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Sentenza — n. 30710/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30710/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30710/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza deliberata il 09/12/2019, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 26/01/2015 con la quale il Tribunale di Marsala aveva dichiarato Antonio Gambina e Salvatore Marchese - assolti dalle ulteriori imputazioni loro ascritte - responsabili del reato di furto in abitazione e, con la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, li aveva condannati alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 300 di multa.

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod. pen; Sentenza — n. 30710/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sotto questo profilo, il motivo è manifestamente infondato. D'altra parte, il ricorso, in generale, non si confronta compiutamente con il ragionamento del giudice di appello, risultando, da questo punto di vista, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 2.2. Il secondo motivo è indirizzato a censurare la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., che, invece, è stata applicata dal giudice di primo grado, sicché il motivo - oltre che non sorretto dal necessario interesse all'impugnazione - è manifestamente infondato. 2.3.

Parole chiave

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inutilizzabilità delle prove illecite imputazione di furto furto di lieve entità lacune probatorie accertamento insufficiente dei fatti diritto di non autoincriminarsi

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod. pen
Premesso che il iocus commissi delicti fu un magazzino-garage retrostante l'abitazione della persona offesa e, dunque, pertinenza di essa, il motivo è manifestamente infondata poiché il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GAMBINA ANTONIO nato a MARSALA il 17/01/1987 MALTESE SALVATORE nato a MAZARA DEL VALLO il 29/07/1990 avverso la sentenza del 09/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 6 del decreto-legge 01/04/2021, n.

44. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi e la memoria del difensore di Antonio Gambina.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 09/12/2019, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 26/01/2015 con la quale il Tribunale di Marsala aveva dichiarato Antonio Gambina e Salvatore Marchese - assolti dalle ulteriori imputazioni loro ascritte - responsabili del reato di furto in abitazione e, con la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, li aveva condannati alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 300 di multa.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione Antonio Gambina, attraverso il difensore Avv. Stefano Pellegrino, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge processuale, in quanto l'affermazione di responsabilità è stata fondata sul dato probatorio dell'immediato arrivo dei Carabinieri a seguito della chiamata di Almozzino tratta indebitamente dal verbale di arresto. 2.2.

Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge processuale in quanto il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. è stato fondato sulla testimonianza di Marino Vito, non indicato nella lista testi del p.m. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge, in quanto la Corte di appello ha trascurato e travisato diversi elementi probatori, non esaminando le deduzioni proposte con l'atto di appello. Erroneamente si afferma che la strada era servita da un vicolo cieco, circostanza non riferita da alcun teste, mentre l'affermazione di Algozzino di aver udito caricare qualcosa era una sua deduzione; - che l'Ape Piaggio vista da Algozzino allontanarsi fosse la stessa sulla quale fu caricata la refurtiva non trova riscontro nelle dichiarazioni dello stesso teste.

In relazione al tempo impiegato dai Carabinieri per arrivare sul posto, le dichiarazioni del teste Giaramida sono del tutto contraddittorie, con valutazione, peraltro, del verbale di arresto. Illogicamente la sentenza impugnata afferma che il quantitativo rinvenuto nella disponibilità del ricorrente fosse assimilabile a quello sottratto, posto che lo stesso teste dell'Enel Camnnarata aveva riferito che nei giorni precedenti c'erano stati tentativi di furti sulla stessa linea.2.4. Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità e delle circostanze attenuanti generiche.

3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione Salvatore Maltese, attraverso il difensore Avv. Stefano Pellegrino, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 529 cod. proc. peri., in quanto il magazzino dal quale furono sottratti gli attrezzi non può essere considerato privata dimora, sicché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.

4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Vincenzo Senatore ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

5. Il difensore di Antonio Gannbina ha presentato una memoria con la quale: - riprende i temi trattati con il primo motivo di ricorso, sottolineando che il Carabiniere Tumbarello aveva riferito di non conoscere le generalità dei soggetti che gli avevano rappresentato la notizia del furto e dell'allontanamento dei due soggetti a bordo di un monovolume blu, sicché le dichiarazioni erano inutilizzabili; - deduce che la Corte di appello non aveva compiutamente risposto ai motivi di appello, ove si era evidenziato che il Carabiniere Tumbarello aveva visto solo di spalle i due autori del furto e che non aveva visto alcuna autovettura, mentre in udienza non aveva riconosciuto Gannbina, sicché il ragionamento della Corte di appello al fine di ritenere falsa la versione del ricorrente risulta illogica e contraddittoria; come dedotto nell'atto di appello, al momento della perquisizione dell'auto il ricorrente si trovava fuori dell'auto stessa, noleggiata dal solo Maltese, che aveva avuto un'avaria, sicché se Gambina avesse partecipato al furto non si comprende per quale ragione avrebbe atteso per lungo tempo l'arrivo di un meccanico; in modo contraddittorio, la sentenza di appello ritiene tardiva la versione di Gambina, ma non ribadisce il rilievo ai fini dell'assoluzione dal capo B); - si riporta al terzo motivo; - denuncia l'illogicità della motivazione in ordine al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; - si riporta al quinto motivo.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

