimento della ricorrente nel contesto familiare, il corretto comportamento processuale della medesima.
A ben vedere, la corte territoriale fonda, in buona sostanza, il suo convincimento sulla assenza di segni positivi di valutazione, a fronte di una condotta che già di per sé non depone per una prognosi fiduciaria, evidenziando come la Bartolotta non abbia dato un benché minimo segno di resipiscenza; in tal modo non si è inteso desumere elementi negativi di valutazione da scelte insindacabili dell'imputata quanto piuttosto affermare che la prognosi, già di per sé negativa in considerazione delle condotte poste in essere - a cui aveva fatto seguito il fallimento con un passivo accertato di ben 713.000 euro, di cui 257.000 per debiti verso l'Erario e i rimanenti verso banche, fornitori e dipendenti - non fosse in alcun modo superabile per la mancanza di elementi significativi in tal senso; la sola incensuratezza d'altronde non è di per sé elemento sufficiente ai fini della prognosi positiva, riflettendo essa il pregresso, laddove la proiezione va operata anche alla luce della nuova condotta e del comportamento assunto dall'imputato; ne discende che allorquando - come nel caso di specie - le ragioni che militano per la prognosi negativa non si esauriscono nella mera presa d'atto dell'assenza di elementi positivi di valutazione ma si articolano su punti diversi sia pure convergenti nella valutazione complessiva della inaffidabilità, supportata dalla mancanza di segni di resipiscenza, non vi è spazio per il sindacato di questa Corte, dovendosi ritenere esaustivamente soddisfatto l'onere motivazionale.
In tema di sospensione condizionale della pena, d'altronde, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (cfr. tra le tante, Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, Rv. 272087 - 01).
6. Dalle ragioni esposte deriva pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi dì causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e