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Sentenza — n. 30711/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30711/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30711/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 22 settembre 2016, la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Fermo del 12 febbraio 2015 - con la quale Violoni Roberto era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di bancarotta documentale semplice a lui ascritta al capo A) dell'imputazione, mentre veniva assolto dalla restante contestazione di bancarotta patrimoniale per distrazione (capo B) - ha dichiarato l'imputato responsabile anche del reato di cui al capo B) della rubrica e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'art. 219 L.fall, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione, confermando la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale. 1.1.

Regesto Legislator

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artt. 2083 c.c, artt. 131 bis c.p, art. 131 bis c.p; Sentenza — n. 30711/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Orbene, nella fattispecie in esame, quanto alla deduzione relativa al mancato esame da parte della Corte territoriale della richiesta di applicazione dell'art. 131 bis c.p., il ricorrente omette di tener conto dell'epilogo decisorio della sentenza impugnata, con il quale è stata affermata la sua responsabilità - anche per il reato di cui al capo B), ritenendo configurabile l'aggravante di cui all'art. 219/2 n. 1 L.Fall. della pluralità dei fatti di bancarotta, posta in bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta doppia vendita danno patrimoniale procurato con astuzia truffa in materia di credito reati contro il patrimonio principio della doppia incriminazione

Disposizioni normative citate

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artt. 2083 c.c
b), c.p.p.), in relazione agli artt. 2083 c.c.
artt. 131 bis c.p
e), c.p.p.) in relazione agli artt. 131 bis c.p., 129 c.p.p.
art. 131 bis c.p
Per quanto concerne il sesto motivo di ricorso, vanno richiamate tutte le osservazioni già svolte sub 1), con riferimento all'art. 131 bis c.p., mentre, in merito alla mancata valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VIOLONI ROBERTO nato a FERMO il 24/09/1961 avverso la sentenza del 22/09/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; uctitc il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE rhe ha concluso chiedendo ,t( Lt bies,k,t0_1,LuAreg. QA:(--t-hAeuire-w-s-.-"‘" c°3-c-44' -14

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 settembre 2016, la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Fermo del 12 febbraio 2015 - con la quale Violoni Roberto era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di bancarotta documentale semplice a lui ascritta al capo A) dell'imputazione, mentre veniva assolto dalla restante contestazione di bancarotta patrimoniale per distrazione (capo B) - ha dichiarato l'imputato responsabile anche del reato di cui al capo B) della rubrica e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'art. 219 L.fall, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione, confermando la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale. 1.1.

Nello specifico, al Violoni, titolare della ditta individuale "Violoni Roberto", dichiarata fallita dal Tribunale di Fermo con sentenza del 29 settembre 2011, sono state mosse due contestazioni: la prima (capo A) di bancarotta ex art. 217 L.fall., perché nei tre anni precedenti il fallimento dell'impresa non teneva la contabilità prescritta per legge e la seconda (capo B) di bancarotta fraudolenta ex art. 216, comma 1, n. 1, L.fall., per la distrazione di euro 107.751,23, avendo ceduto alla moglie un immobile del valore commerciale di euro 215.000,00, di cui aveva il godimento in virtù di un contratto di leasing, successivamente acquistato dalla società "Locat s.r.l.", tramite accordo transattivo in seguito alla risoluzione del contratto stesso per euro 107.248,77, verso un corrispettivo pari a tale ultima somma.

2. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, avv. Andrea Tassi, esponendo sei motivi di ricorso con i quali lamenta: 2.1. con il primo motivo, la violazione di legge processuale stabilita a pena di nullità (art. 606 comma 1 lett.

c) c.p.p.) in relazione agli artt. 178, comma 1, lett.

c) e 180 c.p.p. con conseguente nullità della sentenza di secondo grado, per avere la Corte territoriale totalmente omesso di esaminare le questioni poste con memoria difensiva depositata nel giudizio di appello, così violando il diritto all'intervento dell'imputato; in particolare, la Corte territoriale, oltre a non pronunciarsi sulla richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto per il reato di cui al capo A dell'imputazione, non ha valutato che la compravendita contestata al capo B della rubrica faceva parte di una più ampia operazione di doppia compravendita contestuale, che non era effettuata con soldi del patrimonio personale dell'imputato, che non aveva determinato alcuna modificazione nella situazione patrimoniale dello stesso e che dunque non poteva riscontrarsi l'elemento soggettivo del reato; 2.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) per travisamento della prova, in relazione all'elemento oggettivo del reato; invero, la Corte di appello ha omesso di considerare alcune decisive risultanze probatorie emergenti, in particolare, dalla consulenza tecnica prodotta dalla difesa, svolta dal rag.

Petrocchi; anzitutto il giudice di seconda istanza avrebbe errato nel considerare veritiero il valore attribuito all'immobile de quo dall'accusa, in assenza di alcun elemento che ne desse riscontro, avendone anzi molti a smentita: infatti, il valore di 215.000,00 euro fu inserito nel contratto di compravendita LOCAT- Violoni solo per esigenze fiscali e ipotecarie, relative al risolto contratto di locazione finanziaria, ma rispetto al 2002, anno nel quale era sorto il leasing, il bene aveva un valore di mercato sicuramente inferiore e pari a quello di acquisto (e di contestuale vendita alla Babina); ciò è dimostrato dal fatto che il prezzo di vendita non fu mai contestato dall'Agenzia del territorio, altrimenti LOCAT ben avrebbe potuto alienare il bene a terzi per una somma più congrua al valore stimato dall'accusa; la quota versata a titolo di canoni del contratto di locazione finanziaria, giuridicamente costituiva soltanto il corrispettivo per il diritto di godimento del bene, non comportando il sorgere, nemmeno parziale, di alcun diritto reale da parte del Violoni, pertanto, con la risoluzione del contratto di leasing tale bene era da considerarsi del tutto estraneo al patrimonio attivo dell'imputato, residuando invece un debito nei confronti della società LOCAT; inoltre, la Corte ha omesso di considerare che l'operazione di doppia compravendita LOCAT-Violoni, Violoni-Babina non ha comportato alcun mutamento nella situazione patrimoniale del ricorrente, atteso che per il Violoni si è chiaramente trattato di una compravendita con interposizione negoziale realizzata con il denaro della coQiuge del ricorrente, in situazione di separazione legale dei beni; pertanto, l'operazione complessiva non ha comportato alcun danno per la massa dei creditori del fallito, anzi derivandone un indubbio vantaggio consistente nell'estromissione dalla massa creditizia della LOCAT, la quale avrebbe vantato un credito consistente; contraddittoria è poi l'affermazione che il contratto di leasing non doveva essere considerato perché risolto da tempo, ma allo stesso tempo valuta il pagamento delle quote della locazione finanziaria come una sorta di anticipo sul prezzo di vendita del bene, che si realizzerà molto dopo la risoluzione del contratto; 2.3. con il terzo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione all'art. 216 I.fall., perché lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento è evento del reato di bancarotta fraudolenta ed in quanto tale deve porsi in rapporto di causalità con la condotta distrattiva (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Rv. 253493), circostanza questa non verificatasi nel caso di specie, atteso che, come chiarito anche dal CT del P.M. nel 2009, al momento della compravendita in esame, l'impresa versava già irrimediabilmente in una situazione di dissesto consolidato, rispetto al quale l'operazione in esame si è rivelata irrilevante; 2.4. con il quarto motivo, il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) in tema di elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere il giudice di seconde cure liquidato la kus,),ci o, con mere espressioni apodittiche, senza chiarire come il Violoni avesse consapevolezza di recare un danno alle garanzie dei creditori, dando ai beni aziendali destinazione diversa e incompatibile con le esigenze dell'impresa, atteso che si trattava della vendita di un bene acquistato immediatamente prima con finanze non proprie, ma dell'acquirente finale; inoltre, la Corte territoriale non ha motivato circa le ragioni per le quali ha ritenuto che il Violoni avesse consapevolezza del fatto che il bene avesse un valore supe re al prezzo della compravendita;2.5. con il quinto motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.), in relazione agli artt. 2083 c.c. e 1, comma 2, I.fall. per come modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per erronea applicazione della legge in relazione alla qualifica di piccolo imprenditore dell'imputato, con conseguenze sulla assoggettabilità alla procedura fallimentare; in particolare, l'insindacabilità della sentenza di fallimento in sede penale non dovrebbe avere valenza assoluta, specie nei casi in cui, come quello in esame, la dichiarazione di fallimento sia basata sulla mera presunzione della sussistenza dei requisiti di fallibilità, dovuta alla mancata allegazione contraria dell'imprenditore; in tali casi, dunque, andrebbe accolto l'opposto orientamento, secondo il quale i presupposti di fallibilità dell'imputato possono essere autonomamente apprezzati dal giudice penale (Sez. 5, n. 43076 del 18/10/2007), onde evitare una grave lesione al principio di colpevolezza; 2.6. con il sesto motivo, il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) in relazione agli artt. 131 bis c.p., 129 c.p.p. e 219/3 I.fall., per non avere la Corte risposto alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di bancarotta semplice documentale di cui al capo A) dell'imputazione, richiesta avanzata per la prima volta nella memoria depositata nel corso del giudizio di secondo grado in data 22 settembre 2019, perché la relativa norma istitutiva è entrata in vigore successivamente alla conclusione del primo grado di giudizio; nessuna considerazione poi è stata sviluppata in merito alla richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219 L.Fall.

3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. Vincenzo Senatore, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo A) per estinzione del reato determinata da compiuta prescrizione.

4. Con memoria depositata a mezzo PEC del 10.6.2021, la difesa del Violoni nel replicare alla requisitoria del P.G. e nell'illustrare ulteriormente i motivi di ricorso ha concluso per l'accoglimento del ricorso stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, siccome in più punti generico e, comunque, manifestamente infondato. 1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente si duole del mancato esame delle questioni poste con la memoria difensiva depositata all'udienza del 22.9.2016 sotto il duplice profilo della mancata risposta alla richiesta di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui al capo A) e della insussistenza dei presupposti del reato di cui al capo B). 1.1. Sul punto, va richiamato innanzitutto l'indirizzo di questa Corte, secondo cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578).

Peraltro, più volte è stata messa in risalto la rilevanza dell'omesso esame della memoria difensiva, ma pur sempre in relazione alla "decis . ità" dei temi con essa introdotti. Infatti, l'omesso esame da parte del giudice di merito di una memoria può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata (Sez. 5 , n.17798 del 22/03/2019, Rv. 276766). 1.2.

Orbene, nella fattispecie in esame, quanto alla deduzione relativa al mancato esame da parte della Corte territoriale della richiesta di applicazione dell'art. 131 bis c.p., il ricorrente omette di tener conto dell'epilogo decisorio della sentenza impugnata, con il quale è stata affermata la sua responsabilità - anche per il reato di cui al capo B), ritenendo configurabile l'aggravante di cui all'art. 219/2 n. 1 L.Fall. della pluralità dei fatti di bancarotta, posta in bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti.

Tale mancata argomentazione rende in sé generica - e, quindi, inammissibile- la deduzione e, comunque, non si comprende l'interesse concreto dell'imputato ad ottenere una pronuncia di particolare tenuità del fatto ex art. 217 L.Fall., posto che nessuna pena risulta irrogata per il capo A), recitando il dispositivo della sentenza impugnata, una volta determinata la pena base nel minimo per il reato di cui al capo B): "concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 219 L.Fall. in essa assorbito il capo A), ridetermina la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione". 1.3.

Per quanto concerne, poi, le deduzioni di cui alla memoria difensiva suddetta in merito all'assenza dei presupposti per la configurabilità del reato di cui al capo B), la sentenza impugnata ha di fatto disatteso tutte le deduzioni svolte dalla difesa nella memoria, sulla base delle argomentazioni dirimenti di cui si dirà innanzi.

2. Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, circa l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo B), non meritando alcuna censura la valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto distrattivo l'atto di vendita da parte dell'imputato alla moglie Babina Mariya dell'immobile, sito in Grottammare alla via Salvo D'Acquisto 71, già oggetto di leasing. 2.1. All'uopo va premesso in fatto che, secondo quanto si evince dalla pacifica ricostruzione della vicenda (cfr. all'uopo sentenza di primo grado), in data 18.12.2002 il Violoni concludeva con la società Locat s.p.a. un contratto di leasing avente ad oggetto l'immobile suddetto, contratto questo che prevedeva un canone iniziale di C 20.000,00, oltre IVA e 119 canoni mensili di euro 1457,74, oltre IVA e un prezzo di acquisto finale pari ad euro 34.800,00, oltre IVA; la Locat in data 20.3.2008 comunicava al Violoni, resosi inadempiente all'obbligo di pagare i canoni, di avvalersi della clausola del contratto, chiedendo il pagamento della somma .di euro 122.853,31 - di cui euro 15604,54 per canoni scaduti ed euro 107.248,77 per canoni non ancora scaduti; grazie ad una successiva transazione con la Locat, il Violoni il 9.9.2009 acquistava l'immobile al prezzo di C 107.248, 77 da lui corrisposto a mezzo di assegno bancario, dopo aver ricevuto l'accredito di un bonifico di pari importo effettuato dalla moglie Babina Mariya; im j , diatamente dopo l'acquisto, il Violoni rivendeva alla moglie l'immobile al prezzo di euro 107.248,77, importo questo corrispondente a quello che la compratrice aveva già corrisposto mediante bonifico del 7.9.2009. 2.2.