I ricorsi sono inammissibili. 1.1. In limine, mette conto rilevare che la Corte di appello ha individuato il dato principale e decisivo a sostegno dell'accoglimento della tesi accusatoria nel rinvenimento dell'auto noleggiata da Maltese e sulla quale viaggiava Gambina degli oggetti poco prima rubati, riconosciuti in termini di certezza dal legittimo proprietario e dal coniuge; dato, questo, che, sottolinea il giudice di appello, sarebbe da solo sufficiente, in assenza - per quanto riguarda Maltese - di qualsiasi spiegazione alternativa, a fondare il giudizio di colpevolezza, avuto riguardo alla breve distanza temporale tra il furto e il controllo sull'auto, tanto più che, nel caso in esame, il dato probatorio richiamato è confermato da ulteriori elementi (il riconoscimento operato da Carabiniere Tumbarello, la presenza nel veicolo di strumenti da scasso).

Quanto alla prova del concorso di Gambina, la Corte di appello sottolinea come la difesa non si sia confrontata con i rilievi proposti dalla sentenza di primo grado, tanto più che del tutto inverosimile appare ipotizzare che Maltese, subito dopo avere compiuto il furto con un complice poi misteriosamente dileguatosi, avrebbe avuto la cortesia di dare un passaggio a Gannbina, casualmente incontrato, piuttosto che cercare di allontanarsi il più rapidamente possibile dai luoghi con la refurtiva.

2. Ciò premesso, il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Gambina è inammissibile. 2.1. Il primo motivo, incentrato sulla dedotta utilizzabilità, ai fini probatori, del verbale di arresto, è inammissibile. La sentenza di primo grado, che sola menziona tale atto, lo cita insieme con le dichiarazioni rese dal M.Ilo dei Carabinieri Nicolò e con quelle del Carabiniere Tumbarello, che, mentre stava entrando da un barbiere, notò due individui allontanarsi da un terreno e poco dopo una persona alla ricerca di due uomini aggiratisi con fare sospetto nei pressi della sua abitazione.

Dunque, come si vede, il verbale di arresto è menzionato insieme con due contributi testimoniali, sicché il contenuto informativo ad esso attribuito dal ricorrente è del tutto assertivo. Il che rende ragione di un primo profilo di inammissibilità. D'altra parte, come rilevato da Sez. 5, n. 15800 del 19/03/2019, Thiam, Rv. 275630, il verbale di sequestro - ma analoghi rilievi possono essere svolti con riferimento al verbale di arresto - è atto irripetibile che documenta, con validità probatoria, esclusivamente l'attività di apprensione materiale svolta dalla polizia giudiziaria, ma non anche l'attività investigativa antecedente, pur se richiamata e riassunta nella parte giustificativa del verbale medesimo: invero, come rilevato dalla sentenza Thiann, con riferimento ai casi di atti tipici comunemente ritenuti irripetibili (perquisizioni, sequestri, arresti, etc.), le Sezioni unite di questa Corte hanno rilevato che «qualunque attività svolta dagli appartenenti alla polizia giudiziaria può essere ridescritta in forma narrativa nel contradditorio delle parti ma se questa attività si è cristallizzata in un atto o in un fatto estrinseci alla mera attività investigativa il risultato dell'attività può essere descritto ma non riprodotto.

Così l'apprensione materiale in cui si concretizza il sequestro, la ricerca materiale del corpo di reato che si svolge nel corso della perquisizione, la concreta privazione della libertà personale nei casi di arresto o fermo: tutte attività ulteriori, diverse ed estrinseche rispetto a quelle investigative, che vengono cristallizzate in un verbale il cui contenuto informativo non sarebbe riproducibile in dibattimento o lo sarebbe ma con il risultato della perdita della genuinità e immediatezza che caratterizza la redazione del verbale che riproduce queste attività diverse ed ulteriori» (Sez.

U, n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234906). Dunque, riveste il connotato dell'irripetibilità «l'apprensione materiale in cui si concretizza il sequestro», ma non l'attività investigativa che ad esso ha condotto o che da esso è seguita: del tutto consolidata, dunque, è l'affermazione, in linea con la ricostruzione offerta da Sez. U Greco, secondo cui il verbale di sequestro è atto irripetibile che deve essere inserito nel fascicolo per il dibattimento, in quanto contiene la descrizione della situazione di fatto esistente in un preciso momento e suscettibile di successiva modificazione (Sez. 6, n. 36210 del 09/04/2013.

