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Sentenza — n. 30709/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30709/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30709/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il primo motivo di ricorso la ricorrente si duole di un uso improprio del disposto di cui all'art. 603/3 bis c.p.p., atteso che la Corte territoriale, dopo aver dato atto della fondatezza dell'appello del P.G. avverso la sentenza assolutoria dell'imputata, ha proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'escussione del verificatore Enel Carini, sebbene la Corte stessa abbia ritenuto la fattispecie al suo esame esorbitante rispetto al perimetro applicativo del medesimo art. 603/3 bis c.p.p.. Tuttavia, delle ragioni della disposta rinnovazione la sentenza impugnata ha dato conto senza illogicità, sicchè anche a voler ritenere non condivisibile la disposta rinnovazione improntata ad un "eccesso di prudenza", non essendo decisiva la prova dichiarativa rinveniente dal tecnico verificatore, in ogni caso non appare in alcun modo "sanzionabile" la disposta rinnovazione, trattandosi di un potere- quello di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - espressamente demandato dalla legge al giudice di merito.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen; Sentenza — n. 30709/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'obbligo di motivazione rafforzata, invero, prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod.proc.pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado (Sez. 6 , n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056).

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia accuse di abuso frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione imputazione di furto azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
In proposito è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte secondo cui in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIRRONE ANTONIA nato a PALERMO il 04/03/1966 avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; ~il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE „,claa ha concluso chiedendo -,e):;ua,u_A-ruuce-nnt SQkQ udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza emessa in data 22.1.2020, la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza assolutoria del locale Tribunale del 12.5.2017, ha condannato Pirrone Antonia alla pena di un anno di reclusione ed € 200 di multa, al netto della riduzione per il rito abbreviato, per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 c.p., per essersi impossessata, al fine di trarne profitto, di un quantitativo imprecisato di energia elettrica, con l'aggravante della violenza sulle cose, consistita nella realizzazione di un allaccio abusivo alla rete elettrica. 2.Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo difensore Avv. Fabio Falcone, deducendo: -con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 co. 1 lett.

c) in relazione all'art. 603 co. 3 bis c.p.p.; invero, la necessità di rinnovazione istruttoria in appello è stata circoscritta ai soli casi di prova decisiva, pertanto la rinnovazione non costituisce obbligo incondizionato, né esteso ad ogni fonte di prova, bensì solo a quelle la cui portata sia oggetto di specifica censura da parte dell'organo di accusa impugnante; nel caso in esame, il gravame del procuratore generale non coinvolge la rivalutazione della prova dichiarativa, ma solo una diversa lettura delle risultanze documentali, relativamente all'identificazione del soggetto intestatario della fornitura di energia elettrica; d'altra parte sarebbe la stessa sentenza di appello a riconoscere come la rinnovazione sia stata disposta fuori dell'ambito di operatività della norma codicistica; -con il secondo motivo, il vizio di motivazione, ex art. 606 co. 1 lett. e), in relazione agli artt. 624, 625 n. 2 c.p.: la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui si afferma che la Pirrone non è proprietaria, né intestataria del contratto di fornitura, ma va comunque ritenuta colpevole del reato, essendosi la stessa qualificata come effettiva fruitrice dell'erogazione al momento degli accertamenti; dalla sentenza si evince, tuttavia, come l'erogazione dell'energia elettrica fosse in corso al momento del controllo, il prelievo sfuggisse alla misurazione e non fosse possibile stabilire con certezza da quanto avvenisse la sottrazione di energia, circostanza stimata presuntivamente in tre anni, assunto tuttavia non corroborato da prove; in definitiva, la motivazione è viziata in quanto la fornitura è intestata ad altro soggetto, la ricorrente non è proprietaria dell'appartamento né è stato possibile indicare da quando avvenisse la sottrazione e conseguentemente stimare quanta corrente è stata rubata; -con il terzo motivo, la violazione di legge, ex art. 606 co. 1 lett.

b) c.p.p., in relazione all'art.157 c.p.: ai fini del tempo necessario a prescrivere il dies a quo è stato radicato in un momento anteriore di tre anni rispetto al tempus commissi delicti, sulla base di un ragionamento presuntivo che ricollega l'allaccio abusivo a tre anni prima dell'avvenuto accertamento; -con il quarto motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; quanto alle prime, occorreva una motivazione stringente per la loro esclusione inadempiuto laddove si faccia generico riferimento alla mancata meritevolezza da parte dell'imputato; inoltre anche la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 doveva essere concessa alla luce del modesto disvalore della condotta, della scelta del rito e del positivo comportamento processuale.

3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. Vincenzo Senatore, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente si duole di un uso improprio del disposto di cui all'art. 603/3 bis c.p.p., atteso che la Corte territoriale, dopo aver dato atto della fondatezza dell'appello del P.G. avverso la sentenza assolutoria dell'imputata, ha proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'escussione del verificatore Enel Carini, sebbene la Corte stessa abbia ritenuto la fattispecie al suo esame esorbitante rispetto al perimetro applicativo del medesimo art. 603/3 bis c.p.p.. Tuttavia, delle ragioni della disposta rinnovazione la sentenza impugnata ha dato conto senza illogicità, sicchè anche a voler ritenere non condivisibile la disposta rinnovazione improntata ad un "eccesso di prudenza", non essendo decisiva la prova dichiarativa rinveniente dal tecnico verificatore, in ogni caso non appare in alcun modo "sanzionabile" la disposta rinnovazione, trattandosi di un potere- quello di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - espressamente demandato dalla legge al giudice di merito.

Peraltro, come evidenziato dal P.G. nelle conclusioni scritte non si comprende l'interesse del ricorrente alla deduzione in esame, considerato che la sentenza di condanna, invero, non risulta poggiare sulle risultanze della disposta integrazione. 2.11 secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ed invero, nessun vizio di motivazione è ravvisabile nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, che, nel ribaltare il giudizio assolutorio del primo giudice, ha ritenuto la Pirrone responsabile del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose a lei ascritto, con motivazione logica e del tutto conforme alle risultanze istruttorie Non merita alcuna censura, infatti, l'affermazione di responsabilità dell'imputata fondata sulle circostanze che all'atto del sopralluogo dei tecnici verificatori Enel la Pirrone era presente alle operazioni, sottoscriveva il verbale, definendosi effettiva fruitrice dei consumi, senza contestare l'allacciamento abusivo riscontrato, nonché la circostanza che l'erogazione di energia elettrica fosse in corso nonostante il prelievo sfuggisse alla misurazione.

In tale contesto, la Corte territoriale ha logicamente ritenuto irrilevante la circostanza che la Pirrone non fosse intestataria della fornitura cessata tre anni prima della verifica, a fronte della disponibilità dell'immobile oggetto di verifica da parte della stessa, peraltro avente la residenza in quel luogo sin dall'86 e della irrilevanza ai fini del sussistenza del reato del titolo -di proprietà od altro- in base al quale l'imputata occupava l'immobile- essendo dirimente la sua occupazione e l'utilizzo dell'energia. Sul punto, correttamente la Corte territoriale ha invocato un indirizzo di legittimità secondo cui l'occupante di un immobile deve ritenersi consapevole della sottrazione di energia elettrica quando usufruisce della stessa senza pagarla 2.1.

La valutazione della Corte territoriale, di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, poi, non merita censure, rispettando l'onere di una motivazione rafforzata, consistente nella compiuta indicazione delle ragioni per cui determinati elementi assumono una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore.

L'obbligo di motivazione rafforzata, invero, prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod.proc.pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado (Sez. 6 , n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056).

3. Manifestamente infondato si presenta, altresì, il terzo motivo di ricorso, in merito alla prescrizione del reato, atteso che all'atto del sopralluogo (31.10.2012) il prelievo illecito di energia era in atto e alla data della sentenza di appello (22.1.2020) non era ancora decorso il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi. 4.Manifestamente infondato si presenta il quarto motivo di ricorso in merito al trattamento sanzionatorio. Ed invero, immune da vizi si presenta la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi positivi di valutazione.

Le circostanze attenuanti generiche, infatti, hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. III, 27/01/2012, n. 19639). La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, rv. 248737).

In proposito è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte secondo cui in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826). Per quanto concerne, poi, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. essa presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695), situazione questa non compiutamente prospettata, né ravvisabile dagli atti.5.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16.6.2021 Il Consi