In tale contesto correttamente è stata ritenuta distrattiva l'attività dell'imputato che- dopo aver acquistato il bene immobile di Grottammare del valore di C 215.000,00 dalla Locat per euro 107.248,77, all'esito della transazione con la società di leasing- vendeva tale bene alla moglie per il medesimo importo di 107.248,77, prezzo questo inferiore della metà rispetto al suo valore. I creditori, pertanto, si sono visti privati della garanzia di un bene del valore di circa 250.000,00 euro, mentre la moglie dell'imputato ha visto accresciuto il suo patrimonio di un bene del valore doppio rispetto a quello corrisposto, distratto dall'impresa. 2.3.Sul punto va, innanzitutto, evidenziato che il valore dell'immobile in questione è quello cristallizzato nell'atto di vendita della Locat, sicché le deduzioni circa un valore inferiore di tale bene e della finalità "fiscale" della indicazione del suddetto valore nell'atto di compravendita, oltre a tradursi in una deduzione in fatto, inammissibile in sede di legittimità, non risulta comunque -al di là di mere enunciazioni- ancorato ad un univoco dato a conforto della sua bontà.

Non va sottaciuto, peraltro, il dato che l'acquisto da parte dell'imputato del bene dalla Locat ad un prezzo decurtato dell'importo di alcuni canoni, in virtù dell'accordo di transazione, rispetto a quello previsto dal contratto di leasing, è stato reso possibile proprio in virtù del rapporto pregresso con la Locat e del fatto che i canoni di locazione erano stati in buona parte corrisposti, sicché l'imputato, nella transazione, ha potuto spendere tale elemento "positivo" con la società di leasing che all'evidenza, proprio tenendo conto di ciò, è addivenuta alla transazione.

Non rileva, inoltre, che il prezzo per l'acquisto dell'immobile dalla Locat era stato versato dalla moglie dell'imputato Babina Mariya all'atto della transazione, rilevando invece che all'esito dell'acquisto transattivo, l'immobile era entrato nella sfera patrimoniale dell'impresa, costituendo così garanzia per i creditori. Giova in proposito ribadire il principio secondo cui integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza .alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori (Sez. 5 , n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106). 3.Manifestamente infondato si presenta altresì il terzo motivo di ricorso, in merito alla insussistenza nella fattispecie del nesso causale tra lo stato di insolvenza e la condotta distrattiva.

In proposito, il ricorrente invoca un isolato indirizzo di questa Corte (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Rv. 253493), ampiamente e convintamente disatteso da plurime successive pronunce di questa Corte, con le quali è stato affermato il principio secondo cui ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014,Rv. 261942; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014 Rv. 260690; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Rv. 261683), in quanto, una volta interven"-» dichiarazione -410 di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'insolvenza non si era ancora manifestata (Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014 Rv. 262741).

Le S.U., con sentenza n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266804, hanno all'uopo ribadito che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività 3.1. Alla stregua di tali principi consegue la manifesta infondatezza della tesi, secondo cui occorreva considerare nel caso in esame che al momento dell'atto dispositivo oggetto di contestazione l'impresa versava già irrimediabilmente in una situazione dì dissesto consolidato.

4. Del tutto generico si presenta, altresì, il quarto motivo di ricorso circa la mancata dimostrazione della sussistenza del dolo. Invero, più volte questa Corte ha evidenziato come il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione sia reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, nè che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Rv. 260407; Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805). Nel contesto descritto, dunque, il dolo generico di recare un danno alle garanzie dei creditori, dando a beni aziendali destinazione diversa e incompatibile con le esigenze dell'impresa, risulta pienamente configurabile nella fattispecie, laddove l'immobile aziendale avente valore di oltre il doppio del prezzo di vendita è stato alienato alla Babina, moglie dell'imputato.

5. Manifestamente infondato si presenta, altresì, il quinto motivo di ricorso, in merito alla sindacabilità della sentenza dichiarativa di fallimento. In proposito, è sufficiente richiamare l'univoco indirizzo di questa Corte, secondo cui il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la qualità di imprenditore assoggettabile alla procedura fallimentare (nella specie, di società cooperativa svolgente attività d'impresa), accertata con la sentenza dichiarativa di fallimento (Sez. 5, n. 40404 dell' 08/05/2009 Rv. 245427) e, comunque, in generale il presupposto oggettivo dello stato d'insolvenza dell'impresa od ì presupposti soggettivi inèrenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore (Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239398), neppure per eventuali errori commessi nel procedimento che ha portato alla emanazione della sentenza di fallimento, impugnabili solo attraverso il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello (Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Rv. 269454); diversamente, si determinerebbe, infatti, una impropria forma di impugnazione di una sentenza civile in sede penale (Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Rv. 273188).6. Per quanto concerne il sesto motivo di ricorso, vanno richiamate tutte le osservazioni già svolte sub 1), con riferimento all'art. 131 bis c.p., mentre, in merito alla mancata valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 219/3 L.Fall. tale doglianza si presenta del tutto generica.

Ciò a fronte della ritenuta responsabilità dell'imputato anche per il reato di cui al capo B) relativo ad un'attività distrattiva di un immobile per il prezzo di euro 107.000,00 circa, avente, invece, un valore pressochè doppio, che non può ritenersi di speciale tenuità.

7. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna ìl ricorrente al pagamento delle spe