Mammoliti, Rv. 257095; conf., ex plurimis, Sez. 3, n. 25123 del 16/04/2008, Giordano, Rv. 240543). Analogamente con riguardo al verbale di arresto in flagranza, Sez. 1, n. 23311 del 24/02/2015, Mauro, Rv. 263604 ha chiarito che il verbale documenta, con validità probatoria, esclusivamente l'attività svolta dalla polizia giudiziaria in occasione dell'atto, ma non anche le attività di indagine antecedenti pur se richiamate e riassunte nella parte giustificativa del verbale medesimo Ora, il motivo non distingue i diversi contenuti informativi del verbale di sequestro - il che rende ragione dell'aspecificità della doglianza - e, comunque, sembra far riferimento all'attività svolta dalla polizia giudiziaria in occasione dell'atto, come si è visto, suscettibile di essere documentata, con validità probatoria, dal verbale.

Sotto questo profilo, il motivo è manifestamente infondato. D'altra parte, il ricorso, in generale, non si confronta compiutamente con il ragionamento del giudice di appello, risultando, da questo punto di vista, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 2.2. Il secondo motivo è indirizzato a censurare la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., che, invece, è stata applicata dal giudice di primo grado, sicché il motivo - oltre che non sorretto dal necessario interesse all'impugnazione - è manifestamente infondato. 2.3.

Il terzo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. In primo luogo, il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, in quanto fondato su una esposizione delle doglianze dal tenore confuso e scarsamente perspicuo (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063), tanto da non individuare con precisione nemmeno i capi (per alcuni dei quali, come si è visto è intervenuta assoluzione fin dal primo grado) e i punti della decisione impugnata, non essendo specificato neppure se esso investa la motivazione della sentenza impugnata ovvero quella di primo grado (richiamandosi, tra l'altro, una sentenza del 18/12/2019 non emessa nel procedimento in esame).

Inoltre, una serie di deduzioni sono articolate in fatto ovvero sottraendosi dalla completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere, non essendo sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, «la citazione di alcuni brani» dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349). Nella parte relativa alle deduzioni concernenti il periodo di tempo impiegato dai Carabinieri per giungere sul posto, poi, il motivo - oltre a riprendere le doglianze relative alla dedotta utilizzazione del verbale di arresto - articola questioni di merito, volte a sollecitare a questa Corte un'inammissibile rivalutazione dei dati probatori. 2.4.

Del pari inammissibile è il quarto motivo. A proposito della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., è sufficiente ribadire quanto già rilevato con il secondo motivo, mentre con riferimento alla conferma del diniego dell'applicazione della circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha motivato sulla base di due rationes decidendi, richiamando la condanna condizionalmente sospesa per delitto e, comunque, alla luce della misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata all'imputato, la prognosi negativa sulla sua futura condotta.

Le doglianze del ricorrente - oltre che, almeno in parte, disallineate rispetto all'argomentare della sentenza impugnata - sono manifestamente inidonee a inficiare la motivazione resa dalla Corte distrettuale. 2.5. Quanto alla memoria (che, in realtà, articola motivi nuovi, che risulterebbero comunque inammissibili ex art. 585, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen., data l'inammissibilità del ricorso originario), le doglianze relative alle dichiarazioni del Carabiniere Tumbarello sono manifestamente prive di decisività a fronte della descrizione (sia pure sommaria, ma comunque relative alla corporatura e all'abbigliamenti delle due persone che si allontanavano effettuata dal Carabiniere) e del successivo rinvenimento dell'auto con i due imputati e la refurtiva.

Proprio le caratteristiche, puntualmente evidenziate dal giudice di primo grado, della descrizione operata dal Carabiniere Tumbarello priva all'evidenza le deduzioni proposte con la memoria di attitudine a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516), laddove gli ulteriori rilievi non scalfiscono la valutazione della Corte di appello circa l'implausibilità della versione difensiva.

3. Del pari inammissibile, in quanto manifestamente infondato è il ricorso nell'interesse di Salvatore Maltese. Premesso che il iocus commissi delicti fu un magazzino-garage retrostante l'abitazione della persona offesa e, dunque, pertinenza di essa, il motivo è manifestamente infondata poiché il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. è integrato dalla condotta furtiva commessa nella pertinenza di una privata dimora (Sez. 5, n. 35764 del 27/03/2018, Rv. 273597).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle